Valute virtuali, presentato in Senato un disegno di legge che disciplina il monitoraggio fiscale e la tassazione ai fini delle imposte sui redditi delle criptovalute. I dettagli del DDL numero 2572.
Lo scorso 30 marzo 2022 è stato presentato al Senato un interessante disegno di legge n. 2572 contenente una serie di disposizioni fiscali in materia di valute virtuali ai fini delle imposte sui redditi e della disciplina sul monitoraggio fiscale.
Come si vedrà nel prosieguo, l’iniziativa parlamentare rimarca in più punti l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria che, ai fini fiscali, ha sempre equiparato le valute virtuali a “valute estere”, in contrapposizione con gran parte della dottrina che continua a sostenere che le criptovalute non possano essere assimilabili ad una valuta, perché non hanno corso legale, e non possano essere considerate estere, perché strumenti che sono per natura a-territoriali.
Ciononostante l’iniziativa appare di notevole importanza perché per la prima volta apre la discussione da parte del Legislatore nazionale ad una materia di così diffuso interesse.
La proposta legislativa apre fornendo, come definizione di valute virtuali, la rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, né è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita.
Le valute virtuali, pertanto, pur non possedendo lo status giuridico di valuta o moneta, sono strumenti accettati come mezzo di scambio e possono essere trasferite, memorizzate e scambiate elettronicamente.
Valute virtuali: cosa prevede il disegno di legge
Uno dei principali capisaldi del disegno di legge riguarda l’introduzione di un’apposita normativa fiscale, finalizzata ad offrire ai titolari di valute virtuali e agli operatori di settore un quadro legislativo certo in materia di imposte sui redditi e sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE) nonché di monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990.
Particolarmente rilevante è l’introduzione del principio per cui, in tema di imponibilità ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sorgono componenti reddituali di natura finanziaria (plusvalenze o minusvalenze) solo per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere.
Con le modifiche apportate dall’art. 67, co. 1 lett. c-ter del TUIR, infatti, verrebbero considerate “cessioni a titolo oneroso” solo le operazioni che comportano “il pagamento o la conversione in euro o in valute estere”.
Prendendo le distanze dalla posizione dell’Agenzia delle entrate, il Legislatore propone di sancire l’irrilevanza fiscale del concetto di “prelievo” e di tutte le operazioni che comportano conversioni “cripto su cripto”, ad esempio bitcoin in ethereum, sulla considerazione che tali operazioni non cristallizzano alcuna manifestazione di ricchezza, che emerge solo nel momento in cui il contribuente ritorna in possesso di valute tradizionali, realizzando in quel momento la plusvalenza imponibile.
Inoltre, al pari del regime previsto per le valute estere, la conversione delle valute virtuali in euro (o in valute estere) determina l’insorgenza di redditi diversi di natura finanziaria a condizione che, nel periodo d’imposta considerato, il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
La plusvalenza realizzata sarà quindi tassata con aliquota del 26 per cento.
In mancanza dell’apposita documentazione comprovante il costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione, per la determinazione delle plusvalenze tassabili può essere utilizzato il cambio impiegato nell’ultima operazione eseguita in relazione alla medesima valuta virtuale o, in sua assenza, il cambio rilevato all’inizio del periodo d’imposta, “da documentazione raccolta a cura del contribuente”.
Inoltre, nell’ipotesi in cui le valute virtuali siano state acquisite gratuitamente a qualunque titolo, il costo d’acquisto da assumere ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da conversione è uguale a zero.
Criptovalute: monitoraggio fiscale e tassazione
Il disegno di legge contiene inoltre alcune modifiche alla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero ai sensi del DL. 167/1990.
Fermo restando che, così come da tempo sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, la detenzione di valute virtuali da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia comporta l’obbligo di monitoraggio fiscale, si introduce un caso di esenzione simile a quello previsto per i conti correnti e i depositi detenuti all’estero.
In particolare non sorgerebbe obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi nel caso in cui il controvalore massimo in euro delle valute virtuali possedute dal contribuente nel singolo periodo d’imposta non sia superiore a 15 mila euro.
Si statuisce, inoltre, che il possesso di valute virtuali non comporta alcun obbligo ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE).
Ugualmente inedita è, inoltre, la previsione della norma per la rideterminazione su base opzionale del valore di acquisto delle valute virtuali. A tal proposito il contribuente potrà versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, calcolata sul valore determinato da un’apposita perizia giurata di stima, ottenendo il riconoscimento fiscale del valore di acquisto delle valute virtuali alla data del 1° gennaio 2022.
Secondo le indicazioni contenute nella proposta di legge, le aliquote d’imposta sono proporzionali, fissate nella misura del:
- 8 per cento se il valore complessivo soggetto a tassazione è inferiore a 500 mila euro;
- 9 per cento se il valore è compreso tra 500.001 e 1 milione di euro;
- 10 per cento se il valore complessivo è superiore a 1 milione di euro.
La data ultima fissata per il pagamento, da effettuare mediante modello F-24, è il 30 giugno 2022, in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo con applicazione di interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente all’importo di ciascuna rata.
Il comma 11 dell’art. 2 del disegno di legge introduce inoltre un regime premiale per i soggetti che abbiano deciso di rideterminare in via forfetaria il valore delle valute virtuali, prevedendo la non applicabilità delle sanzioni per omessa presentazione del quadro RW nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è stata posta in essere la rideterminazione dei valori.
Per l’applicazione dell’esimente è necessario però che il contribuente provveda ad indicare nella dichiarazione relativa al 2021 le valute virtuali indicando quale valore di riferimento quelli rideterminato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: In un disegno di legge le linee guida fiscali in materia di valute virtuali