Ecobonus: guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata al 2018 con tutte le novità sulla detrazione fiscale per i lavori di risparmio energetico. Ecco istruzioni, come si richiede e spese ammesse al bonus del 50% e del 65%.
Ecobonus 2018: a spiegare come funziona è la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata sulla base delle ultime novità.
La detrazione per i lavori di risparmio energetico che rientrano nell’ambito dell’ecobonus è pari al 50% e al 65% a seconda del lavoro e della spesa effettuata.
Prima di analizzare punto per punto come funziona l’Ecobonus e per quali interventi spetta, ricordiamo che sono attese importanti novità in merito al limite di spesa previsto e che potrebbero essere introdotte con la proroga della detrazione che è ormai quasi certo che sarà inserita nella Legge di Bilancio 2019.
La precedente Manovra ha demandato ai ministeri competenti di modificare gli attuali limiti di spesa previsti. Il decreto attuativo è stato ad oggi reso noto in bozza e pertanto non si tratta di novità ufficiali.
La modifica tuttavia prevede che la spesa massima detraibile sia calcolata in base al metro quadro o al kw e la conseguenza sarà la riduzione dell’importo ammesso alla detrazione del 65 o del 50 per cento prevista dall’Ecobonus.
Si attendono pertanto conferme ufficiali, tenuto conto che l’ecobonus è una delle agevolazioni fiscali per chi effettua lavori in casa di maggior successo: il bonus Irpef consiste in una detrazione fiscale pari al 65% dell’importo delle spese sostenute.
Inoltre, nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sono contenute le novità relative ai controlli a campione che potrà effettuare l’ENEA, secondo le regole stabilite dal decreto dell’11 maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta nel mese di settembre.
Sull’ecobonus, già dal 1° gennaio 2018 sono inoltre in vigore importanti novità, che riguardano lo sconto riconosciuto per ciascuna delle spese sostenute dai contribuenti. Alcune di queste, infatti, beneficeranno dell’Ecobonus al 65% mentre per altre è previsto uno sconto fiscale pari al 50% delle spese sostenute.
Per fornire il quadro completo della detrazione per il risparmio energetico, di seguito la guida completa all’Ecobonus 2018 al 65 per cento e al 50 per cento, con l’elenco delle spese detraibili e dei lavori per i quali è possibile richiedere il bonus Irpef in dichiarazione dei redditi.
Ecobonus 2018: la guida completa
- Ecobonus 2018 novità: cosa cambia
- Spese ammesse in detrazione
- Importo massimo detraibile
- Ecobonus condomini fino al 75% anche nel 2018
- Chi può richiedere l’Ecobonus
- Ecobonus solo per lavori su immobili già esistenti
- Come richiedere la detrazione fiscale Ecobonus 2018
- Documenti da conservare
- Modalità di pagamento
- Cessione del credito d’imposta
Prima di analizzare punto per punto come funziona l’Ecobonus, si mette di seguito a disposizione la guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 18 ottobre 2018:
- Agenzia delle Entrate - guida agevolazioni risparmio energetico
- Scarica la guida all’Ecobonus pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 18 ottobre 2018
Ecobonus 2018 novità: cosa cambia?
I contribuenti potranno richiedere l’Ecobonus anche nel 2018 grazie alla proroga prevista dalla Legge di Bilancio.
Tuttavia, le novità sono molte, perché la detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65% per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:
- sostituzione e posa in opera di infissi;
- sostituzione e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie a condensazione e a biomassa;
- installazione schermature solari.
Così come già previsto per i condomini, sarà possibile optare per la cessione del credito anche in caso di lavori effettuati su singole unità immobiliari.
Al fine di consentire anche alle famiglie con redditi bassi di effettuare lavori di riqualificazione energetica beneficiando dell’Ecobonus 2018, la Legge di Bilancio ha inoltre istituito il Fondo nazionale per l’efficienza energetica: sarà più facile accedere a prestiti e finanziamenti necessari per effettuare lavori di riqualificazione e ristrutturazione in casa.
Viene inoltre introdotta la possibilità di richiedere l’Ecobonus nel 2018 anche per l’installazione e sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con micro-cogeneratori. La detrazione fiscale è riconosciuta per il 65% della spesa sostenuta e per un importo massimo di 100.000 euro.
Per i lavori effettuati in parti comuni del condominio l’Ecobonus sarà invece in vigore fino al 31 dicembre 2021, con possibilità di beneficiare della detrazione fiscale fino al 75%.
Sarà possibile optare per la cessione del credito dei condomini incapienti a banche e istituti di credito.
I contribuenti interessati possono, inoltre, cedere il credito d’imposta maturato a terzi soggetti. Le modalità ed i limiti relativi a questa possibilità sono stati chiariti ampiamente nella circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 11/E del 18 maggio 2018.
Ecobonus 2018: spese e lavori ammessi in detrazione
L’Ecobonus 2018 consente di portare in detrazione fiscale gli interventi e le spese volte al risparmio energetico, ovvero volte a migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni dell’abitazione.
Nello specifico, l’agevolazione del 65% o del 50% per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di:
- miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.
