Recepite nello schema di decreto legislativo le direttive della delega fiscale sulla revisione dell'imposta di registro: una carrellata delle novità in arrivo
Con l’articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, sono stati previsti i principi e i criteri direttivi in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo ed altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Soffermandosi nella trattazione in esame sui profili attinenti l’imposta di registro, l’’articolo 10 della legge n. 111 del 2023 fa riferimento alla estensione della autoliquidazione, al potenziamento dei servizi telematici e alle modalità di applicazione dell’imposta con riferimento agli atti giudiziari con previsione di richiesta del tributo alla parte soccombente ove agevolmente identificabile.
Durante il Consiglio dei Ministri del 9 aprile è stato approvato lo schema di decreto legislativo che dovrà intervenire sulla normativa di riferimento.
Imposta di registro: autoliquidazione dell’imposta e procedure telematiche
Il decreto legislativo attuativo della delega intende rendere generalizzato il ricorso alla autoliquidazione dell’imposta da parte dei contribuenti, residuando in capo all’Ufficio il controllo sulla regolarità della autoliquidazione, fatta salva la possibilità, laddove risulti dovuta una maggiore imposta, di notificare apposito avviso di liquidazione al contribuente.
Il sistema dell’autoliquidazione va di pari passo con il potenziamento del ricorso alle procedure telematiche, già oggi utilizzate con riferimento a diverse tipologie di atti (in particolare gli atti relativi ai trasferimenti immobiliari, per i quali si utilizza il MUI (modello unico informatico), ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997, ideato per riunire in un solo procedimento i diversi adempimenti legati ai trasferimenti immobiliari (vale a dire la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale).
Imposta di registro: le novità per le cessioni di azienda
Ulteriore modifica dovrebbe riguardare la disciplina prevista ai fini delle imposta di registro per le cessioni di azienda.
Al riguardo, si fa presente che in base all’attuale comma 1 dell’articolo 23 del Testo unico dell’imposta di registro (TUR) “se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni siano stati pattuiti corrispettivo distinti”.
A conferma di detto principio generale, è prevista l’introduzione di una apposita disposizione che chiarisce che nelle cessioni di azienda l’applicazione delle differenti aliquote previste in relazione ai diversi beni è subordinata alla previsione di una apposita pattuizione in atto recante la ripartizione del corrispettivo tra le varie tipologie di beni componenti il compendio aziendale.
Inoltre, in fase di eventuale accertamento, l‘Ufficio dell’Agenzia delle entrate controlla la congruità della menzionata ripartizione del corrispettivo.
Atti giudiziari e imposta di registro: le modifiche
Per quanto riguarda gli atti giudiziari, la riforma intende ovviare alle problematiche applicative derivanti dalla natura solidale (gravando sulle parti in causa) dell’imposta di registro dovuta.
Al fine di evitare che il peso dell’imposizione fiscale, in relazione alla sentenze aventi natura patrimoniale, possa gravare di fatto, in ragione della inadempienza della parte soccombente, in capo alla parte vittoriosa, la riforma prevede che l’Agenzia delle entrate escuta preventivamente la parte condannata al pagamento delle spese ovvero il debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo.
Novità sul trasferimento dei diritti edificatori
Tra le ulteriori novità, si segnala l’inserimento nell’ambito dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti edificatori.
La previsione estende pertanto a tali atti la tassazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 16080 del 2021, resa a SS.UU.) che riconosce alla cessione di cubatura natura di atto traslativo di diritti edificatori di natura non reale a contenuto patrimoniale.
Analogamente, a tali atti si applicheranno le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Contratti preliminari, le novità in arrivo con la riforma fiscale
Da ultimo, in materia di contratti preliminari, dovrebbe essere superata la distinzione prevista per la tassazione delle caparre confirmatorie (0,50 per cento) e degli acconti non soggetti ad IVA (3 per cento), sulla base della previsione recata dalla nota all’articolo 10 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
La riforma infatti intende applicare una aliquota unica dell’imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento, al fine di superare i problemi di qualificazione delle somme corrisposte.
Si ricorda infatti, al riguardo, che nel caso in cui sussistano dei dubbi in ordine alla qualificazione della somma come caparra confirmatoria ovvero come acconto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito, come riportato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. in tal senso risoluzione n. 197/2007 e circolare n. 18/2013, par. 3.1.1) che le somme versate anteriormente alla stipula del contratto di compravendita devono ritenersi corrisposte a titolo di acconto e non a titolo di caparra.
Tale conclusione fa leva sulla considerazione per cui non può ritenersi che le parti si siano tacitamente assoggettate a quella che appare come una pena civile, data la funzione risarcitoria attribuita alla caparra confirmatoria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Imposta di registro: novità in arrivo dalla riforma fiscale