Se la contestazione del singolo rateo è motivata nel suo fatto generatore, la decadenza per l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate fa riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato
Nell’ipotesi di conferimento del ramo di azienda, se l’Agenzia delle Entrate ritiene di disconoscerne gli effetti fiscali, può riprendere a tassazione le quote annuali di avviamento dedotte in un determinato anno d’imposta, se rispetto a tale anno essa non è ancora decaduta dalla potestà impositiva.
Qualora, infatti, la contestazione del singolo rateo trovi ragione nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 28744 del 7 novembre 2024.
Componente pluriennale di reddito: la sentenza con i chiarimenti sulla decorrenza della decadenza
La controversia è sorta a seguito della notifica di un avviso di accertamento ai fini IRES notificato ad una società, contenente la ripresa a tassazione della quota di ammortamento dell’avviamento, relativo a un’operazione di aumento di capitale sociale effettuata tramite conferimento di ramo d’azienda con atto del 2000.
La contribuente ha impugnato l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che, accogliendo il ricorso della contribuente, ha ritenuto che la mancata tempestiva contestazione dell’inopponibilità all’amministrazione dell’aumento del capitale sociale precludesse l’accertamento della indebita deduzione dell’avviamento in relazione agli anni per i quali quest’ultima sarebbe stata ancora consentita.
Dopo la conferma della decisione di prime cure da parte della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione o falsa applicazione dell’art. 43 co. 1 del DPR 600/73.
Nel ricorso l’Agenzia ha affermato che:
- l’operazione di aumento di capitale sociale con conferimento di ramo di azienda si era perfezionata nel dicembre 2000;
- l’avviso di accertamento - riguardante l’anno d’imposta 2009- era stato notificato nel dicembre 2011;
- le somme recuperate a tassazione riguardano l’indebita deduzione dell’avviamento eseguita nell’anno d’imposta 2009.
Ciò premesso, la ricorrente lamenta che la disposizione dell’art. 43 co. 1 DPR n. 600 del 1973, sarebbe stata violata in quanto il termine di decadenza dall’accertamento non decorre da quando è stata compiuta l’operazione economica, bensì da quando tale operazione ha prodotto i suoi effetti fiscali.
Di conseguenza, ferma restando la validità civilistica del conferimento del ramo di azienda, l’Agenzia delle Entrate, se ritiene di disconoscerne gli effetti fiscali, ben può riprendere a tassazione le quote annuali di avviamento oggetto di deduzione in un determinato anno d’imposta, se rispetto a tale anno essa non è ancora decaduta dalla potestà impositiva.
Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di cassazione, che ha cassato con rinvio la decisione impugnata.
Con la sentenza in commento il Collegio di legittimità ha inteso dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, valido anche in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio riguardante il caso di contestazione relativa all’appostazione di una quota di ammortamento dell’avviamento (derivante dall’allocazione del disavanzo originato da operazioni di fusione), che costituisce componente di reddito ad efficacia pluriennale.
Qualora la contestazione trovi ragione non nell’errato computo del singolo rateo dedotto, ma nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del DPR n. 600 del 1973, in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7438 del 15.3.2023, Rv. 667036-01; Cass., SS.UU., Sentenza n. 8500 del 25.3.2021, Rv. 660811-01).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Componente pluriennale di reddito: decadenza dall’indicazione della quota di ammortamento