L'INPS fornisce gli importi aggiornati al 2024 per il pagamento delle indennità antitubercolari. La rivalutazione segue quella della perequazione delle pensioni, la percentuale di variazione per il 2024 è pari al 5,4 per cento
Indennità antitubercolari: fissati gli importi da corrispondere nel corso del 2024.
L’INPS ha comunicato la misura della variazione per il nuovo anno che, come previsto dalla normativa, è collegata alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni.
Come previsto dal Ministero dell’Economia, la percentuale di variazione definitiva per il 2023 è dell’8,1 per cento, mentre quella provvisoria per il 2024 è pari al 5,4 per cento.
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari, comunica l’INPS, è stata adeguata con i nuovi importi.
Indennità antitubercolari: dall’INPS gli importi per il 2024
L’INPS con la circolare n. 3, pubblicata il 3 gennaio 2024, comunica la variazione degli importi che andranno corrisposti nel corso del 2024 a titolo di indennità antitubercolari.
Si tratta delle indennità riconosciute ai lavoratori dipendenti e ai suoi familiari a carico, al rispetto di specifici requisiti, in caso di malattia tubercolare.
Gli importi di queste particolari prestazioni sono collegati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della legge n. 419/1975 e dall’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987.
Di conseguenza, la rivalutazione per il 2024 si basa sui valori individuati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2023, nel quale è stata definita la perequazione delle pensioni 2023, in via provvisoria, e quella definitiva per l’anno 2022.
Le percentuali di variazione sono pari rispettivamente all’8,1 per cento dal 1° gennaio 2023 e al 5,4 per cento dal 1° gennaio 2024.
Sulla base di questi valori l’INPS ha comunicato gli importi delle prestazioni antitubercolari. I valori sono quelli riassunti nella tabella di seguito.
Indennità | 1° gennaio 2023 | 1° gennaio 2024 |
---|---|---|
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | 14,87 euro | 15,67 euro |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 | 7,44 euro | 7,84 euro |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | 24,78 euro | 26,12 euro |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) | 12,39 euro | 13,06 euro |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | 99,98 euro | 105,38 euro |
Nel documento, l’INPS comunica che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.
Inoltre, ricorda che dal 1° gennaio 2024 l’aggiornamento sarà effettuato anche sulle indennità giornaliere, che spettano agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza (articolo 1, primo comma, della legge n. 1088/1970). In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, sarà quest’ultima ad essere erogata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indennità antitubercolari: dall’INPS gli importi per il 2024