Il termine di prescrizione degli interessi relativi alle obbligazioni tributarie è quinquennale, a prescindere sia dalla tipologia degli interessi che dalla natura dell'obbligazione principale: lo ha chiarito la Corte di Cassazione
Il termine di prescrizione degli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si prescrive nel termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4 del cod. civ., norma che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale.
Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 472 del 1997.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 12528 pubblicata l’8 maggio 2024.
I chiarimenti della Corte di Cassazione: interessi e sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni
La controversia segue all’impugnazione da parte di una società cooperativa di un avviso di intimazione relativo a tre cartelle di pagamento.
La causa è giunta dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, ha ritenuto cessata la materia del contendere e ha dichiarato estinti per prescrizione i crediti relativi alle sanzioni ed agli interessi portati dalle cartelle. Per l’effetto, il giudice del rinvio ha annullato in parte l’intimazione stessa.
L’Agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate hanno impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
I ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui hanno ritenuto prescritto il credito portato da alcune delle cartelle impugnate, limitatamente agli interessi ed alle sanzioni, per decorso del termine quinquennale tra la data del 21 agosto 2012, cui risaliva l’ultimo atto interruttivo successivo alla notifica delle cartelle e la data del 13 settembre 2019, di notifica dell’intimazione.
In primo luogo, per quanto attiene al credito per interessi, le ricorrenti assumono che non si applicherebbe il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 cod. civ., in quanto il termine sarebbe quello applicabile al credito cui afferiscono, ossia il termine decennale.
Per quanto riguarda invece il credito relativo alle sanzioni, l’Agenzia assume che non troverebbe applicazione il più breve termine di cinque anni di cui all’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, perché tale termine riguarderebbe l’ipotesi di atti di contestazione o irrogazione di sanzioni non collegate ai tributi.
I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il motivo proposto dagli enti pubblici e hanno rigettato il ricorso.
La corte di cassazione ribadisce il principio, oramai consolidato, per cui gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico.
Di conseguenza, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale.
Quanto alle sanzioni, l’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.
A riguardo la Corte di cassazione ha più volte ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati.
Se, invece, come nella fattispecie in esame, la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 cit.
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