Premi di produttività, istruzioni INPS sulla decontribuzione nella circolare n. 104 pubblicata il 18 ottobre 2018. Sgravio al via a partire dagli Uniemens del mese di novembre.
Premi di produttività: sono pronte le istruzioni per beneficiare della decontribuzione, che potrà essere fruita dai datori di lavoro a partire dagli Uniemens relativi al mese di novembre 2018.
Con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018 l’INPS ha fornito tutte le indicazioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono fruire della decontribuzione dei premi di produzione corrisposti ai lavoratori fino ad un massimo di 800 euro.
La detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti per aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Per beneficiare dello sgravio contributivo, è necessario che gli importi siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato del Lavoro.
L’articolo 55 del D.L n. 50/2017 ha modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo, a determinate condizioni, una decontribuzione degli stessi.
La nuova normativa ha soppresso il massimale di 4.000 euro dei premi detassati, prevedendo l’applicazione del limite generale di 3.000 euro e, per una quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro una riduzione percentuale sui contributi dovuti dal datore di lavoro e l’esonero totale dei contributi a carico del dipendente.
La circolare INPS n. 104 è stata pubblicata a seguito delle modifiche apportate in materia di agevolazioni sui premi di risultato con l’articolo 55 del DL n. 50/2017 e contiene le istruzioni e le regole di detassazione specifiche per i premi di risultato non superiori a 800 euro.
Decontribuzione premi di produttività: le istruzioni nella circolare INPS n. 104
La circolare INPS n. 104 pubblicata il 18 ottobre 2018 chiarisce che i datori di lavoro potranno fruire della decontribuzione dei premi di produttività liberamente, ovvero senza preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto e quindi senza inviare domanda.
Rientrano tra i premi di risultato agevolati quelli erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati a partire dal 24 aprile 2017, cioè dalla data di entrata in vigore del DL n. 50/2017 e quelli precedenti purché integrati o modificati.
In merito alla decontribuzione prevista per la quota dei premi di risultato non superiore a 800,00 euro sono previste:
- una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa).
Alla luce della decontribuzione IVS e della collegata indicazione normativa ai fini del calcolo pensionistico, il premio che fruisce del beneficio in esame non va considerato nella determinazione della retribuzione ai fini pensionistici. Parallelamente non va computato ai fini del raggiungimento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dalla legge n. 335/95.
Lo sgravio sui premi di produttività è rivolto sia ai datori di lavoro imprenditori che non imprenditori e per fruire dei benefici fiscali e contributivi, inoltre, il reddito massimo annuo del dipendente non dovrà superare gli 80.000 euro.
Sono queste alcune delle istruzioni che l’INPS ha fornito con la circolare n. 104 pubblicata il 18 ottobre 2018 che di seguito si allega.
- INPS - circolare n. 104 del 18 ottobre 2018
- Articolo 55 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (G.U. del 24 aprile 2017). Decontribuzione premi di produttività. Modalità operative per fruire del beneficio. Istruzioni contabili
Premi di risultato, decontribuzione a partire dall’Uniemens di novembre 2018
I datori di lavoro potranno fruire della decontribuzione sui premi di produttività a partire dal flusso Uniemens relativo al mese di novembre 2018 e sarà questo il mese a partire dal quale sarà possibile recuperare mediante regolarizzazione contributiva i maggiori importi versati nei mesi precedenti.
Come sopra anticipato, i datori di lavoro non dovranno presentare preventiva richiesta di autorizzazione all’INPS per la fruizione dello sgravio contributivo, in quanto il riconoscimento è automatico e subordinato soltanto alla regolarità contributiva (DURC) e al rispetto di quanto previsto dagli accordi e dai contratti collettivi stipulati o modificati dal 24 aprile 2017 in poi.
Decontribuzione premi produttività fino a 800 euro all’anno
Tra gli importanti chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare n. 104 si segnala che il limite di 800 euro riferito al lavoratore è da intendersi come complessivo per tutti i datori di lavoro.
Pertanto dovrà essere il lavoratore a comunicare all’azienda l’eventuale importo di premio già ricevuto e già ammesso in detassazione, sia in caso di più rapporti di lavoro che in caso di cambio di datore di lavoro nel corso dell’anno.
I premi interessati dalla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato).
Si ricorda inoltre che la norma sulla decontribuzione richiama la necessità di coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. A tal proposito la circolare INPS rimanda al D.I. 25 marzo 2016 che illustra, all’articolo 4, gli strumenti e le modalità di tale coinvolgimento, insieme ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decontribuzione premi di produttività: le istruzioni nella circolare INPS n. 104