Quali sono le regole previste per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici per gli enti del Terzo settore? Il riepilogo è nella circolare numero 13/2023 dell'Agenzia delle Entrate, relativa alle novità sul superbonus introdotte dal decreto Aiuti quater, dalla Legge di Bilancio e dal decreto Cessioni
Anche per gli enti del Terzo settore è prevista la detrazione per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, che rientrano tra gli interventi trainati del superbonus.
A fornire i chiarimenti sulle regole da rispettare, dopo la modifica alla normativa prevista dalla scorsa Legge di Bilancio, è la circolare numero 13 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Possono accedere all’agevolazione anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Danno diritto alla detrazione anche gli interventi realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diverse da quelle in cui sono realizzati i lavori del superbonus, se sono situati all’interno di centri storici.
Il limite di spesa per la detrazione per organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale è di 48.000 euro.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo.
Impianti solari e fotovoltaici, la detrazione per gli enti del Terzo settore
La circolare numero 13 del 2023 ha fornito diversi chiarimenti in tema di superbonus.
Il documento riepiloga le novità sulla normativa alla luce degli interventi del decreto Aiuti quater, della Legge di Bilancio 2023 e del decreto Cessioni.
Tra gli aspetti presi in considerazione ci sono la norma di interpretazione autentica sulla data della CILA e il calcolo del quoziente familiare per beneficiare dell’agevolazione nel caso di interventi realizzati su unifamiliari, oltre alle scadenze previste per il 2023 e per gli anni a seguire.
Chiarimenti sono stati forniti anche per gli interventi relativi all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, interventi trainati del superbonus, che danno diritto alla detrazione anche nel caso in cui siano realizzati da parte di enti del Terzo settore.
L’articolo 1, comma 10, lettera a), della legge di Bilancio 2023 ha previsto che possano accedere all’agevolazione anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
Tali interventi possono essere realizzati anche in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diverse da quelle in cui sono realizzati gli interventi che rientrano nel superbonus.
La condizione da rispettare è che tali interventi siano situati all’interno di centri storici (soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
I limiti di spesa e le condizioni da rispettare restano quelli già stabiliti per gli altri soggetti che possono avere accesso all’agevolazione.
Impianti solari e fotovoltaici, regole e limiti di spesa
La detrazione per le spese relative all’installazione di impianti solari e fotovoltaici è prevista dal comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
L’applicazione della maggiore aliquota è prevista a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:
- l’installazione degli impianti sia realizzata congiuntamente ad almeno un intervento trainante, di efficienza energetica o antisismico;
- l’energia non autoconsumata o non condivisa per l’autoconsumo deve essere oggetto di cessione al GSE, gestore dei servizi energetici.
Il limite complessivo di spesa è di 48.000 euro e il tetto massimo per kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico è di 2.400 euro.
L’agevolazione è prevista anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti.
In questo caso il limite di spesa previsto è di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Anche in questo caso, l’agevolazione prevista per l’installazione dei sistemi di accumulo è stata estesa agli enti del Terzo settore:
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale.
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