Terzo settore: imposte agevolate anche per l’acquisto con riserva di proprietà

Daniela Marmugi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

L'agevolazione che prevede imposte in misura fissa per gli ETS si applica anche ai contratti con riservato dominio? I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 135 del 18 giugno 2024

Terzo settore: imposte agevolate anche per l'acquisto con riserva di proprietà

L’Agenzia delle Entrate fa luce sull’applicazione delle imposte di registro e ipocatastali agevolate per gli enti del Terzo settore.

In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, gli ETS possono accedere allo sconto anche nel caso di contratto con riserva di proprietà.

I chiarimenti nella risposta all’interpello numero 135 del 18 giugno 2024.

Terzo settore: via libera alle imposte agevolate per contratti con riserva di proprietà

Con la risposta all’interpello numero 135 del 18 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i casi di applicazione dello “sconto” alle imposte di registro e ipocatastali per gli enti del Terzo settore, che possono essere corrisposte in misura fissa.

Il chiarimento arriva in risposta al quesito dell’istante, un’associazione di promozione sociale che intende acquistare tre locali con patto di riservato dominio.

Nello specifico:

  • una parte del prezzo viene versata alla sottoscrizione del contratto;
  • la restante parte in 10 rate semestrali di pari importo, senza interessi.

Con riferimento a tale contratto, in cui il trasferimento del diritto di proprietà avviene con il pagamento dell’ultima rata, è possibile applicare l’agevolazione prevista dall’art. 82, comma 4, del codice del Terzo settore?

L’istante ritiene che il beneficio sia applicabile, in quanto il contratto di vendita con riserva di proprietà è soggetto a tassazione ed è come se producesse immediatamente il trasferimento della titolarità del bene.

Dopo aver riepilogato il quadro di riferimento, l’Agenzia delle Entrate conferma la tesi sostenuta dall’APS, sottolineando però che è necessario rispettare specifici requisiti.

Come si legge nella norma citata, l’agevolazione si applica infatti:

a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 135 del 18 giugno 2024
Chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione sulle imposte di registro e ipocatastali di cui all’art. 82, comma 4, del Codice del Terzo settore.

Terzo settore, imposta di registro e ipocatastali in misura fissa: i requisiti da rispettare

All’interno della risposta, l’Agenzia delle Entrate riepiloga la normativa vigente, relativa all’agevolazione prevista per gli ETS.

Il già citato art. 82, comma 4, del codice del Terzo settore prevede che:

le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali.

Come già anticipato, la possibilità di ottenere uno “sconto” sulle imposte, da versare nella misura fissa di 200 euro, è subordinata:

  • all’effettivo utilizzo dei beni entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale;
  • dalla resa, contestualmente alla stipula dell’atto, di apposita dichiarazione in tal senso.

In caso di dichiarazione mendace o di mancata utilizzazione del bene sono dovuti, oltre all’imposta nella misura ordinaria, anche la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta e i relativi interessi.

Con riferimento alla compravendita a rate con riservato dominio di immobili, l’articolo 1523 del codice civile stabilisce che il compratore acquista la proprietà con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Ai fini fiscali, stando all’art. 27, comma 3 del TUR, tali vendite non sono considerate sottoposte a condizione sospensiva.

Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 2/E del 21 febbraio 2014, il contratto in questione è parificato a quelli traslativi ai fini dell’imposta di registro.

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