ZES unica Sud: le agevolazioni fiscali previste

A partire dal prossimo 12 giugno sarà possibile presentare la domanda per il credito d'imposta relativo alla ZES unica Sud

ZES unica Sud: le agevolazioni fiscali previste

Per accedere al credito d’imposta di cui alla ZES Unica Sud, dal 12 giugno al 12 luglio 2024 le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevede di sostenere fino al prossimo 15 novembre 2024.

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 e comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La ZES è definita dalla legge come una zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l’esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo.

Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità ed agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento fiscale al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00

Iscriviti alla nostra newsletter


ZES Unica: le caratteristiche dell’agevolazione

Dal 1° marzo 2024 è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica, nel quale sono confluiti gli sportelli unici digitali già precedentemente attivati nelle Zes regionali, ed al quale sono attribuite anche le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il decreto attuativo del credito d’imposta per gli investimenti è infine entrato in vigore con la recente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono, in generale, aree geograficamente delimitate all’interno di uno Stato, in cui viene agevolata l’attività industriale attraverso incentivi fiscali, semplificazioni normative e sostegno agli investimenti.

Gli interventi agevolativi a favore delle imprese che operano all’interno di una ZES possono consistere sia in misure fiscali che non fiscali.

Tra le misure di natura non fiscale rientrano i sussidi diretti o indiretti alle imprese e gli interventi di semplificazione normativa e di riduzione degli oneri e dei tempi amministrativi.

Tra quelle di natura fiscale sono invece previste, ad esempio, esenzioni/riduzioni dall’imposta sul reddito delle società, ammortamenti accelerati o rafforzati, crediti di imposta sugli investimenti, riduzioni dell’aliquota di imposta sui dividendi, esenzioni dai dazi doganali, esenzione o riduzione delle imposte sulla proprietà.

In Italia il principale beneficio fiscale consiste comunque nel riconoscimento di un credito di imposta in relazione agli investimenti, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti e variabile a seconda della localizzazione e della dimensione dell’impresa.

Il decreto Sud ha dunque unificato tutte le ZES già esistenti in una unica Zes Sud, che, come detto, supera le precedenti otto zone economiche speciali (Zes Abruzzo, Zes Calabria Zes Campania, Zes Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Zes Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Zes Sicilia Orientale, Zes Sicilia Occidentale, Zes Sardegna), estendendo, in sostanza, a tutto il Mezzogiorno le misure di vantaggio a sostegno delle imprese.

In particolare, sotto il profilo fiscale viene appunto previsto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, terreni o immobili (il cui valore non può, in ogni caso, superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato).

L’agevolazione è prevista per gli investimenti, di importo non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 100 mln di euro, effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024.

Il credito d’imposta si articola secondo percentuali che variano dal 15 per cento al 60 per cento delle spese ammissibili, a seconda alla dimensione e alla localizzazione di impresa.

In particolare, per le grandi imprese:

  • Abruzzo: 15 per cento
  • Molise, Basilicata, Sardegna: 30 per cento
  • Campania, Puglia, Calabria, Sicilia: 40 per cento

Rispetto a tali percentuali, le medie imprese vedono un aumento di un ulteriore 10 per cento, mentre per le piccole imprese è previsto un incremento del 20 per cento.

In ogni caso il credito d’imposta è cumulabile con altri aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato ed agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, senza però l’applicazione del limite annuale di 250 mila euro ordinariamente applicabile alle compensazioni.

Il credito d’imposta non sarà in ogni caso cumulabile con quello del Piano Transizione 5.0.

Alcuni settori restano comunque esclusi dall’agevolazione, come i settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (tranne i settori del magazzino e del supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica inoltre alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Tale credito è in ogni caso suscettibile di rideterminazione se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo, o se, entro il quinto periodo, vengono dismessi o destinati a finalità diverse o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

ZES Unica: le criticità dell’agevolazione

Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile, tra le criticità che si possono evidenziare resta comunque l’orizzonte temporale, eccessivamente limitato per programmare investimenti nel medio/lungo termine.

È poi importante osservare che il rinvio ad un successivo decreto interministeriale per la definizione delle concrete modalità di accesso al beneficio ha generato una certa incertezza e mancanza di prevedibilità per i soggetti che stavano valutando investimenti, laddove, come detto, solo il 21 maggio scorso il relativo decreto è stato finalmente pubblicato in GU (decreto 17 maggio 2024 del ministro per gli Affari europei, il sud, le Politiche di coesione e il Pnrr), prevedendosi che per accedere al credito d’imposta, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1 gennaio 2024 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024.

A disposizione delle imprese ci sono 1,8 miliardi di euro.

L’Agenzia delle Entrate, a breve, definirà il modello da utilizzare per la detta comunicazione, laddove le spese effettuate dovranno comunque essere certificate da un revisore.

Il totale del credito spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate, che rapporterà il limite di spesa complessivo ai crediti totali richiesti.

Il decreto definisce, oltre alle modalità di accesso al beneficio, anche i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli.

I crediti superiori a 150mila euro sono peraltro utilizzabili solo dopo gli esiti dei controlli previsti in tal caso dalla disciplina e la relativa autorizzazione dell’Agenzia.

Tra le “buone” notizie, vi è poi da evidenziare che, con riferimento alla tipologia dei beni oggetto di investimento, a differenza della precedente disciplina del credito d’imposta per investimenti nelle preesistenti ZES regionali, il Decreto Sud sembra non richiedere più che (tutti) i beni siano dotati del requisito della novità.

Infatti, il termine “nuovi” non figura più nel testo normativo con riferimento al concetto generale di “bene strumentale”, di cui al primo comma dell’art. 16 del Decreto Sud, ma è relativo solo alla categoria di “macchinari, impianti o attrezzature”, di cui al secondo comma dell’art. 16 del Decreto Sud.

Tale modifica potrebbe superare, quindi, l’interpretazione restrittiva già adottata dall’Agenzia delle entrate, consentendo così di beneficiare del credito d’imposta anche in relazione all’acquisizione di immobili non nuovi.

Tale effetto viene confermato anche nel Dm 17 maggio sulla Zes unica, al comma 3 dell’articolo 3 del provvedimento, laddove viene specificato che gli investimenti in beni immobili strumentali di cui al comma 1 sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Si ricorda peraltro, infine, che, oltre alla Zes unica, esistono in Italia anche le zone logistiche semplificate (ZLS), ubicate nelle regioni “più sviluppate” (nel senso di aventi un PIL pro capite superiore al 90 per cento di quello medio comunitario - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige) o “in transizione” (Umbria e Marche), nel cui territorio sia compresa un’area portuale o un’Autorità di sistema portuale.

Anche nelle ZLS sono previste specifiche agevolazioni, tra cui anche quelle relative ai contratti di sviluppo (eccetto la riduzione del 50 per cento dell’IRES), ma non quella del credito di imposta, spettante invece, come visto nella Zes Sud.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network