Enti cooperativi, istituita la banca dati dei professionisti che intendono svolgere l'incarico di commissario liquidatore, di commissario governativo e di liquidatore di enti cooperativi. La prevede il decreto direttoriale del 1° agosto 2022. L'incarico è svolto su mandato del MISE.
Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto direttoriale del 1° agosto 2022 con cui è stata istituita la Banca dati dei professionisti interessati a svolgere, su mandato dello stesso MISE, gli incarichi di commissario liquidatore, di commissario governativo e di liquidatore di enti cooperativi.
La banca dati è istituita presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di ottimizzare le procedure di raccolta, di trattamento e di utilizzo delle manifestazioni di interesse dei professionisti interessati ai fini della selezione e nomina degli stessi secondo criteri quanto più oggettivi e trasparenti.
I requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella banca dati sono contenuti nell’art. 2 del decreto direttoriale.
La candidatura potrà essere presentata all’indirizzo https://commissariliquidatori.mise.gov.it
- (i) dagli iscritti gli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro,
- (ii) dagli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 da almeno 3 anni,
- (iii) dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 28, comma l, lettera c) del R.D. n. 267/1942 e
- (iv) da coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di liquidazione giudiziale per un periodo di almeno 6 anni.
L’iscrizione è subordinata alla verifica, da parte del MISE, della sussistenza dei requisiti sopra citati e dell’assenza di condizioni ostative quali:
- a. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall’amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
- b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
- c. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di “protezione giudiziaria” ivi compresa l’amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
- d. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall’ordine professionale di appartenenza;
- e. assoggettamento a procedura concorsuale;
- f. applicazione di misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g. condanne penali.
La incompleta presentazione della domanda di iscrizione o il mancato o incompleto rinnovo della domanda, comportano il mancato inserimento ovvero la cancellazione dalla Banca dati, salva la sussistenza dei presupposti per il soccorso istruttorio.
L’art. 3 del provvedimento amministrativo fissa i criteri di scelta dei commissari e l’attribuzione degli incarichi.
Con riferimento alla cooperativa che dovrà essere sottoposta ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di scioglimento per atto dell’Autorità con nomina del liquidatore, di sostituzione liquidatore ordinario e di gestione commissariale, l’individuazione del professionista dovrà tener conto anche della complessità della procedura stessa.
In particolare rileveranno i valori e i volumi dimensionali risultanti dall’ultimo bilancio depositato dal sodalizio o dalla situazione patrimoniale aggiornata fornita, riepilogati nella seguente tabella:
Tipo procedura | Attivo ultimo bilancio | Livello esperienza |
---|---|---|
LCA (Liquidazione coatta amministrativa) | 0 | A |
LCA | >0 e < 250.000 (senza immobilizzazioni) | B |
LCA | >0 e < 250.000 (con immobilizzazioni) | C |
LCA | > 250.000 e < 500.000 | C |
LCA | > 500.000 e < 1.000.000 | D, E |
LCA | > 1.000.000 | E |
SCL (Scioglimento per atto dell’Autorità con nomina del liquidatore) | 0 | A |
SCL | > 0 e < 250.000 | B |
SCL | > 250.000 e < 500.000 | C |
SCL | > 500.000 e < 1.000.000 | D, E |
SCL | > 1.000.000 | E |
SLO (Sostituzione liquidatore ordinario) | 0 | A |
SLO | > 0 e < 250.000 | B |
SLO | > 250.000 e < 500.000 | C |
SLO | > 500.000 e < 1.000.000 | D, E |
SLO | > 1.000.000 | E |
GC (Gestione commissariale) | < 500.000 | C |
GC | > 500.000 e < 1.000.000 | D |
GC | > 1.000.000 | E |
Ai professionisti sarà attribuita una valutazione della affidabilità, determinata sulla base delle risultanze dell’attività di vigilanza espletata dall’Ufficio, sulle procedure in corso, mentre i professionisti di nuova iscrizione saranno inseriti con una valutazione d’ufficio.
Al termine della procedura, l’Autorità amministrativa chiederà preventivamente al professionista di confermare la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico e questi dovrà trasmettere le dichiarazioni circa la permanenza dei requisiti necessari, tra cui quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’articolo 2387 del codice civile, d’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.
In occasione dell’accettazione dell’incarico conferito, il commissario fornirà la documentazione a supporto della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di candidatura depositata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cooperative: al via la banca dati dei professionisti per gli incarichi di liquidatore e commissario