Come funziona la nuova diffida amministrativa per gli illeciti accertati dal 2 agosto? Sulla prima violazione in cinque anni non si applicano sanzioni. I chiarimenti dell'Ispettorato del Lavoro
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge con la semplificazione dei controlli per le imprese, arrivano i primi chiarimenti operativi da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tra le novità in vigore dal 2 agosto anche l’applicazione della nuova diffida amministrativa per le violazioni sanabili, con sanzione non superiore a 5.000 euro e accertate per la prima volta in 5 anni.
La regolarizzazione entro 20 giorni dalla notifica non comporta sanzioni.
La novità si applica in riferimento agli illeciti accertati dal 2 agosto anche se compiuti precedentemente.
Semplificazione controlli sulle imprese: come funziona la diffida in vigore dal 2 agosto
Con la nota n. 1357, pubblicata il 31 luglio 2024, l’Ispettorato del Lavoro fornisce una serie di chiarimenti in merito al nuovo decreto legislativo con semplificazioni dei controlli sulle attività economiche (n. 103/2024), in vigore dal 2 agosto.
Il provvedimento prevede un nuovo sistema di controlli per le imprese, volto alla razionalizzazione delle verifiche e alla prevenzione.
Tra le novità principali la nuova diffida amministrativa, introdotta dall’articolo 6 e che permette di regolarizzare senza alcun costo le piccole violazioni.
Nello specifico, il principio si applica, a meno che il fatto non costituisca reato, alle violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro e nel caso di violazioni sanabili accertate per la prima volta nell’arco di 5 anni.
Se, dunque, in seguito ad una verifica gli ispettori accertano una violazione sanabile, compiuta per la prima volta nel quinquennio, procederanno a diffidare l’interessato, che dovrà regolarizzare entro il termine di 20 giorni. In caso di adempimento entro i termini non sarà applicata alcuna sanzione.
L’Ispettorato si sofferma in primo luogo sul campo di applicazione della novità, evidenziando diversi aspetti cardine:
- si applica esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (soggetta alla disciplina di cui alla legge n. 689/1981);
- deve prevedere un importo di massimo 5.000 euro. Non si applica sulla maxisanzione per lavoro nero e su tutte le sanzioni proporzionali (ad es. quelle in materia di collocamento obbligatorio);
- la violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell’arco di un quinquennio. Se nei cinque anni precedenti all’ispezione risulta commessa la medesima o un’altra violazione in materia di lavoro e legislazione sociale soggetta a diffida, questa non sarà applicabile all’ultima violazione;
- la violazione deve essere materialmente sanabile. Sono, quindi, escluse tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come ad esempio per la violazione sull’orario di lavoro.
La diffida amministrativa non si applica in caso di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Rispetto a quest’ultimo aspetto, l’Ispettorato sottolinea come molte violazioni abbiano riflessi sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto non si deve far riferimento al solo Dlgs 81/2008.
Non si applica infine in caso di violazioni relative a “vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale” (su questi è lo stesso decreto a non trovare applicazione).
La diffida pertanto non sarà applicabile, ad esempio, per la violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore.
Controlli sulle imprese: il procedimento della diffida amministrativa
Una volta accertata la sussistenza delle condizioni indicate per l’applicazione della diffida, gli ispettori diffideranno l’interessato che, come anticipato, avrà 20 giorni di tempo a disposizione dalla notifica.
In caso di adempimento, il procedimento sanzionatorio si estingue senza che siano imposte sanzioni.
In caso contrario, invece, gli ispettori procederanno direttamente a contestare l’illecito entro 90 giorni dall’accertamento e applicheranno le sanzioni con gli importi definiti all’art. 16 della legge n. 689/1981.
“il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti.”
Il mancato adempimento alla diffida oppure l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti comporta anche la revoca del Report certificativo definito all’articolo 3 del DL n. 103/2024.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della nota dell’INL.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Semplificazione controlli sulle imprese: come funziona la diffida in vigore dal 2 agosto