DURC di congruità per la manodopera nel settore edile dal 1° novembre 2021: il Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021 dà il via alla nuova procedura di verifica volta a contrastare il lavoro irregolare. La nota INL n. 5223 del 19 luglio 2021 riepiloga il meccanismo.
DURC di congruità per la manodopera nei cantieri al via: contro il fenomeno del lavoro nero nel settore dell’edilizia il Ministero del Lavoro ha messo a punto la procedura per la verifica dell’adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella realizzazione delle opere edili.
Il Decreto Ministeriale numero 143 firmato il 25 giugno 2021 e registrato dalla Corte dei Conti il 19 luglio 2021 dà il via ad un sistema che, in sostanza, permette di controllare se la manodopera sia proporzionata all’incarico affidato e, nel caso, invita le imprese ad attuare dei correttivi.
Tale procedura coinvolge l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha trasmesso il provvedimento alle proprie sedi territoriali.
Nella nota di accompagnamento al decreto, la numero 5223 del 19 luglio 2021, l’INL ribadisce infatti alcuni aspetti riferiti al nuovo DURC di congruità, uno fra tutti il contesto temporale di applicazione.
Le disposizioni del decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata dal 1° novembre 2021 in poi.
DURC di congruità dal 1° novembre: al via la nuova procedura per contrastare il lavoro nero
Con il nuovo adempimento del DURC di congruità il Ministero del Lavoro disegna i contorni di una procedura di verifica volta a contrastare il lavoro nero nel settore dell’edilizia.
Il controllo sulla congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili messa in atto con il DM numero 143 attua quanto previsto nell’articolo 8, comma 10-bis del Decreto Semplificazioni.
Si tratta di una norma che, in materia di contratti pubblici, impone alle aziende di ottenere l’attestazione di congruità dalla Cassa Edile territorialmente competente.
- Ministero del Lavoro - DM numero 143 del 25 giugno 2021
- Scarica il decreto sulla verifica di congruità manodopera nel settore edile
Nel dettaglio, la procedura verifica l’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:
- lavori pubblici;
- lavori privati il cui valore sia uguale o superiore a 70.000 euro.
Nella pratica, la verifica che viene effettuata dalla Cassa è un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10 settembre 2020 riportata di seguito.
Al di sotto delle questi limiti, scatta la presunzione di non congruità dell’impresa, tra cui anche l’ipotesi di impiego di lavoro irregolare.
Il il DURC di congruità, così come ribadito nella nota INL, deve essere richiesta per i lavori iniziati dal 1° novembre 2021 alla Cassa Edile territorialmente competente da parte dell’impresa affidataria, oppure di un suo delegato, o da parte del committente.
In caso di esito positivo della verifica l’attestazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta.
Il meccanismo di regolarizzazione in caso di esito negativo della verifica di congruità
Qualora a seguito delle verifiche dell’Ispettorato non sia riscontrata la congruità richiesta, il Decreto attuativo prevede un meccanismo di regolarizzazione attivabile con apposito invito della Cassa di riferimento.
L’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile nei confronti dell’impresa determina, alternativamente, le seguenti conseguenze:
- entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posizione attraverso il versamento in Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. A seguito dell’adempimento viene quindi rilasciato il DURC di congruità;
- superati i 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria. A quel punto, la Cassa territorialmente competente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Con apposita convenzione tra il Ministero del Lavoro, l’INL, l’INAIL e la Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) saranno definite le modalità di scambio delle informazioni sugli esiti delle verifiche e sui dati raccolti necessari al recupero dei contributi e dei premi e per programmare attività di vigilanza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: DURC di congruità dal 1° novembre: al via la nuova procedura per contrastare il lavoro nero