Dallo smart working alla tassazione: le novità per i frontalieri

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Lo schema di DDL con misure per i lavoratori frontalieri è stato approvato in Consiglio dei Ministri. Previste diverse le novità dallo smart working alla tassazione con imposta sostitutiva agevolata

Dallo smart working alla tassazione: le novità per i frontalieri

Telelavoro nel Paese di residenza fino al 25 per cento dell’orario e tassazione sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera con imposta sostitutiva dell’IRPEF al 4 per cento.

Si tratta di alcune delle novità previste dallo schema di disegno di legge approvato nrlla riunione del Consiglio dei Ministri del 24 giugno.

Il documento contiene anche l’elenco dei comuni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo tra Italia e Svizzera.

Dallo smart working alla tassazione: le novità per i frontalieri

In via di definizione lo schema di disegno di legge con misure relative alle lavoratrici e ai lavoratori frontalieri con la Svizzera.

Lo schema di DDL è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri, come si legge nel comunicato stampa pubblicato a margine della riunione.

Le novità in arrivo spaziano dal Fisco al Lavoro, con particolare attenzione allo smart working e alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente.

Le prime anticipazioni sulle misure in arrivo sono contenute nella bozza del testo, messa a disposizione da ItaliaOggi.

In tema di lavoro agile si introduce, nelle more della ratifica ed entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 siglato il 6 giugno 2024, la possibilità di svolgere presso il proprio domicilio nel Paese di residenza fino al 25 per cento dell’orario lavorativo, senza alcuna modifica all’inquadramento fiscale o la perdita dello status di frontaliere.

L’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in smart working nello Stato di residenza nei limiti previsti, dunque, viene considerata come effettuata presso il datore di lavoro nell’altro Stato contraente.

La novità si applica a partire dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo.

La tassazione dei redditi dei lavoratori frontalieri dipendenti

Come si legge nel comunicato, inoltre, il provvedimento riconosce ai Comuni frontalieri elencati nell’allegato 1 al provvedimento, e nella tabella di seguito, il contributo statale a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri.

Per quanto riguarda la tassazione, i dipendenti residenti nei comuni indicati nell’Allegato 2 e nella tabella di seguito possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 4 per cento sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

Per poterla applicare è necessario il rispetto delle seguenti condizioni.

  • il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo del 2020, ratificato ai sensi della legge n. 83/2023;
  • il lavoratore, al 23 dicembre 2020 (o tra il 31 dicembre 2018 e il 23 dicembre 2020) svolgeva un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
  • i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo.

Chi opta per l’imposta sostitutiva non può portare in detrazione le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati a detta imposta sostitutiva.

La scelta si effettua nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, sono compatibili e pertanto applicabili, le disposizioni ordinarie in materia di imposte dirette.

Ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni previste all’articolo 1, commi da 237 a 239, della Legge di Bilancio 2024. Le novità si applicano dal periodo d’imposta 2024.

Di seguito l’elenco dei Comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell’Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 al fine dell’applicazione dell’Accordo del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell’applicazione del previgente Accordo del 3 ottobre 1974 (Allegato 1 e Allegato 2 allo schema di DDL).

Regione ProvinciaComuni
Lombardia Bergamo Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve
Lombardia Brescia Ponte di Legno
Lombardia Lecco Bulciago, Molteno
Lombardia Monza e Brianza Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano
Lombardia Sondrio Andalo Valtellino, Bema
Lombardia Varese Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Stresa
Piemonte Vercelli Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
Trentino Alto Adige Bolzano Martello
Trentino Alto Adige Trento Peio, Rabbi
Valle d’Aosta Aosta Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, PréSaint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, SaintMarcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

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