La cartella di pagamento è legittima, anche in mancanza di notifica dell'avviso di accertamento, se riguarda esclusivamente la mancata esposizione di un credito d'imposta nella precedente dichiarazione. Lo afferma la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 20626 del 28 giugno 2022.
È legittima l’iscrizione a ruolo di un credito di imposta a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione quando la ripresa riguarda solo la mancata esposizione dello stesso nella precedente dichiarazione.
In questo caso il controllo non deriva da un’attività accertativa o rettificativa, né implica valutazioni, ma ha carattere cartolare ed è effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, la cartella di pagamento è legittima anche senza la notifica di un previo avviso di accertamento o di recupero. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20626 del 28 giugno 2022.
La sentenza
Il caso prende le mosse dal ricorso proposto da una contribuente avverso una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Con la cartella l’Ufficio ha recuperato l’importo che, nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2002, era stato indicato al rigo RU075 (riporto credito anno precedente) quale credito di imposta relativo ad agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate e che era stato indebitamente compensato, in quanto, nella dichiarazione antecedente per l’anno 2001, non era stato indicato un importo a credito per l’anno successivo.
La sentenza di accoglimento del ricorso emessa della CTP è stata riformata dai giudici d’appello, che hanno confermato la legittimità della cartella di pagamento.
Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione lamentando violazione del disposto di cui all’art. 36-bis del DPR 600/1973 nella parte in cui la CTR ha ritenuto corretto l’avvenuto disconoscimento del credito di imposta senza che lo stesso fosse mai stato contestato prima.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dalla contribuente e confermato il disposto della sentenza della CTR. DA qui il rigetto del ricorso.
In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, l’art. 36-bis, comma 2, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, legittima il disconoscimento del credito di imposta con l’iscrizione a ruolo, senza necessità di un previo avviso di recupero, purché il controllo non derivi da un’attività accertativa o rettificativa, né implichi valutazioni, ma abbia carattere meramente cartolare e sia effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi.
In altre parole, la legittimità del controllo automatizzato è legata al carattere meramente cartolare e “avalutativo” del disconoscimento del credito d’imposta, come nel caso di disconoscimento operato non per contestazione di merito, ma sul mero riscontro formale di una carenza della dichiarazione reddituale antecedente a quella esaminata, il cui quadro RU non facesse menzione dei crediti nondimeno utilizzati in compensazione.
L’emissione della cartella di pagamento a fini del recupero dell’imposta dovuta intanto è possibile, in quanto, in seguito alla verifica compiuta in sede di controllo automatizzato, l’amministrazione finanziaria accerti che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di imposta, il quale viene a tradursi in un debito di quest’ultimo verso la prima, idoneo a legittimare la pretesa di recupero dell’importo.
Fattispecie diversa è se, in caso di mancato utilizzo del credito di imposta, la ripresa derivi dall’avvenuta contestazione dell’indebito utilizzo dello stesso.
In tal caso, l’Amministrazione può solo procedere alla rettifica dell’errore materiale o di calcolo, ma non emettere cartella di pagamento ai fini del recupero di un credito di imposta che, in quanto non utilizzato e quindi rimasto nella disponibilità erariale, non ha generato un debito del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie la C.T.R. ha dato corretta attuazione a tali principi, non essendo stata la cartella emessa per contestare l’indebito utilizzo del credito di imposta, ma in seguito alla riscontrata mancata esposizione dello stesso nella precedente dichiarazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Per il mero errore di calcolo è sufficiente la cartella di pagamento