Welfare aziendale, le borse di studio sono escluse dal regime di non imponibilità se non sono rivolte ad un'ampia platea di beneficiari e erogate in base al raggiungimento di un risultato di eccellenza
Welfare aziendale, le borse di studio non rientrano nel regime di non imponibilità.
I benefit presentati nel caso concreto, infatti, non hanno i requisiti previsti dal TUIR:
- ampia platea di beneficiari;
- raggiungimento di un risultato eccellente.
Tuttavia, chi non ha utilizzato il beneficio nel primo anno può cumularlo con quello del secondo anno, a patto che il benefit non possa essere convertito in denaro.
Welfare aziendale, le borse di studio sono imponibili e senza esenzione
Il welfare aziendale è un tema sempre davvero interessante per lo sviluppo delle aziende ma anche e soprattutto del benessere di lavoratrici e lavoratori.
Il tema analizzato oggi può essere utilmente approfondito anche attraverso un interessante documento di prassi ovvero la risposta all’interpello numero 311/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 311 del 30 aprile 2021
- Welfare aziendale - Esclusione dal reddito di lavoro dipendente Articolo 51, comma 2, del Tuir.
Lo spunto per i chiarimenti nasce ancora una volta da un caso concreto che riguarda una società che opera nel settore metalmeccanico e un piano di welfare che prevede la possibilità di erogazione di borse di studio.
Nello specifico i premi sono destinati a due categorie di soggetti e consistono in importi di spesa figurativa, a carico del datore di lavoro e non rimborsabili, che possono essere spesi in borse di studio in favore di familiari dei dipendenti.
Gli importi vengono erogati a fronte di un’attestazione di iscrizione e di frequenza dell’alunno, la promozione senza debiti o il superamento di almeno la metà degli esami universitari.
Le somme, tuttavia, non potranno beneficiare dell’esenzione in quanto non vengono erogate prevedendo il raggiungimento di risultati eccellenti.
Il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria arriva dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento e si inserisce sulla scia dei precedenti documenti di prassi pubblicati sul tema.
In prima battuta l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 51, comma 1, del TUIR, che determina come reddito di lavoro dipendente:
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.”
Tale articolo, al successivo comma 2, riporta le esenzioni previste:
- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro ad enti con fine assistenziale;
- le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- - le spese per opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- le somme e prestazioni per l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti;
- le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico (lettera h).
Per quanto riguarda le borse di studio, a fornire chiarimenti è la circolare numero 238 del 2000, che specifica che possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro a rimborso di:
- rette scolastiche;
- tasse universitarie;
- acquisto di libri di testo;
- incentivi economici per gli studenti che conseguono livelli di eccellenza in ambito scolastico.
Welfare aziendale, perché le borse di studio non possono beneficiare dell’esenzione
Dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate chiarisce per quale motivo i benefit corrisposti non possono beneficiare dell’esenzione.
Nel caso riportato dall’istante, infatti, le borse di studio non hanno vincoli al risultato di eccellenza.
Gli stessi importi non sono inoltre corrisposti come rimborsi spese per rette o spese di iscrizione.
Nel documento di prassi viene inoltre sottolineato quanto segue:
Si rappresenta, inoltre, che nel caso prospettato l’importo erogabile a titolo di borsa di studio non essendo commisurata al raggiungimento di risultati eccellenti appare di ammontare rilevante rispetto al grado d’istruzione raggiunto.
Con riferimento al caso in esame l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“nel caso di specie le somme erogate quali borse di studio sulla base del piano predisposto dall’istante non possono rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir e tale circostanza non consente, pertanto, di fruire per le medesime erogazioni del regime di non imponibilità.”
Nella parte finale del documento di prassi l’Amministrazione finanziaria apre alla fruibilità del credito residuo nel secondo anno del piano di Welfare, nel caso in cui l’importo non sia stato utilizzato nel primo anno.
Il lavoratore destinatario delle somme potrà utilizzarle nei limiti di validità del piano a condizione che il benefit non sia convertibile in denaro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Welfare aziendale, le borse di studio sono imponibili e senza esenzione