Quali sono le violazioni che portano alla nuova diffida amministrativa? I chiarimenti nella nota dell’INL
Dalla mancata istituzione e tenuta del LUL all’omessa corresponsione assegni familiari e al mancato pagamento della retribuzione per lavoro festivo.
Queste sono alcune delle violazioni che portano all’applicazione della nuova diffida amministrativa prevista dal DL n. 103/2024, con la semplificazione dei controlli per le imprese.
A fornire l’elenco dettagliato delle violazioni soggette a diffida amministrativa è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota del 17 settembre.
Controlli sulle imprese: per quali violazioni scatta la diffida amministrativa?
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce l’elenco delle violazioni che, sulla base di quanto previsto dal Dlgs n. 103/2024, risultano assoggettabili alla nuova diffida amministrativa.
Si tratta della novità prevista all’articolo 6 del decreto legislativo con semplificazioni dei controlli sulle attività economiche in vigore dal 2 agosto, la quale consente di regolarizzare le piccole violazioni senza alcun costo.
Come illustrato dall’INL nella nota n. 1357 dello scorso luglio con le prime indicazioni operative sull’applicazione, tale misura si applica, a meno che il fatto non costituisca reato, alle violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro e nel caso di violazioni sanabili accertate per la prima volta nell’arco di 5 anni.
L’interessato sarà quindi diffidato e sarà chiamato a regolarizzare entro il termine di 20 giorni. In caso di adempimento entro tale termine non sarà applicata alcuna sanzione.
La nuova nota n. 6774, pubblicata il 17 settembre, fa seguito alla precedente e contiene l’elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa.
Diffida amministrativa: quando non si applica?
L’Ispettorato del Lavoro ribadisce come siano escluse dall’elenco tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, comprese quelle di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono incidere direttamente sulla possibilità di garantire una efficace sicurezza sociale per lavoratori e lavoratrici.
Questo perché il citato articolo 6 prevede che:
“la diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.”
Una formulazione che, come già chiarito dall’INL, non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile solamente a quanto previsto dal Dlgs. n. 81/2008.
Inoltre, la diffida non si applica quando nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, lo stesso trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili (anche quando la violazione è diversa).
In merito alla data di entrata in vigore della misura, il 2 agosto 2024, l’Ispettorato specifica che la diffida si applica anche per le violazioni commesse prima di tale data e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, anche se riferite ad accertamenti avviati prima.
Tutti i dettagli e l’elenco delle violazioni sono disponibili nel testo della nota INL n. 6774/2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Controlli sulle imprese: per quali violazioni scatta la diffida amministrativa?