Doppia donazione con un unico atto a due soggetti diversi, l'imposta è dovuta due volte e non va sommata. Questo è il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 298 del 27 aprile 2021.
Doppia donazione con un unico atto in favore di due soggetti diversi: l’imposta si duplica.
È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti in merito all’imposta sulle donazioni, con la risposta all’interpello n. 298 del 27 aprile 2021.
Se l’atto di donazione consiste in due diverse donazioni effettuate in favore di soggetti diversi ed aventi ad oggetto beni diversi, l’imposta dovuta non può essere sommata, ma ciascuna disposizione è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
Doppia donazione con un unico atto, imposta da duplicare
È l’articolo 21 del DPR n. 131 del 1986, al comma 1, a disporre che:
“Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.”
Al contrario, così come previsto dal comma 2 dello stesso articolo, se le disposizioni contenute nell’atto derivano le une dalle altre, l’imposta si applica unitariamente, “come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa”.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 298 del 27 aprile 2021.
A chiedere chiarimenti è un contribuente che, con un unico atto, intende donare due terreni a due soggetti diversi.
Al fine del calcolo dell’imposta dovuta, il contribuente ritiene di dover applicare l’imposta ipotecaria proporzionale del 2 per cento su ciascuna disposizione contenuta nell’atto e sommare il totale per la determinazione dell’importo dovuto.
Una soluzione che l’Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile.
Sul punto, la Corte di Cassazione si è più volte espressa, proprio al fine di definire l’ambito applicativo del primo e del secondo comma dell’articolo 21 del DPR n. 131/1986.
La disposizione in esame detta il criterio distintivo tra tassazione unica e tassazione separata delle singole disposizioni. Il fattore discriminante è la sussistenza o meno del requisito che le singole donazioni dell’atto derivino o meno, per loro intrinseca natura, le une dalle altre.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 298 del 27 aprile 2021
- Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Atto di donazione imposta ipotecaria
Imposta sulle donazioni, atto con tassazione unica solo in caso di vincolo di connessione
La risposta all’interpello del 27 aprile 2021 cita l’ordinanza n. 7809 del 16 aprile 2015, con la quale è stato affermato che:
“la Corte costantemente interpreta tale criterio - anche con riferimento al previgente D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20, di contenuto identico alla norma attuale, e, prima ancora, al R.D. n. 3269 del 1923, art. 9, il quale a sua volta già esprimeva un concetto del tutto analogo -, nel senso che le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria: occorre, cioè, che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse”.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che solo in caso in cui l’atto contenga una doppia donazione collegata per ragioni intrinseche e che non dipendono dalla volontà delle parti, è possibile applicare la tassazione unica. È quindi fondamentale che sussista un collegamento non dipeso dalla volontà delle parti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Doppia donazione con un unico atto, imposta da duplicare