ISA 2020: benefici premiali confermati. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate conferma i vantaggi fiscali per le partite IVA con punteggio di affidabilità fiscale elevato. Ecco quali sono e modalità d'accesso.
ISA 2020, quali sono i benefici premiali?
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile conferma i vantaggi fiscali per i contribuenti con punteggio elevato di affidabilità fiscale.
L’accesso ai benefici premiali previsti ai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis del DL n. 50/2017 è direttamente collegato al grado di affidabilità fiscale emerso a seguito del calcolo ISA, il nuovo strumento che ha sostituito gli studi di settore e che è stato definito come la “pagella dell’imprenditore”.
Dall’esonero dall’apposizione del visto di conformità, fino alla riduzione dei termini di accertamento, il provvedimento del 30 aprile 2020 conferma le modalità di accesso ai benefici premiali ISA 2020.
ISA 2020, vantaggi fiscali: benefici premiali e modalità di attribuzione
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA 2020 fornisce un riepilogo dei benefici premiali previsti dagli ISA e conferma i vantaggi fiscali previsti per i contribuenti con elevato grado di affidabilità fiscale.
Si riporta di seguito una tabella con tutti i benefici premiali ISA 2020, prima di analizzare punto per punto le specifiche di ciascuno di essi:
Benefici premiali | Punteggio a seguito dell’applicazione degli ISA per il 2019 |
---|---|
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive | 8 |
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui | 8 |
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 |
9 |
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 8,5 |
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 | 8 |
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 |
Vantaggi fiscali ISA 2020: compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva
I contribuenti con punteggio ISA pari almeno ad 8, per il periodo d’imposta 2019 (dichiarazione dei redditi 2020) e anche a seguito dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, hanno accesso ai seguenti benefici premiali:
- compensazione libera del credito di importo annuo non superiore a 50.000 euro risultante dalla dichiarazione annuale Iva relativa all’anno d’imposta 2020;
- compensazione libera dei crediti Iva infrannuali di importo non superiore a 50.000 euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021;
- compensazione libera del credito di importo annuo non superiore a 20.000 euro, risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’Irap per il periodo d’imposta 2019.
I benefici relativi all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per il rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2020 e l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.
Per quel che riguarda i crediti IVA, si ricorda che il limite ordinario per la compensazione libera è stato ridotto a 5.000 euro (dai precedenti 15.000 euro) dall’articolo articolo 3 del DL 50/2017.
Il vantaggio fiscale è quindi indubbio per i contribuenti che effettuano compensazioni per importi elevati.
Vale la pena ricordare alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Con la circolare n. 17/E del 2019 sono state fornite alcune delle risposte a casi pratici e dubbi sollevati dai contribuenti.
Tra questi, per la compensazione senza visto di conformità per i crediti relativi ad imposte dirette ed Irap fino a 20.000 euro, viene specificato che è esclusa la compensazione dei crediti in merito alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta.
Inoltre, il limite di 20.000 euro è da considerarsi per ciascun credito d’imposta e non cumulativamente.
Vantaggi fiscali ISA 2020: disapplicazione disciplina società non operative
L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
ISA 2020, vantaggi fiscali: tra i benefici premiali l’esclusione accertamenti analitico-presuntivi
Un 8,5 nella pagella dell’imprenditore consente di accedere al beneficio fiscale dell’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Anche in questo caso sarà possibile accedere ai vantaggi fiscali degli ISA indicando ulteriori componenti positivi in relazione al periodo d’imposta 2019.
ISA 2020: riduzione termini per l’accertamento
I termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2019 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
La contrazione dei termini per l’attività di accertamento riguarda le sole rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo.
Benefici premiali ISA 2020: innalzamento soglie accertamento sintetico del reddito
L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2019, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
ISA 2020, benefici premiali con punteggio minimo di 8
Come riportato nella tabella riportata in precedenza, l’accesso ai vantaggi fiscali previsti dagli ISA è subordinato all’ottenimento di un punteggio pari ad un minimo di 8.
Il calcolo ISA fornisce al contribuente un giudizio sul proprio grado di affidabilità fiscale, espresso su una scala di valori da 1 a 10 e che tiene conto dei punteggi conseguenti all’applicazione dei singoli indicatori elementari (indicatori elementari di affidabilità e di anomalia).
Più alto è il punteggio, maggiori sono i vantaggi fiscali. Più bassa è l’affidabilità del contribuente e più si rischiano controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente, quindi, potrà migliorare e modificare la propria affidabilità fiscale, in due diverse modalità:
- correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari;
- dichiarando ulteriori componenti positivi.
In merito al secondo punto, il titolare di partita IVA potrà scegliere di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e, in termini di maggior volume di affari, ai fini IVA.
Per tutte le indicazioni operative si rimanda alla circolare n. 17/E.
Nel merito si ricorda che ad oggi persistono molte anomalie nei calcoli ISA. Pertanto, prima di chiudere la stagione dichiarativa, si consiglia di attendere che Sogei (partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate) risolva i problemi nel software che rischia di attribuire punteggi eccessivamente bassi a contribuenti che, con gli studi di settori, erano sempre considerati congrui e coerenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ISA 2020, vantaggi fiscali: benefici premiali e modalità di attribuzione