Superbonus residenti all'estero, semaforo verde per l'agevolazione per i cittadini italiani che non risiedono nella penisola ma sono proprietari di un'abitazione ed intendono realizzare interventi agevolabili. Lo chiarisce un poker di interpello dell'Agenzia delle Entrate: i numeri 596, 597, 601 e 602 del 17 dicembre 2020.
Superbonus residenti all’estero, con un poker di risposte all’interpello l’Agenzia delle Entrate conferma l’agevolazione del decreto Rilancio per i cittadini che vivono in un altro paese e sono proprietari di un immobile e titolari del reddito fondiario.
A confermarlo sono le risposte all’interpello numero 596, 597, 601 e 602 del 17 dicembre 2020.
I casi concreti da cui nascono i chiarimenti sono molto simili e trovano un comune semaforo verde alla possibilità di accedere all’agevolazione per le spese relative agli interventi sugli edifici posseduti.
I titolari tuttavia non devono possedere esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
In tali casi è comunque possibile scegliere le opzioni della cessione del credito di imposta e dello sconto in fattura.
Superbonus residenti all’estero: il poker di interpelli che conferma l’agevolazione
Il superbonus 110% per i residenti all’estero viene confermato da quattro documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2020.
Con le risposte all’interpello numero 596, 597, 601 e 602 vengono forniti chiarimenti rispetto a quattro casi concreti, simili tra loro.
Il primo riguarda una cittadina italiana residente all’estero che intende acquistare un immobile in Italia, insieme al marito che risiede in territorio italiano. La coppia vuole effettuare interventi di di ristrutturazione e chiede se può fruire dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 596 del 17 dicembre 2020
- Superbonus - Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il secondo, il 597, ha come protagonista un cittadino italiano residente all’estero, già proprietario di un appartamento in Italia.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 597 del 17 dicembre 2020
- Superbonus - Accesso da parte di una persona fisica non residente - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il caso concreto del terzo documento di prassi, la risposta all’interpello numero 601, è molto simile al secondo: l’Istante persona fisica residente all’estero che dichiara di essere proprietario in Italia esclusivamente di un’abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi alla agevolazione.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 601 del 17 dicembre 2020
- Superbonus - Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
L’ultimo dei quattro interpello, il numero 602, non si discosta molto dal secondo e dal terzo. L’istante è una cittadina italiana, iscritta all’AIRE da 16 anni e fiscalmente residente in Svizzera e dichiara di essere proprietaria di un immobile unifamiliare.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 602 del 17 dicembre 2020
- Superbonus - Accesso da parte di una persona fisica non residente - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
A chiarimento delle quattro situazioni simili, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare numero 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento chiarificatore spiega che hanno diritto all’agevolazione le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Destinatari della detrazione possono essere quindi:
“tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.
Viene dunque riconfermato il via libera alla fruizione del superbonus anche per i cittadini italiani, residenti all’estero, che intendono effettuare gli interventi previsti dalla legge, su immobili di proprietà situati in Italia.
Superbonus residenti all’estero: la cessione del credito e lo sconto in fattura
A completamento dei chiarimenti relativi all’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate richiama anche i limiti alla fruizione previsti per i cittadini italiani residenti all’estero.
Nello specifico non è possibile fruire direttamente del superbonus 110% nei casi in cui i contribuenti possiedano esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
A tali casi si aggiungono quelli in cui l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, come nel caso dei soggetti che rientrano nella no tax area.
Nelle situazioni appena descritte, tuttavia, i soggetti possono fare ricorso alle possibilità previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
La disposizione prevede, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, la possibilità di una doppia scelta:
- la cessione, in tutto o in parte, del credito di imposta;
- lo sconto in fattura.
Anche in questi casi si deve rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge per l’accesso all’agevolazione.
Nei casi concreti degli istanti in questione, invece, non ci sono problemi per la fruizione: i soggetti sono proprietari di casa e titolari del relativo reddito fondiario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus residenti all’estero: il poker di interpelli che conferma l’agevolazione