Ritenute appalti 2020, sanzioni per il committente che non si adegua alle novità con moratoria parziale fino al 30 aprile. A stabilire la data è l'Agenzia delle Entrate nell'ultima pagina della circolare numero 1 del 12 febbraio 2020 con cui fornisce chiarimenti sul complesso sistema delle nuove regole.
Ritenute appalti 2020, insieme agli obblighi debuttano anche le sanzioni per il committente che non vigila sulla regolarità dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice con una moratoria parziale fino al 30 aprile.
A stabilire la data di fine di questo periodo di transizione e flessibilità è l’Agenzia delle Entrate nell’ultima pagina della circolare numero 1 del 12 febbraio 2020 con cui fornisce chiarimenti sul complesso sistema di regole introdotto dal Decreto Fiscale 2020.
Nel decreto legislativo numero 241 del 1997 ha fatto il suo ingresso l’articolo 17-bis, finalizzato a contrastare l’omesso versamento delle ritenute.
In sintesi hanno debuttato nuovi adempimenti per committenti, appaltatori e subappaltatori.
Ritenute appalti 2020, quali sanzioni per il committente?
Le novità che riguardano le ritenute sugli appalti prevedono che i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Entro 5 giorni, il committente ha l’obbligo verificare il versamento delle ritenute da parte delle imprese ricevendo dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici una serie di dati, tra cui l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente e l’ammontare della retribuzione.
Il committente che non rispetta gli obblighi incorre nelle sanzioni previste dal comma 4: è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice che non ha determinato ed eseguito correttamente le ritenute, o ha le versate in ritardo, senza possibilità di compensazione.
Il testo della circolare numero 1 del 12 febbraio 2020 chiarisce:
“La disposizione, di natura sanzionatoria, trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto di compensazione previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 17-bis, e le siano state irrogate le correlate sanzioni”.
Ritenute appalti 2020, quando non si applicano le sanzioni per il committente
Le sanzioni non sono dovute nel caso in cui, nonostante il committente sia inadempiente sui nuovi obblighi, l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia seguito la procedura sulle ritenute correttamente, ovvero in alternativa nel caso in cui si sia avvalso del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce un aspetto che riguarda le sanzioni: non possono essere applicate a tutte le altre violazioni tributarie dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice che non sono espressamente menzionate dalla norma.
La violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d’imposta è il caso che l’Agenzia delle Entrate porta come esempio.
Ritenute appalti 2020, moratoria parziale sulle sanzioni fino al 30 aprile
Le novità che riguardano le regole da seguire per le ritenute sugli appalti delineano un sistema complesso a cui adeguarsi, tanto che la stessa norma ha già previsto la semplificazione del Durc fiscale, un documento che riporta la certificazione dei requisiti di regolarità da consegnare al committente.
Sono ancora tanti i punti da chiarire e approfondire per i diretti interessati, committenti e appaltatori, come dimostrano la circolare diffusa dall’Agenzia delle Entrate e la moratoria sulle sanzioni inserita, in sordina, nell’ultima pagina del documento.
Quanto più è fumoso il quadro delle novità, tanto più si tende a concedere un tempo più lungo per l’applicazione delle sanzioni.
Ma in questo caso è la stessa moratoria a far sorgere dubbi, leggendo il testo diffuso dall’Agenzia delle Entrate sembrerebbe una misura parziale:
“Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti 35 dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata al paragrafo 4.2”.
In tutti gli altri casi, dunque, regole e sanzioni sono già in vigore a pieno regime? Nessuna risposta certa, il testo della circolare numero 1 del 12 febbraio si conclude proprio con queste righe.
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