Dichiarazione dei redditi, benefici premiali ISA salvi anche con invio tardivo

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Dichiarazione dei redditi, l'invio tardivo entro 90 giorni consente di accedere ai benefici premiali ISA. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 31 del 6 febbraio 2020.

Dichiarazione dei redditi, benefici premiali ISA salvi anche con invio tardivo

Dichiarazione dei redditi, l’invio tardivo entro 90 giorni dalla scadenza non esclude l’accesso ai benefici premiali ISA.

È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti con la risposta all’interpello n. 31 pubblicata in data odierna, 6 febbraio 2020.

L’invio della dichiarazione dei redditi oltre la scadenza ordinaria, rispettando il termine dei 90 giorni, non costituisce causa d’esclusione della fruizione dei vantaggi fiscali conseguibili con il raggiungimento di un punteggio ISA elevato.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 31 del 6 febbraio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - fruizione benefici di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 2017

Dichiarazione dei redditi, benefici premiali ISA salvi anche con invio tardivo

La scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita IVA è fissata, ai sensi dei commi da 1 a 3, articolo 2, del DPR n. 322/1998, al 30 novembre dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta di riferimento.

Il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che sono valide le dichiarazioni tardive, inviate cioè entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria e per le quali si applica una sanzione amministrativa pari a 25 euro.

In merito alla dichiarazione dei redditi tardiva, nella risposta all’interpello n. 31 del 6 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate richiama alla circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, con la quale è stato ritenuto che:

“la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari.”

Essendo la dichiarazione dei redditi tardiva valida ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate specifica che il contribuente che effettua l’invio telematico oltre la scadenza, ma entro i 90 giorni, ha accesso ai benefici premiali ISA.

Ovviamente il raggiungimento di un grado elevato di affidabilità fiscale dovrà essere ottenuto mediante la dichiarazione di dati corretti e completi. In caso contrario, il godimento dei benefici premiali ISA sarà considerato illegittimo.

Dichiarazione dei redditi, i benefici premiali ISA dall’8 in su

L’accesso ai benefici premiali è uno degli aspetti che caratterizza gli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale che, dallo scorso anno, hanno preso il posto degli studi di settore in dichiarazione dei redditi.

Che il primo approccio con la “pagella dell’imprenditore” sia stato complesso è un dato di fatto; eppure, per i contribuenti con punteggio alto, pari almeno all’8, è bene ricordare che il Fisco riconosce una serie di agevolazioni.

L’Agenzia delle Entrate li riepiloga nella risposta all’interpello n. 31. Li riportiamo di seguito in un’utile tabella esplicativa:

Benefici premialiPunteggio a seguito dell’applicazione degli ISA
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive 8
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui 8
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
9
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8,5
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 8
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato 9

A disciplinare i nuovi ISA è l’articolo 9-bis del DL n. 50/2017. Lo scopo del nuovo strumento è quello di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, ridurre l’evasione fiscale e stimolare l’adempimento spontaneo.

Un compito arduo, affidato ad uno strumento complesso ed ancora in fase di rodaggio. Si ricorda che proprio considerando le criticità riscontrate da imprese e professionisti, il Governo ha presentato un emendamento al Milleproroghe 2020 per ridurre i controlli relativi agli ISA trasmessi nel 2019.

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