Legge antispreco, la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi similari, non è riferita alla locuzione «non più commercializzati», ma solo all'espressione «non idonei alla commercializzazione». I chiarimenti sull'agevolazione IVA arrivano con la consulenza giuridica numero 8 del 22 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate.
Legge antispreco, i beni ceduti gratuitamente per solidarietà e fine ambientale che hanno imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che però non ne modificano l’idoneità all’utilizzo sono considerati come “non idonei alla commercializzazione”.
I chiarimenti arrivano con la consulenza giuridica numero 8 del 22 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
L’amministrazioni spiega che non si deve fare riferimento alla locuzione “non più commercializzati” e fornisce chiarimenti sulle disposizioni relative alle cessioni gratuite di beni previste dalla legge antispreco, la numero 166 del 2016.
Legge antispreco: i chiarimenti delle Entrate sull’applicazione dell’agevolazione IVA
La consulenza giuridica numero 8 del 22 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla legge antispreco, la numero 166 del 2016.
- Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica numero 8 del 22 giugno 2021
- Consulenza giuridica - IVA - Legge antispreco - Cessione gratuita di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
Nello specifico l’Amministrazione finanziaria si esprime sulle cessioni gratuite di beni che hanno imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che però non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
Tale caratteristica si riferisce ai beni, se ceduti per fini solidaristici o ambientali, considerati come “non idonei alla commercializzazione” e non come “non più commercializzati”.
Lo spunto dei chiarimenti è finalizzato a spiegare la portata della legge antispreco, come richiesto dall’associazione istante che pone i seguenti quesiti:
- cosa si intende per prodotti, “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”;
- se la legge “Antispreco”, escludendo l’applicazione dell’IVA per le cessioni gratuite di tali beni, consenta di mantenere il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti dei prodotti.
Nel caso concreto l’associazione chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione per beni che hanno imperfezioni ma che sono idonei all’utilizzo ad esempio per un design superato: non più vendibili per il disegno, il colore, la forma o il materiale della stagione precedente.
L’Agenzia delle Entrate, innanzitutto, ribadisce la finalità della legge antispreco. La disposizione ha come obiettivo il recupero della donazione degli alimenti, dei medicinali e dei prodotti farmaceutici per fini solidali e per ridurre la produzione di rifiuti.
Per le cessioni di tali beni non sono assoggettate all’IVA.
L’articolo 16 ricomprende tra i prodotti quelli per l’igiene, la cura della persona e della casa, gli integratori alimentari, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, i libri e l’abbigliamento che rispondano alle seguenti definizioni:
- beni “non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”;
- “altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (...), non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”.
Legge antispreco: i requisiti dei beni per accedere all’agevolazione IVA
Le categorie di beni, le cui cessioni non sono assoggettate all’IVA, sono aumentate.
Inizialmente, l’agevolazione era prevista esclusivamente per prodotti alimentari e farmaceutici.
La risoluzione numero 254 del 2008 aveva già chiarito che nell’agevolazione potevano rientrate anche beni legati alla telefonia, soprattutto quelli considerati obsoleti, ceduti in modo gratuito ad enti locali, scuole, orfanotrofi, o istituti religiosi.
La presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l’idoneità all’utilizzo o altri motivi similari non si riferisce ai beni non più commercializzati ma a quelli non idonei alla commercializzazione.
Ad ulteriore chiarimento, l’Agenzia delle Entrate spiega che rientrano tra gli altri motivi similari le circostanze oggettive legate alle caratteristiche del prodotto.
Non può, infatti, essere prevista un’interpretazione estensiva. I beni ricompresi sono quelli che rientrano nelle seguenti caratteristiche:
- siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera b) della stessa legge;
- siano ancora astrattamente idonei all’utilizzo;
- non siano più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale;
- non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio.
In sostanza, tali beni se non fossero donati sarebbero distrutti.
In merito agli ulteriori chiarimenti richiesti, l’Agenzia delle Entrate spiega che:
“l’articolo 16, comma 1, della Legge n. 166 specificando che non opera la presunzione di cessione recata dall’articolo 1 del d.P.R. n. 441, equipara la cessione gratuita dei beni in questione (qualora avvenga alle condizioni e secondo la procedura descritte nello stesso articolo) alla loro distruzione.”
Nei casi presi in esame la cessione non è soggetta a IVA e il donatore ha il diritto alla detrazione dell’imposta assolta all’acquisto o all’importazione delle merci, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla legge.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Legge antispreco: i chiarimenti delle Entrate sull’applicazione dell’agevolazione IVA