Esonero contributi artigiani e commercianti, l'INPS fornisce gli esiti delle domande e lo fa sapere con il messaggio numero 3974 del 15 novembre 2021. Se l'istanza è respinta si deve provvedere al versamento entro la scadenza di oggi, 16 novembre 2021. Nel caso di domanda accolta, gli importi dell'agevolazione saranno comunicati entro il 29 novembre e la quota eccedente dovrà essere versata entro il 29 dicembre 2021.
Esonero contributi artigiani e commercianti, gli esiti delle domande sono stati comunicati dall’INPS.
Chi ha visto respinta la propria istanza dovrà provvedere al versamento dell’importo dovuto entro la data di oggi, 16 novembre 2021.
I soggetti che hanno invece visto accolta la propria domanda dovranno provvedere all’eventuale pagamento della parte rimanente dei contributi dovuti entro la scadenza del 29 dicembre 2021.
Lo fa sapere il messaggio INPS numero 3974 del 15 novembre 2021.
L’importo riconosciuto a titolo di esonero sarà comunicato entro la scadenza del 29 novembre.
I contribuenti devono controllare il proprio cassetto previdenziale e seguire le istruzioni comunicate dall’Istituto.
Esonero contributi artigiani e commercianti, l’INPS comunica gli esiti delle domande
L’INPS comunica gli esiti delle domande relative all’esonero dei contributi per artigiani e commercianti.
A mettere al corrente sulla comunicazione effettuata dall’Istituto è il messaggio INPS numero 3974 del 15 novembre 2021.
- INPS - Messaggio numero 3974 del 15 novembre 2021
- Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti.
Gli esiti sono stati forniti dopo le verifiche relative ad alcuni dei requisiti richiesti per l’accesso all’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021.
Nello specifico, le condizioni sotto la lente di ingrandimento dell’INPS sono state:
- l’iscrizione alla gestione assicurativa previdenziale;
- l’assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- la titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità.
I contribuenti devono verificare tempestivamente il proprio cassetto previdenziale: chi ha ricevuto l’esito “Respinta” per assenza dei requisiti di legge, si dovranno versare i contributi dovuti entro la scadenza odierna, ovvero del 16 novembre 2021.
Nel caso di accoglimento della domanda, l’importo dell’esonero riconosciuto sarà reso noto entro il 29 novembre 2021 e l’ammontare rimanente dei contributi dovuti dovranno essere pagati entro la scadenza del 29 dicembre 2021.
Per consultare gli esiti delle domande è necessario seguire i seguenti percorsi, che variano a seconda della tipologia di lavoratore che ha presentato l’istanza:
- gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”; “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”; “Comunicazione bidirezionale”; “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- professionisti iscritti alla gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”; “Domande Telematiche”; “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Con successivo messaggio dell’INPS verranno comunicate le istruzioni per l’eventuale istanza di riesame.
Nel caso di domanda accolta seguiranno diversi controlli relativi a:
- requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
- avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro;
- risultare in possesso regolarità contributiva verificata con il DURC;
- non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali;
- rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework).
Esonero contributi artigiani e commercianti: gli importi spettanti
L’importo massimo spettante per l’esonero dei contributi per artigiani e commercianti è di 3.000 euro su base annua, riparametrato su base mensile.
Per periodi in cui il soggetto ha svolto sia attività di lavoro autonomo che di lavoro dipendente, o nel caso in cui lo stesso sia stato titolare di pensione, l’agevolazione non è riconosciuta.
L’INPS sottolinea inoltre che:
“relativamente alle istanze di esonero dei liberi professionisti e degli iscritti alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali non tenuti al versamento della contribuzione sul minimale di reddito, l’importo dell’esonero è stato quantificato in relazione alla cifra indicata dal richiedente nel modello di domanda quale contribuzione dovuta.
