Lavoratori fragili e smart working: pronto ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con i nuovi requisiti che danno diritto a svolgere le attività lavorative in maniera agile. Patologie e condizioni di fragilità vengono certificate dal medico di famiglia. Ma intanto la scadenza del 28 febbraio è vicinissima.
Lavoratori fragili e smart working: il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione hanno firmato il decreto che definisce i nuovi requisiti per poter svolgere le attività lavorative in maniera agile. Patologie e condizioni di fragilità vengono certificate dal medico di famiglia.
Hanno un loro peso, oltre alle patologie, anche l’esenzione dalla vaccinazione anti Covid e l’età.
Nel frattempo, però, la scadenza del 28 febbraio si avvicina e il testo non è ancora arrivato in Gazzetta Ufficiale.
Lavoratori fragili e smart working: arriva il decreto con i nuovi requisiti
A prevedere la necessità di un decreto per stabilire i nuovi requisiti che determinano la platea di lavoratori fragili che hanno diritto a svolgere le loro attività in smart working è il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 all’articolo 17.
Il testo ha stabilito le regole da applicare fino al 28 febbraio 2022, determinando come già accaduto in passato uno scollamento con i tempi dello stato di emergenza che invece, stando alla tabella di marcia attuale, dovrebbe concludersi il 31 marzo 2022.
Il testo ha previsto una proroga delle disposizioni previste dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia sullo smart working per i lavoratori fragili fino alla data di adozione del decreto necessario per individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”.
In termini pratici, il periodo di copertura è in ogni caso fissato al 28 febbraio 2022 ma cambia la platea di dipendenti pubblici e privati interessati.
Fino all’adozione del decreto previsto dal DL n. 221 del 2021 è garantito lo svolgimento delle attività lavorative in smart working a coloro che rientrano in una delle seguenti categorie di soggetti esposte a un rischio maggiore in caso di contagio Covid e che sono in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali:
- immunodepressi;
- affetti da patologie oncologiche o con terapie salvavita in corso;
- disabili riconosciuti ai sensi della legge 104.
Dall’adozione del decreto del Ministero della Salute e fino alla scadenza del 28 febbraio 2022, la platea di lavoratori fragili che devono svolgere le attività in modalità agile è definita in base ai nuovi requisiti presenti nel testo.
- Ministero della Salute - Decreto per l’individuazione dei lavoratori fragili
- Individuazione di patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile
Lavoratori fragili e smart working, arriva il decreto con i nuovi requisiti: patologie e fattori rilevanti
Come si legge nel provvedimento firmato il 3 febbraio dal Ministro Speranza, per l’accesso allo smart working risultano rilevanti le seguenti patologie e condizioni:
- indipendentemente dallo stato vaccinale:
- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
- immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
- mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
- immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
- pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
- pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età maggiore di 60 anni;
- condizioni di fragilità previste dall’Allegato 2 della Circolare del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 e riassunte in tabella.
Aree di patologia/condizione | Definizione della condizione |
---|---|
Malattie respiratorie | Fibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia |
Malattie cardiocircolatorie | Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); Pazienti post-shock cardiogeno |
Malattie neurologiche | Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni |
Diabete / altre endocrinopatie severe | Diabete di tipo 1; Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; Morbo di Addison; Panipopituitarismo. |
Malattie epatiche | Cirrosi epatica |
Malattie cerebrovascolari | Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; Stroke nel 2020-21; Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. |
Emoglobinopatie | Talassemia major; Anemia a cellule falciformi; Altre anemie gravi. |
Altro | Fibrosi cistica; Sindrome di Down; Grave obesità (BMI >35) |
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) | Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 |
I lavoratori e le lavoratrici che presentano una condizione di fragilità in base ai nuovi requisiti svolgono fino al 28 febbraio 2022 la prestazione lavorativa in modalità agile, prevedendo anche una mansione diversa ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento o attività di formazione professionale. E a certificare le patologie e le condizioni rilevanti per l’accesso allo smart working è il medico di base.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori fragili e smart working: arriva il decreto con i nuovi requisiti