Circolare OAM 41/2022: fissati i contributi una tantum per l’iscrizione al Registro degli operatori in criptovalute

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Registro degli operatori in criptovalute, stabilito il contributo una tantum per l'iscrizione. Per le persone giuridiche è di 8.300 euro, per le persone fisiche è di 500 euro. I dettagli della circolare OAM 41 del 2022.

Circolare OAM 41/2022: fissati i contributi una tantum per l'iscrizione al Registro degli operatori in criptovalute

Fissato a 8.300 euro il contributo una tantum dovuto per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro degli operatori in valute virtuali dagli intermediari che rivestono la forma di persona giuridica.

Il contributo scende a 500 euro nel caso in cui l’operatore sia una persona fisica.

Sono queste le determinazioni prese dal Comitato di gestione dell’Organismo Agenti e Mediatori con la circolare n. 41/2022, con cui è stato determinato l’ammontare da richiedere a titolo di contributo sulla base della copertura dei costi per la messa in opera del sistema di gestione del Registro.

Il versamento del contributo deve essere effettuato sul conto corrente intestato a Organismo Agenti Mediatori, al seguente IBAN: IT65I0200805181000106398041.

Successivamente lo stesso Comitato fisserà una quota annuale variabile in considerazione delle dimensioni operative degli operatori iscritti a copertura dei costi ricorrenti relativi alla tenuta del Registro degli operatori in valute virtuali e alla gestione e manutenzione del Sistema Informatico per la trasmissione dei dati da parte degli iscritti stessi.

I contributi sono giustificati dal fatto che l’OAM non riceve alcun contributo statale e per la copertura dei costi di gestione si avvale esclusivamente degli apporti delle categorie iscritte ai Registri, strettamente correlati alle attività specificatamente svolte per ciascuna categoria.

Il contenuto della Circolare 41/2022

I soggetti tenuti all’iscrizione alla sezione speciale del Registro dei Cambiavalute sono coloro i quali svolgono attività legata in qualche modo alla gestione delle valute virtuali.

Più precisamente sono tenuti all’iscrizione:

  • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;
  • prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

La Circolare OAM ribadisce che l’iscrizione alla sezione speciale del Registro, operativo dal 18 maggio 2022, costituisce requisito necessario affinché un prestatore di servizi, nazionale o estero, possa esercitare legalmente nel territorio dello Stato servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale, anche in modalità on line.

In caso di mancata iscrizione o nell’ipotesi in cui l’OAM la rifiuti, l’esercizio dell’attività in Italia sarà considerato abusivo.

L’adempimento spetta anche agli operatori che alla data di avvio del Registro già operano in Italia.

Questi dovranno assolvere all’obbligo effettuando la comunicazione entro sessanta giorni dalla data di avvio del Registro e potranno continuare a svolgere la propria attività senza dover attendere la conclusione dell’istruttoria dell’Organismo.

In caso di mancato rispetto del termine, l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo.

La stessa circolare informa che i soggetti interessati all’iscrizione nella sezione speciale del Registro devono procedere, preventivamente, a registrarsi nell’area privata dedicata del portale OAM munendosi di casella di posta elettronica certificata (PEC) e seguendo le istruzioni indicate nell’apposita Guida Operativa, già pubblicata sul sito web dell’OAM. 

L’iter per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro

Ai sensi dell’art. 3 della Circolare la comunicazione per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro è effettuata telematicamente mediante il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati:

  • per le persone fisiche:
    • il cognome e il nome;
    • il luogo e la data di nascita;
    • la cittadinanza;
    • il codice fiscale, ove assegnato;
    • gli estremi del documento di identificazione;
    • la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
    • un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
    • l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
    • l’indicazione della tipologia di servizio prestato;
    • le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web, tramite il quale il servizio è svolto.
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
    • la denominazione sociale;
    • la natura giuridica del soggetto;
    • il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato;
    • la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
    • per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
    • il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante;
    • un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
    • l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
    • l’indicazione della tipologia di servizio prestato;
    • le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online, con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Alla comunicazione dovranno essere allegati i documenti d’identità dei soggetti che effettuano l’operazione, comprensiva della visura camerale in caso di persona giuridica, nonché la copia del pagamento della tassa di concessione governativa, pari ad € 168,00.

L’OAM avrà il compito di verificare la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione allegata ed entro quindici giorni dalla ricezione dispone o nega l’iscrizione nella sezione speciale del Registro, con la possibilità di sospendere l’iter una sola volta, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Nel caso in cui l’OAM neghi l’iscrizione nella sezione speciale del Registro, rimborserà l’importo del contributo una tantum, trattenendo una quota a titolo di spese di gestione dell’istruttoria, quantificato in 150 euro per le persone fisiche e in 500 euro per i soggetti diversi.

Trasmissione delle informazioni sulle operazioni effettuate

Successivamente all’iscrizione i service provider dovranno trasmettere, per ciascun cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici concernenti le operazioni effettuate, con modalità telematica e con cadenza trimestrale, nei primi 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento.

La trasmissione di tali dati è effettuata avvalendosi dell’apposito servizio telematico, presente nell’area privata dedicata del portale dell’Organismo al seguente indirizzo: www.organismo-am.it secondo le modalità indicate nel Manuale operativo di prossima pubblicazione.

I dati così trasmessi saranno conservati nel Sistema Informatico dell’OAM per un periodo di dieci anni nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

OAM - Circolare numero 41 del 2022
Disposizioni inerenti alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17-bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

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