Tra le spese per le quali è possibile richiedere l’Ecobonus rientrano anche quelle riguardanti l’acquisto di materiale per il risparmio energetico e le prestazioni professionali per l’installazione, come nel caso degli interventi di domotica.
Sono detraibili le imposte Irpef o Ires relative sia ai costi per lavori edili sia quelli relativi a prestazioni professionali. L’unico requisito fondamentale è che tali spese rientrino tra quelle effettuate con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.
- Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
- Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
- Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi
- interventi di tipo condominiale. Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Si allega di seguito un’infografica riepilogativa delle aliquote di detrazione previste dall’Ecobonus per le diverse tipologie di spesa:
Importo massimo detraibile
L’importo massimo di spesa ammessa all’Ecobonus nel 2018 e utile a determinare l’ammontare della detrazione Irpef o Ires è così determinato:
- 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
- 60.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Come sopra anticipato, proprio in merito ai limiti di spesa della detrazione del 65 o del 50 per cento prevista dall’Ecobonus, è in arrivo il decreto con i nuovi limiti di spesa, che saranno calcolati al metro quadro o in base ai kilowatt.
È questa la principale novità contenuta nella bozza del decreto sul tavolo del MISE che potrebbe drasticamente ridurre la detrazione prevista per i lavori di risparmio energetico.
Il tetto di spesa che sarà necessario rispettare sarà duplice: da un lato quello globale per tutte le spese sostenute e dall’altro i valori unitari per ciascuna delle spese detraibili. Anche sul tetto di spesa globale, inoltre, si parla di una pesante riduzione.
Ssaranno 28 i massimali di spesa: la maggior parte di questi saranno stabiliti in base al metro quadro (come l’installazione e sostituzione di infissi, schermature solari o isolamento di pavimenti e pareti). Per quanto riguarda, invece, caldaie e simili, l’importo massimo detraibile sarà determinato sulla base dei kilowatt.
Trattandosi di un decreto non ancora definitivo, tuttavia, è particolarmente forte l’attesa per la sua approvazione, anche alla luce delle polemiche che ha suscitato il possibile taglio netto della detrazione fiscale riconosciuta ai contribuenti.
Ecobonus condomini fino al 75% anche nel 2018
Come abbiamo già specificato la detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
L’Ecobonus, ovvero la detrazione Irpef o Ires sale al 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva.
L’importo di spesa sul quale calcolare la detrazione prevista dall’Ecobonus è di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Dal 1° gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati.
Chi può richiedere l’Ecobonus
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetica e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio, ovvero quanto previsto dall’Ecobonus 2018 è rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi di riqualificazione energetica.
A partire dal 2018 potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale del 65% o del 75% nel caso di interventi condominiali sono:
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
Ecobonus solo per lavori su immobili già esistenti
È bene chiarire che la detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti. Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Come prova dell’esistenza dell’immobile per il quale si richiede l’Ecobonus nel 2018 bisognerà munirsi di iscrizione al catasto o di richiesta di accatastamento, oppure delle ricevute di pagamento delle imposte comunali Ici o Imu.
Come richiedere la detrazione fiscale Ecobonus 2018
La modalità di rimborso dell’Ecobonus relativamente alle spese effettuate rimane invariata rispetto a quanto previsto nelle precedenti edizioni della detrazione fiscale: viene restituito in rate dalla durata di 10 anni.
Il diritto a beneficiare della detrazione fiscale dovrà esser fatto valere in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi ma sarà innanzitutto necessario inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, apposita comunicazione all’ENEA (qui le istruzioni su come fare).
Per avere diritto alla detrazione fiscale e all’agevolazione Irpef o Ires bisognerà aver particolare attenzione ai documenti da conservare ai fini della certificazione degli interventi di riqualificazione energetica effettuati.
Ecco tutti i documenti da conservare.
Documenti da conservare
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’Ecobonus 2018 viene erogato soltanto con l’invio da parte del contribuente che ha effettuato la spesa di ristrutturazione dei seguenti documenti:
- asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
- attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
- certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.
Sulla base delle regole attualmente in vigore, è previsto che entro 90 giorni dal termine dei lavori di riqualificazione energetica bisognerà trasmettere all’Enea, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati e la copia dell’attestato di qualificazione energetica.
Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati.
Per alcune utili indicazioni si consiglia di consultare la guida ENEA pubblicata ad agosto 2017.
Modalità di pagamento
Sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano:
- nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
Importante ricordare che l’Ecobonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni al 50%, confermato anch’esso per il 2018.
I contribuenti dovranno decidere, nel caso l’intervento di riqualificazione dell’immobile dovesse rientrare in ambedue le possibili agevolazioni, di quale dei due benefici fiscali usufruire.
In caso di ristrutturazioni importanti il contribuente potrà suddividere le spese tra i due incentivi, di modo da ottenere il massimo risparmio possibile.
Ecobonus: come funziona la cessione del credito
In chiusura, si ricorda che è possibile richiedere la detrazione dell’Ecobonus in contanti optando per la cessione del credito.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 11/E del 18 maggio 2018 chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo.
Allo stesso modo, la cessione dell’Ecobonus 2018 può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette “Esco”, ovvero società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
Viene ribadito, inoltre, il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l’eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare e alle istruzioni appositamente fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus 2018: come funziona e spese ammesse in detrazione. La guida completa