Partite IVA, molte le domande di esonero dei contributi INPS 2021 ancora in stato “Protocollata”, a ridosso della scadenza per il versamento degli importi fissi del 16 novembre. Un'attesa che porta alla necessità di scegliere: si può pagare la quota dovuta e poi richiedere il rimborso o, in alternativa, non eseguire il versamento e correre il rischio di applicazione delle sanzioni.
Partite IVA, domande di esonero dei contributi INPS ancora in stato “Protocollata”, a pochi giorni dalla scadenza del 16 novembre 2021.
A ridosso del nuovo appuntamento di novembre con il versamento dei contributi fissi, restano ancora molte le domande di esonero in lavorazione e per le quali si attende di conoscere l’esito definitivo di accoglimento o rifiuto.
Sono diverse le segnalazioni pervenute alla redazione di Informazione Fiscale in merito al dilatarsi dei tempi per la lavorazione delle domande di esonero dei contributi INPS che, si ricorda, dovevano essere trasmesse entro il 30 settembre 2021.
Una situazione che molto probabilmente si lega anche alla procedura di verifica del DURC che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 47-bis del Decreto Sostegni bis n. 73/2021, è stata effettuata d’ufficio dall’INPS alla data del 1° novembre, considerando tutti i versamenti eseguiti fino al giorno precedente.
Un incrocio di scadenze alle quali si affianca quella del 16 novembre 2021 relativa al versamento della terza rata dei contributi fissi dovuti dai lavoratori autonomi, sulla quale l’INPS riconosce la possibilità di scelta da parte del contribuente.
Partite IVA, domanda esonero contributi INPS 2021 in stallo. Scadenza del 16 novembre a due vie
La lavorazione delle domande di esonero da parte dell’INPS è necessaria sia per determinare ammessi e esclusi che per il calcolo dell’importo spettante a ciascun titolare di partita IVA.
L’esonero contributivo 2021 spetta infatti nel rispetto del limite di risorse previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno e, se le domande dovessero sforare il plafond disponibile, la quota di esonero verrebbe riparametrata.
L’esito delle verifiche INPS in merito ai requisiti d’accesso e sulla quantificazione dei fondi impegnati è al momento ancora in corso per molti titolari di partita IVA che hanno presentato domanda. Sono diverse le segnalazioni di lavoratori autonomi per i quali l’istanza risulta ancora “Protocollata”.
Come già evidenziato, i tempi tecnici di lavorazione mal si conciliano con la scadenza ormai imminente per il pagamento della seconda rata dei contributi fissi del 16 novembre 2021.
In assenza dell’esito di accoglimento dell’istanza, il contribuente è chiamato a decidere se versare l’importo dovuto e dopo il riconoscimento dell’esonero presentare domanda di rimborso o non pagare e correre il rischio di vedersi applicare le sanzioni in caso di esito sfavorevole.
Esonero contributi partite IVA, scadenza del 16 novembre 2021 a scelta del contribuente
Sarà necessario monitorare il Cassetto Previdenziale, alla sezione relativa all’esonero contributivo, per visualizzare l’esito dei controlli e l’accoglimento della domanda regolarmente trasmessa entro il 30 settembre 2021.
Nella stessa sezione sarà comunicato l’importo spettante, se le risorse economiche stanziate dovessero risultare non sufficienti a garantire la copertura al 100 per cento delle domande inviate, così come la quota residua da versare.
Una serie di passaggi per i quali i tempi non sono noti.
In caso di mancata comunicazione dell’esito dell’istanza di esonero entro il 16 novembre 2021, spetta al contribuente decidere se pagare o no.
Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 124 del 6 agosto 2021, la quale specifica che i contributi già versati prima dell’accoglimento della domanda e successivamente oggetto di esonero potranno essere richiesti a compensazione o a rimborso, presentando richiesta all’INPS entro il 31 dicembre 2021.
C’è tuttavia una seconda possibilità: i contribuenti in possesso dei requisiti per fruire dell’esonero possono non effettuare il versamento ma, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sui contributi omessi si applicheranno le sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, calcolate a partire dalla date di scadenza delle somme non versate.
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