Frontalieri: imposta sostitutiva al 25 per cento, le novità nel DL Omnibus

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Ufficiale l'imposta sostitutiva al 25 per cento per i frontalieri. La novità nel decreto Omnibus, che elenca i nuovi Comuni di frontiera

Frontalieri: imposta sostitutiva al 25 per cento, le novità nel DL Omnibus

I “vecchi” frontalieri residenti nei nuovi comuni di frontiera potranno applicare un’imposta sostitutiva al 25 per cento.

Ad introdurre la novità è il decreto Omnibus, che anticipa quanto previsto inizialmente nel DDL approvato in CdM lo scorso giugno.

Per poter applicare l’imposta è necessario il rispetto di alcune condizioni di residenza e attività lavorativa.

Le novità si applicano anche per i frontalieri residenti nei nuovi comuni di frontiera delle province di Brescia e Sondrio.

Frontalieri: imposta al 25 per cento, le novità nel DL Omnibus

Il nuovo decreto Omnibus, con “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, prevede novità anche per i frontalieri.

In particolare, l’articolo 6 definisce la tassazione da applicare per i redditi di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori frontalieri, anticipando così il disegno di legge in materia approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 25 giugno (che tra l’altro prevedeva l’applicazione di una tassazione con imposta sostituiva al 4 per cento).

Il decreto, definisce, nello specifico, il valore dell’imposta sostitutiva per i “vecchi” frontalieri che risiedono nei “nuovi” comuni di frontiera.

I lavoratori dipendenti che risiedono nei comuni elencati all’allegato 1 del decreto, e riportati nella tabella di seguito, possono scegliere se applicare sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Tale opzione però è disponibile solamente al rispetto di alcune specifiche condizioni:

  • il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 83/2023;
  • il lavoratore, al 23 dicembre 2020 (o tra il 31 dicembre 2018 e il 23 dicembre 2020) svolgeva un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
  • i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo.

L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti.

Chi opta per l’imposta sostitutiva, inoltre, non può portare in detrazione le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati a detta imposta sostitutiva. La scelta si effettua nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, sono compatibili e pertanto applicabili, le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2024.

Di seguito l’elenco dei Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 al fine dell’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell’applicazione del previgente Accordo del 3 ottobre 1974

Regione ProvinciaComuni
Lombardia Bergamo Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve
Lombardia Brescia Ponte di Legno
Lombardia Lecco Bulciago, Molteno
Lombardia Monza e Brianza Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano
Lombardia Sondrio Andalo Valtellino, Bema
Lombardia Varese Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Stresa
Piemonte Vercelli Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
Trentino Alto Adige Bolzano Martello
Trentino Alto Adige Trento Peio, Rabbi
Valle d’Aosta Aosta Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, PréSaint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, SaintMarcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

Novità per i frontalieri residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio

La novità, l’opzione per l’imposta sostituiva al 25 per cento, si applica anche nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti che risiedono nei comuni di frontiera delle province di Brescia e di Sondrio, indicati nell’elenco all’allegato 2 del decreto e riportati nella tabella seguente.

Tale possibilità è disponibile a condizione che vengano soddisfatte le stesse condizioni di residenza e attività lavorativa in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese.

Come si legge al successivo comma 6, in caso di scelta della tassazione al 25 per cento, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 237 a 239, della Legge di Bilancio 2024 e relative al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale.

Ad ogni modo, i frontalieri possono detrarre dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi.

Di seguito l’elenco dei Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.

ProvinciaComuni
Provincia di Brescia Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione
Provincia di Sondrio Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

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