Dichiarazione dei redditi 2019, scadenza e istruzioni: dopo il 730, è ora il tempo del modello Redditi (ex Unico). Di seguito tutte le regole e le novità introdotte dal DL Fiscale 2020 in versamento dell'acconto delle imposte per le partite IVA.
Dichiarazione dei redditi 2019: scadenza, istruzioni e ultime novità: analizziamo di seguito regole e termini per la trasmissione telematica.
Dopo il 730, è ora il tempo del modello Redditi (ex Unico), dichiarazione dei redditi che solitamente utilizzano i titolari di partita IVA ma che, in specifiche fattispecie, può essere utilizzata anche da lavoratori dipendenti e pensionati.
La scadenza della dichiarazione dei redditi è stata rinviata al 30 novembre dal Decreto Crescita, giorno che nel 2019 cade di sabato e che porta ad un ulteriore rinvio del termine di trasmissione, fissato al 2 dicembre.
La nuova scadenza per l’invio non è l’unica novità per i titolari di partita IVA che, nel 2019, hanno dovuto fronteggiare le problematiche legate all’introduzione degli ISA.
Come “soluzione tampone” ai ritardi derivanti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale è stata prima prorogata al 30 settembre la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi, e poi, con il Decreto Fiscale 2020, sono state modificate le regole per il versamento dell’acconto delle imposte sui redditi per i soggetti ISA.
In sintesi, se fino agli anni scorsi doveva essere pagata la totalità (100%) dell’imposta dichiarata in due rate, il primo acconto del 40% e il secondo del 60%. Con l’articolo 58 del Decreto Legge n. 124/2019 viene stabilito che si pagherà il 50% (in ciascuna delle due rate), relativo però al 90% dell’imposta dichiarata.
Chi dunque deve ancora versare il secondo acconto, la cui scadenza è fissata al 30 novembre (2 dicembre), dovrà pagare il 50% poiché ha già versato il 40% del primo acconto. Per i prossimi anni, invece, ognuna delle due rate di acconto sarà del 50% del 100% del saldo
Nulla è cambiato invece per chi presenta la dichiarazione dei redditi con modello 730/2019: l’invio era previsto entro il 23 luglio.
Dichiarazione dei redditi 2019: scadenza e istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
In piena stagione dichiarativa e con qualche giorno di ritardo rispetto al solito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni dettagliate alla dichiarazione dei redditi 2019.
La circolare n. 13/E riepiloga punto per punto novità e regole per compilare la dichiarazione reddituale, con l’elenco completo delle spese ammesse in detrazione o deduzione fiscale.
Prima di scendere nel dettaglio, è bene riepilogare quali sono le scadenze della dichiarazione dei redditi 2019:
- per chi usa il modello Redditi il termine di invio è fissato al 30 novembre;
- per i tanti che invece si avvalgono del 730 precompilato o ordinario la scadenza è il 23 luglio.
Analizziamo quelle che sono le regole attualmente previste partendo dalle detrazioni fiscali, protagoniste indiscusse anche della dichiarazione dei redditi 2019.
A partire dall’anno in corso debutta la nuova detrazione per gli abbonamenti al trasporto pubblico, così come il bonus verde per i lavori effettuati nel 2018.
Analizziamo di seguito tutte le istruzioni, le scadenze e le novità relative alla dichiarazione dei redditi 2019, chi deve presentarla in quanto soggetto obbligato e quali invece i casi di esonero dall’invio.
Dichiarazione dei redditi 2019: scadenza, istruzioni e novità
La dichiarazione dei redditi è uno degli adempimenti che ogni anno interessa milioni di contribuenti italiani e serve per consentire al Fisco di determinare in maniera corretta l’importo dell’Irpef dovuta in base al reddito effettivo percepito nel corso dell’anno.
Sono due le scadenze da tenere a mente in merito alla dichiarazione dei redditi 2019, che riguardano rispettivamente chi presenta il modello 730 e chi invece utilizza il modello Redditi (l’ex Unico).
Prima di scendere nel dettaglio riepiloghiamo di seguito quali sono le principali novità per il 2019:
- la detrazione del bonus verde per i lavori effettuati nel 2018, che consente di accedere ad un rimborso del 36% della spesa sostenuta fino a 5.000 euro;
- la detrazione Irpef per le donazioni erogate in favore delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (deducibile ai fini Ires per le società);
- il debutto della detrazione per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale, per un massimo di 250 euro di spesa.
A fornire un’analisi puntuale delle novità e delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi è la circolare n. 13/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che si affianca alle istruzioni specifiche per compilare il 730 ed il modello Redditi.
Alleghiamo la circolare di seguito per i lettori interessati ad approfondire:
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 13/E del 31 maggio 2019
- Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità
Scendiamo ora nel dettaglio per analizzare le regole in merito a scadenze, soggetti obbligati ed esonerati alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2019.
Scadenza dichiarazione dei redditi, modello 730/2019
Partiamo dal modello 730/2019, la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche in modalità precompilata.
La scadenza per l’invio del 730 è fissata al 23 luglio 2019, stessa data sia per chi presenta la dichiarazione precompilata che per chi invia il modulo ordinario compilato dal CAF o dal proprio commercialista.
