Diffida amministrativa anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dall'INL arrivano nuovi chiarimenti in merito all'applicazione della nuova diffida amministrativa. Si applica anche alle violazioni commesse prima del 2 agosto e anche se sanate prima della verifica ispettiva

Diffida amministrativa anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto

La diffida amministrativa si applica anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del Dlgs n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico.

Questo anche se sono riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

A fornire i chiarimenti è l’Ispettorato del Lavoro nella nota dell’8 ottobre, nella quale specifica anche le modalità di notifica del provvedimento.

Diffida amministrativa anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto

Con la nota n. 7296 del 2024, non pubblicata sul sito istituzionale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sulla diffida amministrativa, fornendo in particolare, ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento.

Si tratta, ricordiamo, della novità introdotta all’articolo 6 del decreto legislativo con semplificazioni dei controlli sulle attività economiche (n. 103/2024) che consente la regolarizzazione delle piccole violazioni senza alcun costo.

Si applica, a meno che il fatto non costituisca reato, alle violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro e nel caso di violazioni sanabili accertate per la prima volta nell’arco di 5 anni.

Il contribuente interessato sarà quindi diffidato e chiamato a regolarizzare entro il termine di 20 giorni. In caso di adempimento entro tale termine non sarà applicata alcuna sanzione.

La nota, dunque, fa seguito alle precedenti indicazioni operative contenute nelle note n. 1357 del 31 luglio e n. 6774 del 17 settembre 2024, precisando come la diffida abbia natura procedurale e quindi trovi applicazioneora per allora” anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del Dlgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, anche se riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

Diffida amministrativa: esclusa la notifica tramite raccomandata ordinaria

Per questo motivo, spiega l’INL nella documento, il provvedimento dovrà essere adottato anche nel caso in cui venga accertato che una delle violazioni soggette a diffida sia stata sanata prima dell’accesso ispettivo, ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento.

L’elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa è contenuto nella citata nota INL n. 6774/2024.

Anche in questi casi, l’adozione della diffida amministrativa è finalizzata anche al monitoraggio sulla recidiva. A questo proposito, precisa l’INL, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio.

Il provvedimento di diffida amministrativa deve essere necessariamente adottato e notificato, poiché da questo decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore può regolarizzare con sanzioni ridotte.

Pertanto, conclude l’INL, ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire attraverso la procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, in alternativa alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione.

Viene esclusa quindi la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.

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