Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui lavoratori impatriati. Rientrano nell'agevolazione anche i redditi che derivano dalla cessione dei diritti d'immagine e da promo pubblicitarie, a patto che siano corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo e con lo stesso datore di lavoro
Anche i redditi che derivano dalla cessione dei diritti d’immagine e da promo pubblicitarie rientrano nell’agevolazione prevista per i lavoratori sportivi impatriati.
Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 38 del 30 giugno 2023.
Tali redditi devono essere corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo con lo stesso datore di lavoro.
Nel documento di prassi vengono riepilogati i chiarimenti già forniti sul regime di tassazione agevolata per i lavoratori all’estero che decidono di tornare in Italia, spostando la propria residenza.
Tra gli aspetti presi in considerazione anche i requisiti anagrafici, reddituali e temporali.
Lavoratori sportivi impatriati: agevolazione anche per la cessione dei diritti d’immagine
Con la risoluzione numero 38 del 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui lavoratori sportivi impatriati.
Il documento di prassi si concentra su diversi aspetti del regime agevolato per i lavoratori che rispondano ai seguenti requisiti:
- non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento della residenza;
- si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio;
- svolgano attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Per tali soggetti l’agevolazione consiste nel riduzione del 50 per cento degli importi che rientrano nel calcolo del reddito complessivo imponibile.
Il periodo agevolativo è di 5 anni a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento in Italia. Nel rispetto di determinate condizioni, previste dal comma 3-bis del articolo 16 Dlgs n. 147/2015, l’agevolazione può essere estesa per 5 ulteriori anni.
Le condizioni da rispettare per l’allungamento dell’agevolazione sono, alternativamente:
- avere un figlio minorenne a carico;
- acquistare casa in Italia.
Con la risoluzione di ieri l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche quanto di seguito riportato:
“si ritiene che possano rientrare tra i redditi agevolabili quelli derivanti dalla cessione dei diritti di immagine e da attività promo pubblicitarie, a condizione che siano corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro sportivo col medesimo datore di lavoro.”
Di contro, sono esclusi dal regime speciale i redditi percepiti da soggetti terzi, in quanto non derivano direttamente dal rapporto di lavoro sportivo.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 38 del 30 giugno 2023
- Chiarimenti sul regime speciale per lavoratori sportivi.
Lavoratori sportivi impatriati: i requisiti anagrafici, reddituali e temporali
Per avere accesso all’agevolazione stabilita per i lavoratori sportivi impatriati, i soggetti devono rispettare determinati requisiti.
Uno di questi è quello anagrafico. Possono beneficiare del regime speciale solo i soggetti che hanno compiuto il ventesimo anno di età, nell’anno di trasferimento della residenza in Italia.
In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:
“può accedere al regime speciale anche il lavoratore sportivo che abbia trasferito la residenza in Italia e compiuto il ventesimo anno di età il 31 dicembre del medesimo anno.”
In merito al requisito di reddito si deve tenere in considerazione un doppio limite, che varia sulla base della Federazione sportiva nazionale di riferimento o delle singole leghe professionistiche.
Il reddito complessivo derivante dal rapporto di lavoro sportivo deve essere:
- superiore a 1 milione di euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica entro l’anno 1990 (calcio, ciclismo, golf e pallacanestro);
- superiore a 500mila euro, se le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche hanno conseguito la qualificazione professionistica dopo il 1990.
Un ulteriore requisito da rispettare è quello temporale.
In base a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 147 del 2015 il regime speciale si applica se l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 26 maggio 2016, l’attività deve essere svolta in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta.
In merito bisogna tenere in considerazione i chiarimenti della circolare numero 17 del 2017, che ha precisato che rientrano nel conteggio:
- le ferie;
- le festività;
- i riposi settimanali;
- gli altri giorni non lavorativi.
Non possono essere conteggiati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, dal momento che l’attività è prestata fuori dal territorio nazionale.
La recente risoluzione chiarisce, tuttavia, quanto segue:
“Con riferimento ai viaggi all’estero effettuati per consentire ai lavoratori sportivi di partecipare ad eventi sportivi in ambito internazionale (amichevoli o impegni ufficiali che siano), si ritiene che gli stessi assumano a tutti gli effetti la natura di “trasferta” in quanto effettuati nell’arco temporale di vigenza del contratto di lavoro, ancorché non remunerati dal club di appartenenza.”
Nel caso, quindi, di un lavoratore sportivo che partecipa ad una competizione internazionale della durata di 40 giorni, ai fini del conteggio dell’attività prevalente in Italia, tale partecipazione rileva nei 183 giorni minimi.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine che nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il lavoratore può usufruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori sportivi impatriati: agevolazione anche per la cessione dei diritti d’immagine