Lavoratori fragili, arrivano le istruzioni INPS relative alle nuove regole sulle tutele. Oggetto del messaggio numero 1126 dell'11 marzo 2022: la proroga al 31 marzo 2022 per la tutela previdenziale dei lavoratori fragili del settore privato, assicurati per la malattia INPS, e l'equiparazione della quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, che resta al 31 dicembre 2021.
Lavoratori fragili, dopo la proroga delle tutele estesa a livello temporale fino alla scadenza del 31 marzo 2022, l’INPS fornisce le istruzioni da seguire.
I chiarimenti arrivano con il messaggio numero 1126 dell’11 marzo 2022 e seguono il precedente messaggio 679, che aveva recepito la proroga.
La tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato assicurati, per la malattia INPS, è riconosciuta dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Invece, per quanto riguarda la quarantena e l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, il riconoscimento da parte dell’istituto rimane fino al 31 dicembre 2021.
Nel documento di prassi l’INPS fornisce le istruzioni operative che recepiscono le novità normative legate alle categorie di lavoratori in questione.
Lavoratori fragili, proroga tutele al 31 marzo 2022: le istruzioni dell’INPS
Sulle tutele per i lavoratori fragili arrivano le istruzioni INPS, dopo la proroga prevista dal comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha spostato in avanti la data della fine dello stato di emergenza al prossimo 31 marzo 2022.
I chiarimenti forniti dall’Istituto sono raccolti nel messaggio numero 1126 dell’11 marzo 2022. Sul tema l’INPS aveva già fornito indicazioni con il messaggio numero 679 dell’11 febbraio scorso.
- INPS - Messaggio numero 1126 dell’11 marzo 2022
- Tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia. Ulteriori aggiornamenti normativi.
Il nuovo messaggio ha nuovamente come oggetto le disposizioni relative alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, in smart working, prevista da uno dei primi decreti emergenziali, ovvero l’articolo 26 del decreto Cura Italia.
Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha previsto l’adozione di un apposito decreto interministeriale per individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”.
Tale decreto è stato approvato il 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 febbraio.
La legge 11 del 18 febbraio 2022 ha poi convertito il decreto legge 221 del 2021, disponendo la proroga al 31 marzo 2022 delle seguenti disposizioni:
- comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
- comma 2 dell’articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
L’articolo 17 della legge di conversione numero 11 del 2022 prevede inoltre che gli oneri a carico dell’INPS, da stanziare tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, debbano essere erogati con priorità agli eventi anteriori a livello cronologico.
Lavoratori fragili, INPS: istruzioni e scadenze di riferimento
In merito alla proroga indicata, il messaggio INPS fornisce alcune precisazioni.
Innanzitutto, nel testo viene chiarito quanto di seguito riportato:
“La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto.”
Inoltre, come già anticipato dai testi dei provvedimenti e relativi documenti chiarificatori, si deve prendere in considerazione una doppia scadenza:
- 31 marzo 2022, per la tutela previdenziale dei lavoratori fragili del settore privato, assicurati per la malattia INPS;
- 31 dicembre 2021, per l’equiparazione della quarantena o isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS.
Nel secondo caso, la mancanza di una proroga era già stata illustrata dal precedente messaggio numero 679 del 2022.
Nella parte finale del documento di prassi INPS sono fornite le istruzioni operative.
L’istituto ribadisce le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire le stesse regole per i certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato assicurati per la malattia INPS.
Anche gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie devono continuare applicando le procedure già indicate e devono acquisire manualmente eventuali certificati cartacei ricevuti.
L’attività in questione è particolarmente importante per la corretta individuazione dei certificati dei lavoratori fragili, destinatari delle tutele in questione.
Infine, per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati relativi alla tutela per i lavoratori fragili, le strutture territoriali INPS devono provvedere all’istruttoria amministrativa degli eventi che si sono verificati fino al 31 marzo 2022.
In conclusione, l’Istituto sottolinea quanto di seguito riportato.
“Allo scopo di recepire le descritte disposizioni normative, gli applicativi gestionali in uso per i pagamenti diretti sono stati adeguatamente aggiornati.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori fragili, proroga tutele al 31 marzo 2022: le istruzioni dell’INPS