È possibile determinare l'acconto dell'imposta di rivalutazione del fondo TFR in base al calcolo della rivalutazione che sarà presumibilmente accantonata al fondo nel 2023. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 7 dicembre
I datori di lavoro possono calcolare l’importo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il TFR sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 7 dicembre.
Per il calcolo della percentuale di rivalutazione si deve tenere conto dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente.
Dato che nel 2022 la variazione ha avuto un impatto rilevante e che nel 2023 il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno sarà presumibilmente di gran lunga inferiore, si può effettuare il calcolo stimando la rivalutazione del TFR che maturerà a fine anno per evitare il versamento di un acconto che in sede di saldo determinerebbe un credito da recuperare nell’anno successivo.
Acconto TFR: versamento dell’imposta anche in base alla rivalutazione stimata nel 2023
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto.
Nello specifico, sottolinea come sia possibile determinare l’acconto in base al calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata nel 2023, anziché con il metodo storico.
Come stabilito dall’articolo 11, comma 4, del Dlgs n. 47/2000, infatti, i sostituti d’imposta sono tenuti ad applicare l’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR maturate in ciascun anno.
L’adempimento deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno d’imposta in corso. Il saldo, poi, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
È dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. In alternativa, l’acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.
Per determinare la percentuale di rivalutazione è necessario considerare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo a dicembre dell’anno precedente.
“Per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto.”
Ebbene, nel 2022 la variazione ISTAT ha ha avuto un impatto rilevante (il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576 per cento) e pertanto ha inciso sull’importo dell’imposta sostitutiva in scadenza il 16 febbraio 2023.
Per il 2023, presumibilmente, il coefficiente sarà molto inferiore (l’ultimo indice rilevato al 14 ottobre è pari al’1,822970 per cento). In questo modo, se il sostituto d’imposta utilizzasse per il calcolo dell’acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 l’incremento dell’indice ISTAT rilevato a dicembre 2022, dovrebbe versare un acconto che poi in sede di saldo comporterebbe un credito da recuperare nell’anno successivo.
Pertanto si chiede se sia possibile calcolare l’acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 stimando la rivalutazione che maturerà a fine anno e calcolando l’acconto del 90 per cento dell’imposta dovuta su tale importo.
Rivalutazione TFR: calcolo con metodo previsionale per il 2023
L’Agenzia delle Entrate nel documento riepiloga la disciplina di riferimento e conferma quanto proposto dall’istante.
Come già chiarito anche nella circolare n. 50/2002, infatti, i datori di lavoro hanno la possibilità di scegliere tra il metodo storico e quello previsionale per determinare l’acconto da versare.
Pertanto, in riferimento al 2023, dato che l’indice ISTAT sarà presumibilmente inferiore rispetto a quello del 2022, l‘Agenzia ritiene che l’acconto si possa determinare anche sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.
In questo modo si potrà evitare che in sede di saldo si possa determinare un’eccedenza di credito.
Così facendo, sottolinea l’Agenzia, se il calcolo dell’acconto dovesse rivelarsi insufficiente rispetto all’imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell’indice ISTAT di dicembre 2023, scatterà la sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato (art. 13 del Dlgs n. 471/1997), ma con possibilità di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Acconto TFR: versamento dell’imposta anche in base alla rivalutazione stimata nel 2023