Dall'Agenzia delle Entrate arriva il codice tributo da utilizzare per versare le sanzioni dovute in caso di irregolarità nel versamento delle ritenute fiscali nell'ambito di contratti di appalto o subappalto: le istruzioni per la compilazione del modello F24 Elide nella risoluzione numero 21 del 10 maggio 2023
Con la risoluzione numero 21 del 10 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per versare le sanzioni dovute in caso di violazione degli obblighi che riguardano le ritenute fiscali nell’ambito di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Le istruzioni da seguire per la corretta compilazione del modello F24 Elide.
Appalti e ritenute fiscali: il codice tributo da utilizzare per le sanzioni in caso di omesso versamento
Il nuovo codice tributo 8119 deve essere utilizzato per i versamenti delle somme dovute in caso di mancato rispetto degli obblighi introdotti dall’articolo 17 bis del Decreto legislativo numero 241 del 1997.
La norma, introdotta dal Decreto Fiscale 2020, ha previsto misure di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche tramite indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e all’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori mettendo in campo nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
In caso di irregolarità, ricorda l’Agenzia delle Entrate, “il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione”.
Per permettere agli interessati di corrispondere quanto dovuto, con la risoluzione numero 21 del 10 maggio 2023 è stato istituito un nuovo codice tributo ad hoc.
Codice tributo | Denominazione |
---|---|
8119 | Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 |
9600, invece, è la sequenza di cifre da utilizzare per le spese di notifica.
Come di consueto, nel documento l’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24 Elide.
I codici tributo devono essere inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Particolare attenzione, poi, deve essere prestata alle seguenti sezioni:
- “Contribuente”: in cui indicare il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- “Erario ed altro”:
- nel campo “tipo” va inserita la lettera “R”;
- il campo “codice” ospita uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio per esteso;
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio;
Una precisazione, infine, va fatta per il campo “elementi identificativi”: non deve essere compilato nel caso del pagamento delle spese di notifica, va invece indicato in pagamento in un’unica soluzione o in forma rateale quando si effettua il versamento delle sanzioni.
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risoluzione numero 21 del 10 maggio 2023.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 21 del 10 maggio 2023
- Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
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