In caso di accertamento induttivo non può essere sempre compromesso il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture d'acquisto, se sono soddisfatti i requisiti sostanziali. La pronuncia della Corte di Cassazione è contenuta nell'Ordinanza n. 16910 del 11 agosto 2020.
In caso di accertamento induttivo non può essere negata la detrazione dell’IVA afferente alle fatture d’acquisto per il solo fatto che il contribuente abbia commesso violazioni formali, quali la mancata tenuta delle scritture contabili o l’omessa dichiarazione, se sono stati soddisfatti i requisiti sostanziali.
Il diritto alla detrazione viene meno, tuttavia, se l’inosservanza dei requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.
Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 16910 del 11 agosto 2020.
- Corte di Cassazione - ordinanza n. 16910 del 11 agosto 2020
- L’accertamento induttivo non sempre compromette la detrazione IVA
La decisione - La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, di parziale accoglimento del ricorso proposto da un’associazione sportiva e dai suoi associati contro l’avviso di accertamento per IVA e IRAP.
Con l’atto de qua l’Agenzia aveva riqualificato l’associazione in società̀ di fatto perseguente scopo di lucro, con conseguente recupero delle imposte calcolate in via ordinaria, in quanto i fruitori dei servizi resi non erano esclusivamente soci e, per accedere agli stessi, venivano pagate somme rapportate alla frequenza o ai servizi indipendentemente dalla qualifica di associato.
Avverso tale sentenza l’associazione ha proposto ricorso per cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 4, DPR n. 917 del 1986 e dell’art. 55 del DPR n. 633 del 1972 in ordine al disconoscimento del credito IVA relativo alle fatture d’acquisto pagate dall’associazione nel periodo d’imposta controllato per l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’omessa presentazione della dichiarazione.
Il Collegio di legittimità ha ritenuto il motivo di doglianza fondato, specificando sul punto il superamento del principio per cui l’accertamento induttivo ex art. 55 DPR 633/1972 non determina l’automatica perdita del diritto alla detrazione dell’imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi.
Infatti per insegnamento della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 7 marzo 2018 C-159/17),
“il principio fondamentale della neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo.”
Pertanto, sanzionare l’inosservanza degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, salvo che
“l’inosservanza di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.”
Il collegio di legittimità ha di conseguenza affermato il seguente principio di diritto:
“Il principio della neutralità dell’IVA come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare dalla sentenza 7 marzo 2018, Dobre, C-159/17, esige che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo, ma una diversa soluzione può imporsi qualora l’inosservanza di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.”
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, per consentire al giudice di merito di conformarsi al suddetto principio di diritto.
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