Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA: nuova scadenza per l’autodichiarazione Aiuti di Stato

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

Definizione agevolata avvisi bonari per le partite IVA in difficoltà: dall'Agenzia delle Entrate arriva la proroga per l'invio dell'autodichiarazione degli Aiuti di Stato, in attesa dell'approvazione del modello. Chiariti anche i requisiti per i soggetti che non presentano la dichiarazione IVA. I dettagli nel provvedimento del 3 dicembre 2021.

Definizione agevolata avvisi bonari per partite IVA in difficoltà, si attende ancora il modello per l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato e l’Agenzia delle Entrate sposta la scadenza per l’invio dei dati: gli interessati avranno a disposizione 60 giorni dalla pubblicazione o, se il termine è più favorevole, dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste.

La notizia è contenuta nel provvedimento del 3 dicembre 2021 con cui si chiariscono anche le modalità di accesso per i soggetti che non presentano la dichiarazione IVA.

La definizione agevolata degli avvisi bonari per le partite IVA in difficoltà è stata introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto Sostegni.

Consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni, o delle somme
aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali, contenute nella
comunicazione d’irregolarità emesse a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018.

Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA: proroga per l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato

Possono accedere alla definizione agevolata degli avvisi bonari i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subìto un calo superiore al 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto all’anno precedente.

Periodo d’impostaApplicazione della definizione agevolata
2017 Comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dal Decreto Rilancio
2018 Comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per beneficiarne con il provvedimento del 18 ottobre 2021 e ha specificato la necessità di trasmettere un’autodichiarazione per dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato.

Questa condizione ha fatto molto discutere perché l’Amministrazione finanziaria fissava la scadenza per l’invio al 31 dicembre 2021 o comunque entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata senza però fornire il modello da utilizzare.

Con il provvedimento del 3 dicembre 2021, si interviene sul punto per aggiustare il tiro con una proroga:

“A tal fine, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione presentano l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del relativo modello ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata”.

Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA: proroga per l’autodichiarazione degli Aiuti di Stato

Con lo stesso documento, inoltre, si forniscono le istruzioni per la verifica dei requisiti dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA: in questo caso per verificare le perdite subite non si fa riferimento al volume d’affari, ma all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.

L’Agenzia delle Entrate stabilisce che le dichiarazioni dei redditi da mettere a confronto sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, in modo tale da consentire l’accesso alla definizione anche a quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Nel documento si legge:

“In proposito, al fine di preservare l’omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi”.

I soggetti interessati, quindi, per la verifica dei requisiti devono fare riferimento ai campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 descritti in tabella.

MODELLO REDDITI 2020 PERSONE FISICHE (periodo d’imposta 2019)MODELLO REDDITI 2021 PERSONE FISICHE (periodo d’imposta 2020)
RS116 RS116 RE2 col. 2 RE2 col. 2
RG2 col. 2 RG2 col. 2
LM2 LM2 col. 3
da LM22 a LM27, col. 3 da LM22 a LM27, col. 3
MODELLO REDDITI 2020 SOCIETÀ DI PERSONE (periodo d’imposta 2019)MODELLO REDDITI 2021 SOCIETÀ DI PERSONE (periodo d’imposta 2020)
RS116 RS116
RE2 RE2
RG2 col. 5 RG2 col. 5
MODELLO REDDITI 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (periodo d’imposta 2019)MODELLO REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI (periodo d’imposta 2020)
RS107 col. 2 RS107 col. 2
MODELLO REDDITI 2020 ENTI NON COMMERCIALI (periodo d’imposta 2019)MODELLO REDDITI 2021 ENTI NON COMMERCIALI (periodo d’imposta 2020)
RS111 RS111
RC1 RC1
RE2 RE2
RG2 col. 7 RG2 col. 7
RG4 col. 2 RG4 col. 2

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del provvedimento del 3 dicembre 2021.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 3 dicembre 2021
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Ulteriori disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021

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