Se l'atto impositivo è stato impugnato e il contribuente ha ottenuto la sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può diventare esecutivo e non può essere formato: non ci sono i presupposti, chiarisce la Corte di Cassazione
Nell’ipotesi in cui l’atto impositivo sia stato impugnato ed il contribuente abbia ottenuto la sospensione giudiziale dell’efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può divenire esecutivo e non può neppure essere “formato”, mancandone i presupposti.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 21824 del 20 luglio 2023.
Se il giudizio è sospeso, si ferma l’iscrizione a ruolo
La vicenda processuale ha origine dal ricorso proposto da una società avverso la cartella di pagamento, recante l’iscrizione a ruolo straordinario del debito derivante dalla notifica del prodromico avviso di accertamento.
L’iscrizione a ruolo straordinario era giustificata dal fatto che la cartella fosse conseguente all’emissione di atti di accertamento per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relativo all’indebita fruizione di un credito d’imposta, erogato e utilizzato dalla società.
Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi di giudizio. La CTR, in particolare, rigettava l’appello ritenendo legittima la cartella impugnata, in quanto emessa anteriormente alla sospensione dell’avviso di accertamento e solamente notificata in seguito a tale sospensione.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del DLgs. n. 546 del 1992, per avere erroneamente ritenuto irrilevante la sospensione degli atti di recupero del credito di imposta ai fini della emissione e della notifica della cartella di pagamento, che non poteva – anche se emessa prima della sospensione degli atti presupposti - esser notificata una volta che tali atti erano stati sospesi dal giudice tributario.
La Corte di Cassazione ha definito fondati i motivi di doglianza della società ricorrente e ha accolto il ricorso.
Con la sentenza in commento il Collegio di legittimità ha aderito all’orientamento già espresso da passata giurisprudenza (cfr. Cass. Sentenza n. 40047 del 14.12.2021) secondo cui, nell’ipotesi il contribuente ottenga, dopo la specifica istanza, la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, ai sensi dell’art. 47 del DLgs. n. 546 del 1992, l’Amministrazione finanziaria non può procedere alla formazione del ruolo e alla successiva iscrizione “provvisoria”, rispettivamente, ex artt. 12 e 15 del DPR n. 602 del 1973. Pertanto, se l’avviso di accertamento è stato impugnato ed il contribuente ha conseguito la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può divenire esecutivo e non può neppure essere “formato”, mancandone i presupposti.
La Corte ha quindi ribadito che la sospensione giudiziale dell’esecuzione di cui all’art. 47 del DLgs. n. 546 del 1992, come ogni ordine giudiziale di sospensione dell’esecuzione, arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire “in esecutivis”.
La sospensione, quindi, preclude all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di notificare la cartella di pagamento e ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione, che deve medio tempore arrestarsi.
A ciò si aggiunga che, qualora l’iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente alla sospensione giudiziale, anche in tal caso non andrebbe dato corso agli atti successivi, vivi compresa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, risultando impedita nel mentre qualsiasi iscrizione a ruolo, anche a titolo provvisorio, ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 602 del 1973 oltre che in forza del seguente art. 15-bis del medesimo DPR, per difetto dei presupposti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stop all’iscrizione a ruolo se il giudizio è sospeso