Successivamente, verranno effettuati i controlli in relazione all’ammontare del reddito relativo all’anno di imposta 2020, in relazione al quale sono per legge quantificati gli acconti per l’anno 2021.”
Nel caso in cui siano già stati versati importi non dovuti, in conseguenza del riconoscimento dell’esonero, gli stessi saranno rimborsati dopo le verifiche del caso.
Esonero contributi INPS: le istruzioni per le gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti
Nel caso di gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti occorre distinguere tra i contribuenti che devono versare il contributo della quota sul minimale di reddito e quelli che non hanno tale obbligo.
Nel primo caso, se l’importo è riconosciuto in misura inferiore rispetto a quello della contribuzione fissa dell’anno 2021, per le rate con scadenza di versamento entro il 31 dicembre 2021, la differenza deve essere corrisposta entro il 29 dicembre 2021.
I contribuenti dovranno utilizzare l’applicazione “Calcolo codeline” all’interno del Cassetto previdenziale.
Si dovrà utilizzare:
- l’importo residuo da versare per la singola rata;
- la causale AF o CF;
- il numero della rata;
- l’anno di imposizione 2021;
- il periodo dal/periodo al, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.
Non sono oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021 e sono esclusi gli importi relativi ad annualità precedenti, che dovevano essere versati alle scadenze originarie.
Nel caso di contribuenti senza obbligo di versamento della contribuzione sul minimale di reddito resta lo stesso tetto massimo dell’esonero: 3.000 euro.
L’Istituto specifica che:
“Il titolare della posizione aziendale, qualora sia anche tenuto al versamento della contribuzione relativa ai coadiuvanti/coadiutori iscritti, dovrà attribuire l’importo dell’esonero autorizzato proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente.”
Per versamento della somma rimanente che deve essere corrisposta si possono utilizzare le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
Tali codeline possono essere recuperate dal contribuente da un suo delegato tramite il percorso: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”; “Posizione assicurativa - Dati del mod. F24”.
Esonero contributi INPS: le istruzioni per la gestione separata liberi professionisti
Per i soggetti iscritti alla gestione separata, che devono corrispondere il versamento del primo e secondo acconto per l’anno di imposta 2021, il pagamento potrà avvenire con le stesse modalità del pagamento della contribuzione.
La somma dovrà essere versata al netto della quota che è riconosciuta per l’esonero.
Il versamento deve essere effettuato compilando il modello F24, nella sezione INPS, e utilizzando il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata.
La scadenza è fissata, anche in questo caso, il 29 dicembre 2021.
Una comunicazione dell’esito sarù inviata tramite email e lo stesso verrà inserito nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti”; “Esonero legge 178/2020”.
Le indicazioni per eventuale recupero delle somme in compensazione saranno fornite con messaggio successivo.
Esonero contributi INPS: le istruzioni per la gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Per quanto riguarda la gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri si dovrà verificare l’esito delle domande tramite il percorso: “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura”; “Comunicazione bidirezionale”; “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”.
L’importo sarà comunicato tramite “news individuale.”
Anche in questo caso si deve tenere conto della scadenza del 29 dicembre 2021 per il pagamento dei versamenti delle rate con la quota che eccede l’importo dell’esonero.
Si dovrà utilizzare la codeline originarie delle rate stesse e sono esclusi gli importi riferiti ad annualità pregresse, che dovevano essere versati alle scadenze originarie.
Riguardo a tale tipologia di lavoratori, l’INPS spiega che:
“l’importo autorizzato sarà ridotto in presenza di una riduzione dell’importo concedibile in relazione ai requisiti indicati nel decreto ministeriale del 17 maggio 2021, della riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri riconosciuti per l’anno 2021.”
L’importo dell’esonero relativo a ciascuna delle tre rate sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima, seconda e terza rata dell’emissione dell’anno 2021.
L’importo eccedente sarà riportato in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate relative al 2021.
Superata la capienza, ulteriori eccedenze di versamento potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.
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