Il testo del decreto Salva casa, con le modifiche al provvedimento relativo alla pace edilizia e alla sanatoria delle irregolarità, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Cosa prevede? Il punto sulle principali novità
Si è concluso l’iter parlamentare del decreto “Salva casa”, la misura di pace edilizia del governo che contiene una sanatoria delle irregolarità con l’obiettivo di ampliare l’offerta del mercato immobiliare.
Il testo del DL 69/2024 è stato modificato dalla Commissione Ambiente della Camera ed ha ottenuto il via libera della Camera lo scorso venerdì 19 luglio. L’approvazione finale è arrivata dall’Aula del Senato il 24 luglio scorso. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è arrivata il 27 luglio scorso e le misure sono in vigore dal giorno successivo.
Tante le novità recepite con gli emendamenti al testo originario, tra queste il superamento della doppia conforme non solo nel caso di difformità parziali ma anche di variazioni essenziali.
Decreto Salva casa: cosa prevede il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
L’ter parlamentare del decreto Salva casa si è concluso con il via libera definitivo da parte del Senato, arrivato con la votazione del 24 luglio.
Il 27 luglio 2024 il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione. A partire da oggi, 29 luglio, si può fare domanda ai comuni per le regolarizzazioni.
Il 19 luglio l’Aula della Camera aveva già approvato il nuovo testo, frutto della riformulazione successiva agli emendamenti approvati presso la Commissione Ambiente della Camera.
Cambiano nettamente le misure originariamente previste dal DL 69/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio scorso e in vigore dal giorno successivo.
La misura dell’esecutivo conteneva già diversi interventi in merito ai seguenti punti:
- difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente;
- difformità edilizie “interne”, riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche;
- difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della “doppia conforme” che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per diversi interventi;
- cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee.
Il piano casa, approvato dal Consiglio dei Ministri, rendeva concrete le novità relative alla regolarizzazione di piccole difformità o irregolarità strutturali.
Nel corso dell’iter parlamentare le maglie si sono allargate.
Per proseguire nel percorso a tappe forzate sono state escluse le misure del pacchetto “Salva Milano”, interventi specifici su irregolarità edilizie relative al capoluogo lombardo.
Sono invece state introdotte altre novità, ad esempio il superamento della doppia conforme anche nel caso di variazioni essenziali.
- Gazzetta Ufficiale - Decreto Salva casa
- Il testo della legge di conversione - legge 24 luglio 2024, n. 105.
Decreto Salva casa: le novità la legge 24 luglio 2024, n. 105
Cosa prevede la legge 24 luglio 2024, n. 105, (di conversione del decreto Salva casa)?
Sono diverse le misure contenute nel testo del pacchetto relativo alla pace edilizia per consentire la regolarizzazione tramite il pagamento di una sanzione, con il conseguente alleggerimento del lavoro degli uffici comunali.
Nella tabella riassuntiva sono sintetizzate le principali.
Misura | Cosa prevede |
---|---|
Edilizia libera |
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Sottotetti |
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Abitabilità |
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Cambio destinazione d’uso |
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Variazioni essenziali |
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Oblazione |
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Stato legittimo |
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Rimozione delle opere abusive |
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Tolleranze costruttive |
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Accertamento di conformità |
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Un punto fondamentale è quello del superamento della doppia conformità, la regola che permette di sanare un’opera solo nel caso in cui sia rispettata la normativa:
- vigente alla data di presentazione della pratica edilizia in sanatoria;
- vigente al momento in cui si è stato realizzato l’abuso edilizio.
Nella “regolarizzazione” prevista dal testo originario rientravano le difformità senza incidenza sulla struttura degli edifici, ad esempio modifiche interne (lo spostamento di un tramezzo) e modifiche esterne.
Erano già ricomprese nel piano casa 2024 anche l’ampliamento delle finestre o dei balconi, con esclusione di interventi su immobili realizzati senza i permessi necessari.
Tra le novità in arrivo si inserisce il superamento della doppia conformità anche anche nel caso di variazioni essenziali. In altre parole, rientreranno in questa regola anche gli aumenti di cubatura.
La definizione dovrà essere dettagliata ma parte da quanto stabilito nel Testo unico sull’edilizia: mutamento della destinazione d’uso, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio, violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.
La sanatoria potrà interessare anche immobili vincolati, in assenza di autorizzazione paesaggistica.
Le possibilità di sanatoria sono aumentate. Mentre prima riguardavano solo le piccole difformità, con il nuovo testo interesseranno anche la regolarizzazione di opere in variante realizzate prima del 1977.
Viene inoltre introdotta una norma che garantisce il legittimo affidamento per chi ha ottenuto, con una sanatoria, l’abitabilità dell’immobile dal Comune.
Cambiano anche i requisiti per l’abitabilità stessa: il limite di altezza passa da 2,70 a 2,40 metri.
Vengono inoltre previste riduzioni alla superficie minima:
- 20 anziché 28 metri quadri per i monolocali;
- 28 anziché 38 metri quadri a per i bilocali.
Sulle misure è prevista una tolleranza del 2 per cento, in relazione alla differenza tra quanto autorizzato dal Comune e realizzato nel cantiere.
Nella testo originario, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 era prevista come segue:
- tolleranza del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo, nel caso di superficie utile superiore ai 500;
- tolleranza del 3 per cento nel caso di superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadri;
- tolleranza del 4 per cento per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- tolleranza del 5 per cento con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
Con il nuovo testo è stata prevista anche la tolleranza del 6 per cento nel caso di unità con superficie inferiore ai 60 metri quadrati.
Sono inoltre previste riduzioni delle sanzioni: pari al doppio del contributo di costruzione o al doppio dell’incremento di valore dell’immobile, fino a un massimo di 10 mila euro.
Vengono invece aumentate le tolleranze costruttive, ossia la differenza tra l’autorizzazione e la realizzazione dell’intervento.
Ci sono poi le facilitazioni relative ai cambi di destinazione d’uso relativi a singole unità immobiliari. Saranno permessi, ad esempio, da residenza a studio professionale o ufficio, così come da residenza a albergo. La disciplina di tale aspetto è lasciata alla legislazione regionale.
Si ampliano decisamente i contorni della norma, rispetto a quanto previsto nella formulazione del testo originario approvato dal Consiglio dei Ministri.
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