La riforma della disciplina IVA, già precedentemente prorogata dalla legge di Bilancio 2022 al 1° gennaio 2024, è nuovamente slittata al 1° luglio 2024, ma per alcuni enti non è chiaro il comportamento che dovranno adottare
La conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 luglio, prevedeva un’ulteriore proroga di quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022, in merito all’entrata in vigore della nuova disciplina iva per gli enti non commerciali, l’art. 4 comma 2 bis del citato decreto-legge prevedeva difatti lo slittamento dei termini dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024.
La nuova previsione IVA in merito all’applicazione agli enti non commerciali avrà difatti attuazione dal 1° luglio 2024, vi sono però alcuni dubbi circa il destino di alcuni ETS, Enti del Terzo Settore.
Sempre il decreto-legge 146/2021 prevede all’art. 5 comma 15-quinquies per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazione di Promozione Sociale) un obbligo particolare con termine di applicazione diverso, ovvero il prossimo 1° gennaio 2024.
ODV e APS: regime forfettario 2024
La previsione contenuta nell’art. 5 comma 15-quinquies del decreto-legge 146/2021 secondo la quale dal 1° gennaio 2024 le ODV e le APS che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 65.000 euro potranno applicare ai fini dell’IVA il regime previsto dalla legge 190/2014 anche detto regime forfettario dei contribuenti minimi.
Tale tempistica sembra però ricadere con l’iniziale previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2022, attraverso la quale il legislatore intendeva prorogare i termini di attuazione al 1° gennaio 2024 per l’intera nuova disciplina IVA per gli enti non commerciali.
È superfluo precisare che la tempistica inizialmente proposta non è stata rispettata, e per questo il legislatore ha emanato un’ulteriore proroga di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 bis del d.l. 146/2021, al 1° luglio 2024, dando così il tempo per poter pubblicare i necessari decreti attuativi.
La questione annosa resta quella che orbita attorno all’art. 5 comma 15-quinquies, che dovrebbe vedere le APS e le ODV adottare il regime forfettario previsto dalla legge 190/2014 anziché i regimi precedentemente opzionati a partire dal 1° gennaio 2024.
Novità per il Terzo Settore dal 2024: interpretazione e riflessioni per il nuovo anno
La disposizione contenuta nell’art. 5 comma 15-quinquies relativa all’adozione da parte delle ODV e delle APS del regime forfettario dal 1° gennaio 2024, era stata chiaramente pensata in coordinazione con quanto previsto per gli altri enti non commerciali e in attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea dei regimi fiscali per gli ETS contenuti nel titolo X del d.lgs 117/2017.
Ai fini fiscali gli ETS che svolgono attività commerciale in attesa dell’approvazione del titolo X dalla CE e fino a quanto non saranno applicabili possono avvalersi in deroga dei precedenti regimi IVA previsti dalla legge 398/91 se opzionata o dal TUIR.
Si ritiene quindi che, a partire da gennaio 2024 questa condizione non cambi per coloro che svolgono attività commerciale, mantenendo le concessioni in deroga già previste dal legislatore.
Le APS e le ODV che non svolgono attività commerciale chiaramente sono completamente escluse da tali ragionamenti mentre per le altre staremo a vedere cosa succederà il prossimo 1° luglio 2024.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario per gli ETS: applicabile dal 1° gennaio 2024?