Cooperative sociali: si applica l'aliquota IVA ordinaria e non quella agevolata al 5 per cento, se la cessione di beni prevale sul servizio educativo, come nel caso analizzato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 148 del 22 marzo 2022.
La fornitura di materiale didattico-ricreativo da parte di una cooperativa sociale nei confronti dei bambini non configura una prestazione di servizi se l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.
Di conseguenza, l’operazione, unitamente alle attività ad esse accessorie, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria e non ad aliquota agevolata del 5 per cento.
Questo è la soluzione adottata dall’Agenzia delle entrate riportata nella risposta a Interpello n. 148 del 22 marzo 2022.
Il caso – L’istanza di interpello è stata presentata da una Cooperativa Sociale Onlus che, nell’ambito della propria attività educativa, intende fornire un servizio di vendita on-line consistente in una scatola, contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, e di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della Cooperativa, scaricabili online.
Secondo la cooperativa l’operazione consisterebbe nella fornitura di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti, in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alle proposte offerte che sostengono apprendimento e ricerca.
La cooperativa ha chiesto di sapere se l’operazione possa rientrare nel regime agevolato previsto per le prestazioni educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, che consente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento.
La risposta dell’Agenzia delle entrate – L’istante ritiene che l’operazione abbia i requisiti per potere godere dell’aliquota ridotta, trattandosi di una prestazione educativa dell’infanzia volta a stimolare la crescita dei bambini, attraverso l’utilizzo di materiale didattico cartaceo e on line creato ad hoc ed erogato da una cooperativa sociale onlus.
La cooperativa ritiene inoltre che l’aliquota del 5 per cento sia applicabile anche alle spese di trasporto e spedizione, in quanto prestazioni accessorie a quella principale.
L’Agenzia delle entrate, dopo la disamina dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per accedere al regime agevolato IVA, ha ritenuto invece di non accettare la soluzione proposta dalla cooperativa istante.
La Tabella A - Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede infatti che sono soggette all’aliquota del 5 per cento, tra le altre, le prestazioni di cui al n. 20) dell’articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nel numero 27-ter) dello stesso articolo 10 da cooperative sociali e loro consorzi.
Dal lato soggettivo l’aliquota ridotta del 5 per cento trova applicazione alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti “degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, (...)”.
Dal punto di vista oggettivo, invece, deve trattarsi di prestazioni “educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da (...) comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici (...)”.
L’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che per potere accedere al regime di favore le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica di ogni genere, con estensione anche alle cessioni accessorie di materiale didattico utilizzabili strettamente per tale scopo.
Con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello l’Amministrazione finanziaria ha rilevato la carenza del presupposto oggettivo in quanto le schede illustrative destinate ai bambini e il video tutorial ceduto on line per l’assemblamento non configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.
Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, al pari delle connesse spese di trasporto e di spedizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cooperative sociali: no al regime agevolato se la cessione di beni prevale sul “servizio educativo”