Distacco lavoratori, da mercoledì 30 settembre in vigore le novità del decreto legislativo numero 122 del 15 settembre 2020, in attuazione della direttiva UE 2018/957. Da 24 a 12 mesi si riduce il periodo massimo previsto e si introducono nuove forme di tutela: le nuove regole sono finalizzate a rendere più omogeneo il trattamento dei lavoratori in tutta Europa.
Distacco lavoratori, da mercoledì 30 settembre 2020 debuttano le novità della direttiva UE 2018/957. La sua piena attuazione in Italia arriva con l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 122 del 15 settembre 2020.
Le principali modifiche alla disciplina precedente riguardano la durata massima, la retribuzione e le tutele: le linee direttive tracciate a Bruxelles nascono per garantire un trattamento più omogeneo ai lavoratori distaccati nei diversi paesi europei.
Anche nel nostro Paese si prova ad arginare il dumping salariale e sociale rivedendo l’assetto del distacco transnazionale nell’ambito di una prestazione di servizi.
La definizione del fenomeno è da rintracciare nel termine inglese dumping che indica una pratica commerciale scorretta sulla base della quale si garantiscono prezzi più vantaggiosi sui mercati esteri rispetto a quelli che si praticano nel mercato interno.
Importato nel mondo del lavoro, indica una disparità di regole nei diversi mercati che ha conseguenze negative non solo sulla retribuzione, ma anche sui diritti dei lavoratori e sulla previdenza sociale.
Distacco lavoratori, novità dal 30 settembre 2020 su durata massima, retribuzione, tutele
E infatti le novità del decreto legislativo numero 122 del 15 settembre 2020 che attua la direttiva (UE) 2018/957, e che a sua volta modifica un intervento precedente sul tema, intervengono anche su questi tre fronti.
Il debutto delle nuove regole era atteso per luglio 2020, ma in linea con quanto stabilito dal Decreto Cura Italia i tempi per l’adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono stati allungati di tre mesi.
Dal 30 settembre 2020 entrano in vigore le nuove disposizioni che integrano la normativa nazionale, modificando il decreto legislativo numero 136 del 17 luglio 2016, e cambiano i rapporti di lavoro basati sul distacco transnazionale.
Ai lavoratori distaccati, si applicano, quando più favorevoli, le stesse condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo di distacco.
In particolare, la direttiva UE 957 del 2018 avrà i suoi effetti negli ambiti che seguono:
- periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- durata minima dei congedi annuali retribuiti;
- retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario;
- condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- parità di trattamento fra uomo e donna, nonchè altre disposizioni in materia di non discriminazione;
- condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
- indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio.
- Decreto Legislativo numero 122 del 15 settembre 2020
- Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. (20G00141).
Distacco lavoratori, novità in vigore dal 30 settembre 2020 anche per le agenzie di somministrazione
Altre importanti novità riguardano anche le tempistiche, il periodo massimo passa da 24 a 12 mesi, con la possibilità di arrivare fino a 18 mesi in seguito a una notifica motivata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Il distacco dei lavoratori di lunga durata segue specifiche regole: nel momento in cui vengono superati i 12 mesi, ai lavoratori distaccati si applicano, quando più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione così come riviste, anche tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono esclusi solo tre aspetti:
- procedure e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
- clausole di non concorrenza;
- previdenza integrativa di categoria.
In conclusione, nella notizia pubblicata il 16 settembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali specifica:
“Inoltre, il Decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Distacco lavoratori, novità dal 30 settembre su durata massima, retribuzione, tutele