Il decreto legge n. 21/2022 introduce sanzioni amministrative fino a 200.000 euro per le imprese che non comunicano chiarimenti sulle motivazioni che determinano un rialzo dei prezzi. Istituisce, inoltre, a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi una apposita unità di missione per facilitare e migliorare l'attività di monitoraggio di possibili fenomeni speculativi. Tuttavia, resta qualche dubbio sull'efficacia di Mister Prezzi data la poca incisività delle sanzioni previste per le imprese con fatturati milionari.
Il decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 tra le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina ha previsto il rafforzamento del Garante per la sorveglianza dei prezzi.
Conosciuto anche come Mister Prezzi, il Garante ha la funzione di controllo, su segnalazione dei cittadini, dei fenomeni speculativi e dinamiche sospette dei prezzi.
Il decreto prevede l’applicazione di sanzioni amministrative tra i 2.000 e i 200.000 euro per le imprese che non comunicano, nei limiti di 10 giorni, dati ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato l’aumento di prezzo.
Inoltre, verrà istituita una vera e propria task force con l’obiettivo di dare supporto al Garante nell’attività di controllo.
Il decreto rafforza senza dubbio i poteri di Mister Prezzi ma probabilmente restano delle limitazioni per quanto riguarda l’efficacia del suo operato: la complessità del processo istruttorio e le sanzioni di poca rilevanza in termini economici, soprattutto per le imprese con fatturati miliardari, fa pensare che questa figura non avrà modo di affrontare adeguatamente situazioni di forti anomalie.
Intervento del Direttore Responsabile di Informazione Fiscale Francesco Oliva nel corso della trasmissione Good Morning Kiss Kiss andata in onda sul canale 727 di Sky, sul canale 158 del digitale terrestre e su Radio Kiss Kiss ed avente ad oggetto proprio le novità e le agevolazioni fiscali introdotte con il Decreto Energia 2022:
Il Decreto Energia rafforza il Garante per la sorveglianza dei prezzi, chi è Mister Prezzi
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, detto anche Mister Prezzi, è stato istituito dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008).
Dallo scorso dicembre il Garante dei prezzi è Benedetto Mineo, anche Segretario Generale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Questa figura ha la funzione di controllare e verificare, su segnalazione dei cittadini, eventuali fenomeni speculativi derivanti da variazioni incontrollate dei prezzi o dinamiche sospette, e propone al Governo azioni di riforma mirate o strutturate.
Nello specifico sono queste le competenze del Garante per la sorveglianza dei prezzi:
- verifica delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori, analisi delle ulteriori segnalazioni e avvio, se necessario, di indagini conoscitive finalizzate a verificare l’andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi;
- convocazione delle imprese e delle associazioni di categoria interessate per verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato;
- elaborazione delle informazioni provenienti dagli Uffici prezzi delle Camere di commercio;
- coordinamento e confronto con le altre istituzioni;
- valorizzazione e promozione delle best practices a contrasto dell’aumento dei prezzi.
Questi, invece, gli strumenti a disposizione:
- collaborazione con l’Istat, con i Ministeri, con l’Ismea, con l’Unioncamere, con le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- supporto operativo della Guardia di Finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive;
- legame con gli Uffici prezzi istituiti dalle Camere di commercio.
Eventuali anomalie o dinamiche sospette vengono segnalate al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale può avvisare l’Antitrust, inviare la guardia di finanza e avviare azioni di moral suasion nei confronti dei soggetti interessati.
Mister Prezzi: novità sufficienti nel Decreto Energia?
Dal 2008 fino ad oggi, Mister Prezzi ha potuto ben poco per tutelare i consumatori e a parte alcuni interventi, conclusi in un nulla di fatto, di moral suasion ci sono stati pochi interventi efficaci e degni di nota. Una serie di risultati negativi che hanno portato il Garante ad uscire progressivamente dalle scene, nonostante il moltiplicarsi di casi di speculazione e gli aumenti dei prezzi sul mercato.
Il decreto legge n. 21 del 21 marzo interviene su una delle maggiori criticità e punti deboli del Garante: l’impossibilità di stabilire sanzioni.
Di seguito il testo integrale dei commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto energia: “Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”.
“1. All’articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole ‘normale andamento del mercato’ sono inserite le seguenti: ‘nonché richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla richiesta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro.
Analoga sanzione si applica nel caso siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto compatibili’.
2. Per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, un’apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente di livello generale, ed è assegnato un dirigente di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del Ministero.”
Il decreto, dunque, prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative pari all’uno per cento del fatturato, ma comunque non superiori a 200.000 euro, per le imprese che non forniscono, entro il limite di 10 giorni, chiarimenti loro richiesti su eventuali variazioni di prezzo.
Il Garante ha, inoltre, la facoltà di chiedere direttamente alle aziende dati, notizie ed elementi sui motivi che hanno portato ad eventuali variazioni al rialzo dei prezzi. Nel caso in cui le imprese comunichino dati e informazioni false scatteranno le stesse sanzioni previste per la mancata comunicazione nei tempi stabiliti.
Come specificato al comma 2, a supporto dell’attività di vigilanza del garante verrà istituita una task force con l’obiettivo di intensificare e migliorare i controlli.
Il Decreto Energia che dà maggiore potere al Garante, ha l’obiettivo di salvaguardare il consumatore.
È stato pensato, infatti, per contrastare eventuali speculazioni sui prezzi dovuti alle rideterminazioni delle aliquote di accisa sui carburanti e dei contratti di approvvigionamento dell’energia e del gas, stabilite dall’articolo 1 del decreto stesso e dal decreto del MISE.
Per eventuali segnalazioni il Garante mette a disposizione, oltre a due indirizzi mail, un portale dedicato.
Compilando il modulo fornito si possono fare segnalazioni per far partire le verifiche.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Mister Prezzi: novità sufficienti nel Decreto Energia?