Nota di variazione IVA, la risoluzione di diritto del contratto può essere un presupposto per l'emissione. A spiegarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 544 dell'11 agosto 2021. Il termine di emissione è la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto.
Nota di variazione IVA, il presupposto per l’emissione può essere la risoluzione di diritto del contratto.
A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 544 dell’11 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine per l’emissione della nota di variazione è quello relativo alla scadenza della dichiarazione IVA dell’anno di imposta in cui si è verificato il presupposto.
L’Amministrazione finanziaria non condivide la soluzione prospettata dall’istante ed invita il soggetto a rettificare eventuali comportamenti disallineati rispetto a quanto previsto dalla normativa.
Nota di variazione IVA, la risoluzione del contratto crea il presupposto per l’emissione
Tra i presupposti per l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione c’è la risoluzione di diritto del contratto.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 544 dell’11 agosto 2021.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 544 dell’11 agosto 2021
- Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Emissione delle note di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Come di consueto, lo spunto dei chiarimenti nasce dalla complessa situazione presentata dall’istante, che riferisce di una vicenda societaria del 2015 nella quale ha venduto l’intera quota del suo capitale sociale.
Successivamente, per alcuni asset è stato richiesto un indennizzo con contestazione del minore valore. In seguito le parti hanno sottoscritto un contratto in cui tali asset venivano restituiti.
Tale contratto è stato la base dell’emissione di fattura IVA, con annotazione e liquidazione dell’imposta. Tuttavia la vicenda, tutt’altro che conclusa, ha portato ad un decreto ingiuntivo del Tribunale che obbligava l’istante a restituire l’importo della base imponibile fatturata.
L’istante, dopo aver provveduto alla restituzione delle somme, chiede se può emettere una nota di variazione IVA in diminuzione.
L’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento ed indica il termine di emissione di tale nota di variazione.
In base a quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, ovvero il decreto IVA:
“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o inconseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.”
Nel caso presentato dall’istante, quindi, si riscontrano i presupposti per l’emissione della nota di variazione.
Per quanto riguarda il termine previsto, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, che chiarisce che l’emissione della nota di variazione può avvenire:
“al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.”
Resta quindi da chiarire quando si verifica il presupposto per l’emissione.
Nota di variazione IVA: il presupposto per l’emissione
Per determinare se l’istante possa ancora emettere la nota di variazione IVA in diminuzione è necessario individuare il presupposto per l’emissione.
A completamento dei chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione 21 novembre 2008, n.449/E che chiarisce che al verificarsi si una causa di estinzione del contratto nasce il presupposto per l’emissione della nota di variazione “senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione”.
Per quanto riguarda il caso in esame, occorre rilevare quanto sottolineato dal Tribunale, ovvero che viene attestato il pagamento della somma ma non l’adempimento dell’istante.
Di conseguenza, superato il termine di consegna del bene si è verificata la risoluzione di diritto del contratto.
Tale momento coincide con il presupposto per l’emissione della nota di variazione, secondo quanto previsto dall’articolo 26 comma 2 del decreto IVA.
Di conseguenza tale nota poteva essere emessa entro la scadenza della dichiarazione IVA dello stesso anno.
L’istante non può, quindi, più provvedere all’emissione di tale nota e l’Agenzia delle Entrate chiarisce che lo stesso è obbligato a rettificare “eventuali comportamenti difformi tenuti nelle more”.
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