Bonus assunzione giovani e donne, firmati i decreti attuativi: agevolazione con doppio binario

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arriva l'attesa firma sui decreti attuativi dei bonus assunzione previsti dal decreto e Coesione. Le agevolazioni per giovani e donne sembrano pronte a partire, ma saranno applicate con una doppia decorrenza

Bonus assunzione giovani e donne, firmati i decreti attuativi: agevolazione con doppio binario

Sta per volgere al termine l’odissea dei bonus per l’assunzione di giovani e donne: i decreti attuativi sono stati firmati dai Ministeri competenti.

Il provvedimento per il bonus giovani, ricordiamo, era stato approvato e poi ritirato per via della previsione che legava il periodo agevolabile alla data dell’autorizzazione da parte della Commissione UE.

I due decreti sono ora al vaglio degli organi di controllo e le agevolazioni dovrebbero finalmente essere pronto a partire.

Seguiranno però un doppio binario: per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, il bonus parte dal 31 gennaio 2025 e non dal 1° settembre 2024.

Bonus assunzione giovani e donne, firmati i decreti attuativi: agevolazione con doppio binario

Una delle ipotesi più temute dopo il caos scoppiato attorno alla pubblicazione del decreto attuativo del bonus giovani sta per avverarsi: l’agevolazione prevede un doppio binario di attuazione.

A quasi un anno esatto dalla loro introduzione è finalmente arrivata la firma sui decreti attuativi dei bonus previsti dal DL Coesione detto anche primo maggio (n. 60/2024), in particolare gli esoneri contributivi per l’assunzione di giovani e donne. Lo annuncia il Ministero del Lavoro nel comunicato pubblicato il 14 aprile 2025.

La questione è nata, come riportato proprio su queste pagine, con la pubblicazione del decreto attuativo della misura prevista all’articolo 22 del decreto Coesione, ritirato dopo qualche giorno.

Nel testo, infatti, si leggeva che l’agevolazione dovesse riguardare solamente le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea (31 gennaio) e fino al 31 dicembre 2025. Non quindi dal 1° settembre 2024 come stabilisce il DL n. 60/2024. Inoltre, prevedeva che la domanda dovesse essere presentata prima di procedere con l’assunzione.

Questa formulazione di fatto escludeva dal perimetro dell’agevolazione tutti i contratti già sottoscritti a partire dal 1° settembre 2024 e fino al periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della circolare INPS (ad oggi non ancora pubblicata).

Il nuovo decreto attuativo evita questo scenario, almeno in parte.

L’agevolazione sarà infatti attuata con una doppia decorrenza: per la generalità dei contratti sarà possibile beneficiare dell’esonero contributivo dal 1° settembre, mentre non sarà così per quelli relativi alla ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), per i quali la misura prevede una maggiorazione dell’esonero (da 500 a 650 euro mensili) e vale come aiuto di Stato, necessitando pertanto dell’autorizzazione UE.

Autorizzazione che, come detto, è arrivata lo scorso 31 gennaio.

Riassumendo, quindi, da un lato si agevolano le assunzioni di giovani effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, dall’altro, per le assunzioni al Sud, si agevolano quelle dal 31 gennaio 2025 in poi. Una sorta di soluzione a metà tra quanto stabilito dal decreto Coesione e quanto inizialmente previsto dal decreto attuativo.

Anche il bonus donne seguirà lo stesso iter attuativo per la parte relativa all’assunzione di donne nella ZES.

Si attende ora la pubblicazione dei decreti e delle successive istruzioni operative da parte dell’INPS.

Come funziona il bonus giovani

Il bonus giovani e donne, come detto, sono previsti rispettivamente agli articoli 22 e 23 del decreto Coesione.

La prima misura consiste in un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Per ogni assunzione a tempo indeterminato (o per trasformazione da tempo determinato) i datori di lavoro possono ottenere uno sgravio che copre il 100 per cento della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili. L’agevolazione ha una durata massima di 2 anni.

In caso di assunzioni effettuate nelle citate regioni del Mezzogiorno, invece, l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite di 650 euro, ma solo per i contratti dal 31 gennaio in poi.

L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ma è cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione per le nuove assunzioni.

Anche il bonus per favorire l’assunzione di donne in particolari condizioni svantaggiate consiste in un esonero contributivo.

Come funziona il bonus donne

I datori di lavoro del settore privato che assumono lavoratrici a tempo indeterminato possono beneficiare di un esonero totale dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico (sempre ad esclusione di premi e contributi INAIL) per massimo 2 anni, nel limite massimo di 650 euro su base mensile.

Rientrano nella categoria delle lavoratrici “svantaggiate” le donne:

  • di qualsiasi età;
  • disoccupate da almeno 6 mesi;
  • residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere (articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014).

L’esonero contributivo spetta anche per l’assunzione di donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, senza vincoli di residenza. In quest’ultimo caso dovrebbero essere agevolati anche i contratti firmati dal 1° settembre 2024.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Come per il bonus giovani, l’esonero non è valido per i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato ma è compatibile con la maxi deduzione.

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