Il decreto con la semplificazione dei controlli sulle attività economiche arriva in Gazzetta Ufficiale. Le principali novità: dal sistema delle classi di rischio al nuovo principio del “controllo collaborativo”
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri lo scorso 3 luglio, il decreto legislativo con la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione di quanto previsto dalla delega al Governo nella legge n. 118/2022 (articolo 27, comma 1), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento prevede un nuovo sistema di controlli per le imprese, volto alla razionalizzazione delle verifiche e alla prevenzione.
“Dalla logica sanzionatoria si passa alla prevenzione degli illeciti sulla base di una fiducia reciproca che incentiva i comportamenti virtuosi in un’ottica di premialità. Un vero e proprio cambio di paradigma, che non aumenta né riduce i controlli, ma li ottimizza, rendendoli più efficaci grazie a un migliore utilizzo delle risorse a disposizione delle amministrazioni.”
Questo il commento del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.
Controlli sulle imprese: prevenzione e classi di rischio le novità in arrivo
Controlli sulle imprese: le classi di rischio
La prevenzione rappresenta uno dei pilastri del nuovo sistema. Il principio alla base è quello del “controllo collaborativo” che, come si legge nel comunicato del Ministero per la Pubblica Amministrazione, deve guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività più che produrre sanzioni per chi non è in regola.
I controlli, infatti, saranno razionalizzati prestando particolare attenzione agli ambiti in cui il rischio è più alto. A questo proposito viene quindi introdotto un vero e proprio sistema di identificazione del rischio, per cui le imprese entreranno in diverse classi sulla base di specifici parametri, generali e individuali.
Come si legge all’articolo 3 del decreto, ai fini della programmazione dei controlli viene istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti:
- protezione ambientale;
- igiene e salute pubblica;
- sicurezza pubblica;
- tutela della fede pubblica;
- sicurezza dei lavoratori.
Sarà poi l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) ad elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo. Per determinare il livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
- il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del Regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
- altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
- l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
- il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
- le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
Il rilascio del bollino certificativo di “basso rischio”, dà diritto all’impresa di non essere sottoposta a più controlli nell’intervallo di un anno. Inoltre, non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sulla stessa impresa contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere un’ispezione congiunta.
I controlli maggiori saranno dunque dove l’intensità del rischio è più alta.
Niente ispezioni per 10 mesi a chi supera i controlli
Su questo principio si fonda l’altra novità per le imprese: un periodo di “franchigia” per chi ha superato positivamente un controllo.
Quando, infatti, in seguito ad un controllo viene accertato il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, l’impresa non sarà sottoposta ad ulteriori verifiche per i successivi 10 mesi.
Resta fermo l’immediato svolgimento dei controlli in caso di richieste dell’Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell’unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio.
L’obiettivo, quindi, è il rafforzamento del rapporto di fiducia reciproca tra Istituzioni e attività economiche che svolgono la loro attività nel rispetto delle norme, salve ovviamente le attività legate a indagini giudiziarie o a qualificate segnalazioni di terzi e per i controlli in materia di sicurezza sul lavoro.
Il ruolo del fascicolo informatico d’impresa
In questo contesto assume un ruolo fondamentale il fascicolo informatico d’impresa, previsto all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 580/1993.
Le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, infatti, prima di avviare le attività di vigilanza devono consultare e alimentare con gli esiti dei controlli il fascicolo, con l’obiettivo di:
- rendere più efficienti e di coordinare i controlli sulle attività economiche;
- evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
- programmare l’attività ispettiva in ragione del profilo di rischio.
Per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, pertanto, le amministrazioni dovranno censire tutti i controlli previsti.
Ad elaborare il quadro di sintesi sarà il Dipartimento della Funzione pubblica, in modo da individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente oppure rafforzati.
Il diritto all’errore scusabile
Infine, con l’obiettivo di valorizzare la collaborazione e il dialogo tra amministrazioni e imprese viene infine introdotta una sorta di “diritto all’errore scusabile”.
Si tratta dell’obbligo della diffida, in modo tale da consentire agli imprenditori di sanare le proprie posizioni, in riferimento a infrazioni che non danneggiano l’interesse pubblico, e di rimettersi in regola senza incorrere in sanzioni, le quali saranno invece aggravate se la diffida non sarà osservata.
Un principio che comunque sarà limitato alle fattispecie meno gravi e di carattere formale. La diffida amministrativa, infatti, non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nello specifico, si legge nella bozza del testo, il principio si applica, a meno che il fatto non costituisca reato, alle violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro e nel caso di violazioni sanabili accertate per la prima volta nell’arco di 5 anni.
Gli interessati avranno 20 giorni di tempo dall’atto della diffida. Il mancato adempimento o i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute e della sicurezza comportano anche la revoca della certificazione di rischio basso.
Il provvedimento sarà in vigore dal 2 agosto 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Controlli sulle imprese: prevenzione e classi di rischio le novità in arrivo