Cooperative, disponibile il documento del Consiglio nazionale dei commercialisti e l'Alleanza delle cooperative sul trattamento fiscale dei ristorni. Tra i temi approfonditi, le modifiche della Legge di Bilancio 2021.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti e l’Alleanza delle cooperative italiane hanno pubblicato un documento congiunto dal titolo “Modifiche alla disciplina fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale”.
Il testo è focalizzato sul trattamento fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 42 e 43 della legge 178/2020, che ha modificato il regime fiscale dei ristorni imputati a capitale sociale delle società cooperative, introdotta dall’art. 6, co.2, del D.L. n. 63/2002.
Secondo l’originaria disposizione normativa, i ristorni imputati ad aumento del capitale sociale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Dette somme, se imponibili in capo al socio percettore al momento della loro attribuzione, sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 26 per cento.
La legge di Bilancio per il 2021 ha integrato il comma 2 dell’art. 6 stabilendo che:
“Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del medesimo del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.
La facoltà si esercita con il versamento della ritenuta di cui al presente comma, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare”.
La riforma è frutto della proposta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane come incentivo alla capitalizzazione delle cooperative attraverso l’istituto del ristorno, che si ricorda essere un importante strumento di attribuzione del vantaggio mutualistico ai soci cooperatori, dopo il sostanziale abbandono dovuto all’innalzamento della tassazione dal 12,5 per cento al 26 per cento, in linea con tassazione delle rendite finanziarie.
Secondo la normativa vigente fino al 2020, quindi, il socio subiva una ritenuta a titolo di imposta pari al 26 per cento al momento del rimborso del capitale, sulla parte aumentata attraverso il ristorno.
La novella normativa introduce un regime alternativo in sostituzione al meccanismo della sospensione e della tassazione al 26 per cento, consentendo l’immediato assoggettamento ad imposta delle somme destinate dall’assemblea ad aumento del capitale sociale (quindi all’atto della loro attribuzione), ma con l’applicazione di una ritenuta ridotta del 12,50 per cento a titolo d’imposta.
La delibera assembleare assunta è vincolante per tutti i soci sebbene il regime si perfezionerà solo dopo il versamento della ritenuta, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.
Per espressa previsione normativa l’opzione non è esercitabile con riferimento ai ristorni spettanti ai soci diversi dalle persone fisiche, nonché ai soci imprenditori individuali e ai soci detentori di partecipazione qualificata, i quali continueranno, quindi, ad essere tassati a titolo di imposta al 26 per cento.
Riguardo alle concrete modalità di applicazione della nuova disposizione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di proporre all’organo assembleare la destinazione (totale o parziale) del ristorno a capitale sociale, prevedendo che tali somme siano sottoposte alla ritenuta agevolata del 12,50 per cento.
L’organo assembleare avrà facoltà di deliberare l’erogazione ai soci del ristorno ad aumento del capitale sociale, come da proposta del CdA, e l’applicazione sulle relative somme della ritenuta, in coerenza con il comma 42, dell’art. 1 della legge 178/2020, secondo la quale “la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale”. In altre parole l’assemblea potrebbe decidere di non ricorrere alla facoltà e continuare ad assoggettare il ristorno capitalizzato al regime di sospensione di imposta e di applicazione della ritenuta del 26 per cento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Consiglio Nazionale Commercialisti e Alleanza delle Cooperative insieme sul trattamento fiscale dei ristorni