Dal 15 aprile i contribuenti, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate, possono consultare la dichiarazione predisposta sulla base dei dati trasmessi in modalità telematica dai diversi operatori, come medici, farmacie oppure amministratori di condominio per quel che riguarda le detrazioni Irpef per lavori in casa.
A partire dal mese di maggio è possibile modificare ed inviare il modello 730 precompilato per il 2019, avendo cura di verificare preliminarmente che i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate siano corretti.
Nel caso di errori riscontrati dopo aver trasmesso la dichiarazione precompilata, fino al 20 giugno è stato possibile annullare ed inviare nuovamente il 730.
Per tutti i dettagli consulta la guida: Modello 730/2019: istruzioni, scadenza e novità
Dichiarazione dei redditi 2019, scadenza modello Redditi (ex Unico)
La scadenza per chi presenta la dichiarazione con modello Redditi 2019 è fissata al 30 novembre che, cadendo di sabato, è rinviata al 2 dicembre per l’anno in corso. L’invio del modulo compilato dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un modello precompilato di dichiarazione dei redditi, da modificare e integrare prima dell’invio.
Ricordiamo che solitamente presentano il modello Redditi 2019 i contribuenti titolari di partita IVA che, nell’anno d’imposta di riferimento, hanno percepito redditi d’impresa, di lavoro autonomo o redditi diversi che non possono essere dichiarati con il modello 730/2019.
Per tutti gli ulteriori dettagli consulta la guida: Modello Redditi 2019: istruzioni, scadenza e novità
Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi 2019: soggetti obbligati
Come detto in precedenza la dichiarazione dei redditi è un adempimento che interessa la generalità dei contribuenti, ma non sempre è previsto l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730 o il modello Redditi.
Vediamo pertanto chi sono i soggetti obbligati per quel che riguarda la dichiarazione dei redditi 2019:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2018 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2019), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2019);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Soggetti esonerati dalla presentazione la dichiarazione dei redditi 2019
In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione 2019 il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33.
Non è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede esclusivamente:
- redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, se il fabbricato non è situato nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da lavoro dipendente o pensione;
- redditi da lavoro dipendente o pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati se non situati nello stesso Comune dell’abitazione principale;
- redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto
In relazione a redditi da lavoro dipendente, pensione, fabbricati e rapporti di collaborazione non è obbligatoria la presentazione del modello 730 o della dichiarazione con modello Redditi 2019 soltanto qualora i redditi percepiti siano stati corrisposti da un unico sostituto d’imposta che effettua le ritenute d’acconto o che siano stati corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio, e non sono dovute le addizionali regionale e comunale detrazioni per coniuge e familiari a carico risultino spettanti e nel caso in cui non siano dovute le relative addizionali regionali e comunali.
Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che nel 2018 hanno percepito esclusivamente:
- redditi esenti, come pensione di invalidità Inail, borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali, ecc;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come interessi su BOT o altri titoli di debito pubblico;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali;
- redditi derivanti da lavori socialmente utili.
Dichiarazione dei redditi 2019: soggetti esonerati con limite di reddito
L’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2019 vale anche nei seguenti casi secondo i limiti di reddito indicati e specifiche condizioni, ovvero:
- reddito da terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze) entro il limite di 500 euro;
- reddito da lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito nel limite di 8.000 euro per un periodo non inferiore a 365 giorni all’anno;
- reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di 7.750 euro all’anno per un periodo non inferiore a 365 giorni;
- reddito da pensione, terreni, abitazione principale e pertinenze inferiore a 7.750 euro (pensione) e 185,99 (terreni)
- reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di 8.000 euro per contribuenti di età pari o superiore a 75 anni per un periodo non inferiore a 365 giorni.
In questi casi non si deve fare il 730 o il modello Redditi soltanto qualora le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano effettivamente spettanti e quando non siano dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione dei redditi.
Ulteriori casi di esonero sono i seguenti:
- redditi da assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito ad esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli entro il limite di 7.750 euro;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro entro il limite di 4.800 euro;
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche entro il limite di 28.158,28 euro.
Dichiarazione dei redditi 2019 obbligatoria per chi deve restituire il bonus Renzi
Si ricorda che non rientrano nei casi di esonero sopra indicati i soggetti che, seppur rispettando i limiti sopra elencati o avendo percepito le specifiche tipologie di reddito indicate, devono restituire in tutto o in parte il bonus Renzi.
L’obbligo di restituzione del bonus Irpef, il credito mensile di 80 euro (fino ad un massimo di 960 euro) erogato direttamente in busta paga, riguarda ogni anno una vasta platea di contribuenti.
La restituzione opera nei seguenti casi:
- superamento del limite di 24.600 euro di reddito (la restituzione sarà parziale);
- superamento del limite di 26.600 euro di reddito (la restituzione sarà totale);
- mancato superamento della soglia degli 8.174 euro annui lordi (la cosiddetta no tax area).
Per approfondire si rimanda alla guida dedicata proprio ai casi di restituzione del bonus Renzi 2019.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dichiarazione dei redditi 2019: scadenza, istruzioni e novità