Il registro degli operatori in criptovalute sarà operativo dal prossimo 18 maggio 2022. Lo rende noto il comunicato stampa dell'Organismo degli Agenti e Mediatori del 18 febbraio 2022.
Il registro degli operatori in criptovalute sarà operativo dal prossimo 18 maggio 2022.
A darne comunicazione è lo stesso Organismo degli Agenti e Mediatori responsabile della tenuta del registro con un comunicato stampa emanato a ridosso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’iter normativo, cominciato con il recepimento della IV e della V direttiva antiriciclaggio che hanno equiparato dal punto di vista dell’obbligo comunicativo gli operatori in criptovalute ai cambiavalute, ad oggi può dirsi oramai concluso, con l’effetto che d’ora in avanti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale che operano, o che intendono operare, anche on-line, in Italia dovranno iscriversi in una sezione speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto presso l’OAM.
Tutti gli operatori interessati avranno 60 giorni dalla data di apertura del Registro per comunicare i propri dati identificativi e la propria operatività in Italia.
Al via il Registro degli operatori in criptovalute: operativo entro il 18 maggio 2022
L’iscrizione al Registro degli operatori in criptovalute non è un mero onere in quanto, in caso di mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge o di diniego all’iscrizione da parte dello stesso Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei prestatori è considerato abusivo, con tutte le conseguenze amministrative e penali.
Al contempo i soggetti che intenderanno operare nel settore dopo l’istituzione del Registro dovranno provvedere all’iscrizione nella Sezione speciale del Registro e attendere la pronuncia dell’OAM, che avrà 15 giorni (prorogabile solo una volta per ulteriori 10 giorni) per verificare la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione.
Il ruolo dell’OAM è estremamente importante e delicato perché, da un altro, è chiamato a curare e assicurare la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati annotati e, dall’altro, dovrà garantire la disponibilità dei dati a tutte le autorità impegnate alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo.
L’OAM, infatti, è tenuto a collaborare con il Ministero delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché le forza di polizia per agevolare l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali fornendo, dietro richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro.
L’Organismo sarà in particolare tenuto a fornire i dati identificativi dei clienti nonché le informazioni sintetiche inerenti all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale, suddivise per singolo cliente.
Dopo il via libera al Registro dei titolari effettivi di società e trust che sarà tenuto presso il Registro delle imprese, l’anagrafe degli exchager gestita dall’OAM rappresenta un altro passo importante fatto dal nostro Paese nella lotta ai fenomeni che ledono la trasparenza nei rapporti economici attraverso meccanismi illeciti di trasferimento di denaro e di truffe ai danni dei consumatori, dando così piena attuazione ai precetti contenuti nei decreti legislativi 90 del 2017 e 125 del 2019, per effetto dei quali gli adempimenti antiriciclaggio sono stati estesi anche agli prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Al via il Registro degli operatori in criptovalute