Criptovalute, la comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e di cripto-attività della Banca d'Italia, pubblicata a giugno 2022, è destinata agli intermediari e ai soggetti che operano nel settore. Nel documento il punto su opportunità e rischi legati alle valute virtuali.
La Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e di cripto-attività, diretto a richiamare l’attenzione sia degli intermediari che di coloro i quali operano a vario titolo negli ecosistemi decentralizzati, compresi gli stessi utenti, sulle opportunità e sui rischi connessi soprattutto con l’operatività in cripto-attività.
Informativa scrupolosa da parte degli intermediari vigilati e degli atri operatori e consapevolezza degli utilizzatori sulle caratteristiche e (soprattutto) sui rischi legati al mercato delle cripto-attività sono i principi cardine richiamati nella Comunicazione dell’autorità nazionale di vigilanza del settore finanziario.
Il contenuto della Comunicazione del 15 giugno 2022
Il documento è articolato in cinque paragrafi concernenti diverse tematiche.
Il primo paragrafo tratta le principali caratteristiche dell’applicazione di tecnologie decentralizzate ai servizi finanziari, che poggia sul ruolo centrale della crittografia e della tecnologia dei registri distribuiti, ossia di un registro elettronico condiviso, i cui dati sono protetti (cd. DLT/blockchain).
Il secondo capitolo offre una panoramica sullo stato della cooperazione internazionale e del contesto regolamentare in materia. La Banca d’Italia ricorda che, a livello europeo, sono state pubblicate nel 2020 due proposte legislative rientranti nell’ambito della strategia sulla finanza digitale definita dalla Commissione europea nel settembre 2020: il Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) e il Digital Operational Resilience Act (DORA).
Il primo introduce una disciplina armonizzata per l’emissione e l’offerta al pubblico di cripto-attività, nonché per i relativi servizi (es. di negoziazione e portafoglio digitale); il secondo ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza operativa digitale dell’intero settore finanziario, anche attraverso l’introduzione di un regime di sorveglianza sui fornitori critici di servizi ICT, tra i quali potrebbero rientrare coloro che prestano servizi funzionali alla gestione delle cripto-attività.
Il documento richiama gli obblighi imposti in capo ai VASP (Virtual Asset Service Provider) a seguito del recepimento delle direttive antiriciclaggio che estendono a tali soggetti, da un lato, gli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e delle informazioni e di segnalazioni delle operazioni sospette e, dall’altro, l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori, istituita ex novo e attiva dal 16 maggio 2022.
Il terzo paragrafo affronta la tematica dei principi e dei punti di riferimento per gli intermediari, vigilati e sorvegliati, sul sistema dei pagamenti. A tal riguardo è data particolare enfasi all’informativa alla clientela da parte degli stessi intermediari, che deve essere il quanto più scrupolosa possibile e dovrebbe evidenziare che l’operatività riguardante le cripto-attività, che il cliente intende acquistare e detenere, è scoraggiata da parte della stessa Banca d’Italia.
Il successivo paragrafo del documento si focalizza sui rischi per gli utilizzatori connessi all’operatività in cripto-attività, di cui si dirà più avanti, e la Comunicazione si chiude con i programmi dell’autorità di vigilanza nazionale per contribuire allo sviluppo ordinato e sicuro delle nuove soluzioni digitali.
In particolare la Banca d’Italia, in raccordo con la BCE e con le altre autorità di controllo nazionali, si propone di continuare a monitorare l’andamento del mercato delle cripto-attività e l’evoluzione dell’uso delle tecnologie decentralizzate nella finanza al fine di valutarne i rischi e gli impatti sulla stabilità finanziaria, sugli intermediari bancari e finanziari, sul corretto funzionamento del sistema di pagamenti e sulla tutela della clientela.
Il mercato delle cripto-attività
Il documento della Banca d’Italia fornisce utili indicazioni su una delle applicazioni certamente più interessanti e diffuse della tecnologia dei registri distribuiti, ossia le cripto-attività, intese come rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente.
Una delle caratteristiche peculiari delle cripto-attività attiene alle diverse modalità attraverso cui le stesse possono essere scambiate, (i) direttamente da utente ad utente oppure (ii) avvalendosi di intermediari che prestato servizi di exchange e di trading di cripto-attività.
Sotto diverso profilo le cripto-attività sono distinte in “unbacked crypto-assets” , prive di un meccanismo di stabilizzazione che ne ancori il valore a un’attività di riferimento (ad es. i Bitcoin) e in “asset linked stablecoins” , cripto-attività garantite da attività sottostanti (es. valute ufficiali) che mirano a mantenere un valore stabile rispetto a una valuta fiat (es. euro o dollari), un bene specifico o paniere di attività.
La Banca d’Italia, da sempre molto critica sul mercato delle cripto-attività, dissuade espressamente sia gli intermediari che gli utenti dall’utilizzo delle “unbacked crypto-assets” per le caratteristiche loro peculiari che comportano l’assenza di qualsiasi valore intrinseco non essendo riferite ad alcuna attività dell’economia reale o finanziaria e non sono assistite da alcun diritto in capo all’utilizzatore a ricevere indietro il capitale impiegato.
Nel documento è data particolare enfasi all’informativa che gli intermediari devono fornire alla clientela che intende acquistare e detenere cripto-attività. Tale informativa deve essere sempre scrupolosa e dovrebbe evidenziare che l’operatività riguardante le cripto-attività, che il cliente, è scoraggiata da parte della stessa Banca d’Italia.
Con specifico riferimento alla tutela della clientela che intende acquistare o negoziare cripto-attività, la Banca d’Italia torna a richiamare l’attenzione sui contenuti delle avvertenze da essa pubblicate (anche congiuntamente con la Consob) a partire dal 2015, dei comunicati adottati dalle Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA), in linea con gli orientamenti espressi dagli organismi internazionali (FSB, FATF).
In particolare, le predette Autorità, facendo seguito ad analoghe iniziative intraprese in passato, hanno da ultimo ribadito che le cripto-attività sono strumenti altamente rischiosi e speculativi e non sono adatte per la maggior parte dei consumatori come investimento o mezzo di pagamento o scambio.
In conclusione è necessario che i clienti-utilizzatori di criptoattività siano consapevoli non solo del rischio di perdita del capitale investito, delle possibili frodi e della mancanza di forme di tutela a loro disposizione ma prestino anche particolare attenzione a forme di pubblicità ingannevole che promettono elevati rendimenti, effettuata anche tramite i social media e gli influencer.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Banca d’Italia sulle cripto-attività: informativa scrupolosa e consapevolezza le parole chiave