Lavoratori impatriati, la circolare numero 33/E del 28 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate dà chiarimenti sul regime agevolato. Nel documento di prassi vengono prese in esame diverse situazioni, tra le quali quella della mancata iscrizione all'Aire.
Lavoratori impatriati, con la circolare numero 33/E del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime agevolato.
Nel testo del documento di prassi vengono prese in considerazione le regole del decreto Internazionalizzazione, modificato dal Decreto Crescita e poi dal Decreto Fiscale collegato con la Legge di Bilancio 2020.
Il regime speciale è previsto per i lavoratori che dall’estero trasferiscono la residenza in Italia, ma che non avevano provveduto all’iscrizione all’Aire.
Tali soggetti possono lo accedere al regime agevolato degli impatriati, che prevede una tassazione agevolata della durata di un quinquennio per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.
Vediamo i dettagli sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Lavoratori impatriati: i chiarimenti delle Entrate sul regime agevolato
La circolare numero 33/E del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate dà una serie di chiarimenti sul regime agevolato per i lavoratori impatriati, ovvero quei lavoratori che dall’estero trasferiscono la residenza in Italia.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 33 del 28 dicembre 2020
- Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni. Chiarimenti interpretativi.
Il documento di prassi spiega che possono accedere al regime agevolato anche coloro i quali non avevano provveduto all’iscrizione all’Aire.
Sono diverse le spiegazioni fornite sulla disciplina dell’articolo 16 del Dlgs. n. 147/2015, decreto Internazionalizzazione, modificato dall’articolo 5 del Dl n. 34/2019, decreto Crescita e successivamente dall’articolo 13-ter del Dl n. 124/2019, ovvero il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.
Tra i vari chiarimenti ci sono quelli sull’ambito soggettivo ed oggettivo: sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quelli di lavoro autonomo e di impresa, prodotti dai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio, che trasferiscono la residenza fiscale nel Paese e che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Hanno diritto all’agevolazione anche i laureati, italiani e non, che abbiano svolto all’estero continuativamente un’attività di lavoro, negli ultimi ventiquattro mesi precedenti il rimpatrio.
Sono poi destinatari delle misure agevolative anche i soggetti che, per il medesimo periodo, abbiano svolto attività di studio per conseguire una laurea o un titolo post lauream.
L’agevolazione consiste nella tassazione del reddito prodotto in Italia, in una percentuale che passa dal 50 al 30%, ed è ulteriormente ridotta al 10% per chi trasferisce la residenza in alcune Regioni del centro e del Sud Italia.
Le modifiche sono decorrono a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto Crescita, ovvero dal 2020.
Si applicano quindi a chi si è trasferito o si trasferisce in Italia dopo il 2 luglio 2019.
Con i cambiamenti del Decreto Fiscale, tuttavia, la decorrenza si applica, dal 2019, nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019.
Lavoratori impatriati, agevolazione anche in caso di mancata iscrizione all’Aire
Gli aspetti presi in considerazione dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate sono diversi.
Tra questo la decorrenza dell’agevolazione. I lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019, rientrano nell’agevolazione.
Tali soggetti, in assenza della previsione normativa, avrebbero comunque goduto dell’agevolazione in questione ma con una detassazione del 50% e non del 30% del reddito prodotto in Italia.
In merito la circolare chiarisce che i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, se rispettano tutti i requisiti, possono avvalersi dell’agevolazione nella minore misura del 50%, in attesa che venga emanato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui sono stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni del “fondo controesodo”.
Per quanto riguarda la durata dell’agevolazione, la circolare sottolinea che i cinque periodi di imposta sono estesi ad altri cinque nei seguenti casi:
- se il soggetto ha un figlio minorenne o a carico;
- se il soggetto acquista un immobile residenziale successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso;
- se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico. In tale caso la percentuale di tassazione si riduce al 10% negli ulteriori cinque periodi di imposta.
Nel commentare il nuovo regime agevolativo, la circolare risolve alcuni dubbi interpretativi, anche attraverso l’utile inserimento di esempi.
A riguardo vengono fornite spiegazioni per diverse situazioni concrete.
Lavoratori impatriati, i casi concreti dei chiarimenti
Il documento di prassi riporta alcuni esempi concreti che aiutano la comprensione e risolvono alcuni dubbi interpretativi.
Per l’estensione dell’agevolazione di cinque ulteriori anni, nel primo periodo si devono verificare i seguenti presupposti:
- i figli minori o a carico (anche in affido preadottivo, o i tre figli) devono essere nati entro la scadenza del primo periodo. Se dopo il rientro diventano maggiorenni o non più fiscalmente a carico), non si perde l’agevolazione per il successivo quinquiennio;
- se i figli minorenni o a carico non sono residenti in Italia al momento del rientro, devono trasferire la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione;
- l’acquisto dell’unità immobiliare successivamente al rientro deve essere effettuato entro il primo quinquennio di fruizione del regime e tale acquisto deve riguardare l’intera proprietà.
Il reddito di impresa è agevolabile per il solo imprenditore individuale, poiché prodotto dalla persona fisica mediante l’esercizio di attività di impresa
Viene escluso il reddito prodotto dalle società.
Per quanto riguarda il concetto di residenza preso in considerazione, ci si deve riferire a quanto previsto nel Codice civile.
La residenza potrebbe dunque non coincidere con il luogo di lavoro ma è il luogo di acquisizione della residenza al momento dell’impatrio.
In caso di mancata iscrizione all’Aire si ha comunque diritto al beneficio se il soggetto può dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un Paese estero nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni.
Lo stesso vale per il cittadino straniero che non si sia cancellato dall’anagrafe della popolazione residente in Italia.
Si esclude l’accesso all’agevolazione se l’impatriato non ha formulato alcuna richiesta al datore di lavoro e nelle dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione siano scaduti.
La scadenza di riferimento è quella di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche ed è esclusa la possibilità di usufruire della dichiarazione integrativa.
Il documento di prassi, infine, riporta una casistica di riferimento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori impatriati: i chiarimenti delle Entrate sul regime agevolato