Contributo di vigilanza, gli importi che società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso devono versare per la revisione obbligatoria sono indicati nel decreto del MISE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2021. Confermate le somme e le fasce di riferimento. Scadenza: 16 novembre 2021.
Contributo di vigilanza, con il decreto MISE dell’11 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2021, vengono confermate le somme e le fasce di riferimento.
Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso devono provvedere ai versamenti entro la scadenza del 16 novembre 2021.
Per provvedere al calcolo del contributo che spetta per la revisione obbligatoria è necessario consultare le apposite tabelle: gli importi variano infatti in base al numero di soci.
Viene previsto l’esonero dal pagamento del contributo per i soggetti in questione, nel caso in cui siano iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021.
Contributo di vigilanza, società cooperative: importi e scadenze
Il contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso è stato riconfermato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 giugno scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2021.
- MISE - Decreto dell’11 giugno pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2021
- Contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2021-2022.
La scadenza per il versamento delle somme relative alla revisione obbligatoria è il 16 novembre 2021: il decreto prevede, infatti, che si possa versare il contributo entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Gli importi da versare variano in base al numero dei soci e dell’attivo del bilancio d’esercizio con data di chiusura nell’anno 2020.
Nello specifico si deve provvedere al pagamento degli importi riportanti nella tabella riassuntiva.
Fasce e importo | Numero soci | Totale attivo (in migliaia di euro) |
---|---|---|
1.980 euro | fino a 980 | fino a 124.000 |
3.745 euro | da 981 a 1680 | da 124.001 a 290.000 |
6.660.00 euro | oltre 1680 | oltre 290.000 |
Il contributo parte, quindi, da un minimo di 280 euro e può arrivare fino a 2.380 euro.
Oltre al numero di soci e al capitale deve essere preso in considerazione il valore della produzione di cui alla lettera A del conto economico.
Per le cooperative edilizie, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1, il valore di produzione deve essere determinato come segue:
“prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale.”
Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superano uno dei parametri previsti devono pagare il contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
L’importo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2020 o al bilancio chiuso nel corso dello stesso esercizio.
Contributo di vigilanza: gli importi per banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1 è previsto l’aumento del 50 per cento per cooperative assoggettabili a revisione annuale e del 30 per cento per le società cooperative di cui all’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
L’aumento del 50 per cento del contributo si applica anche alle cooperative iscritte all’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nel caso in cui abbiano avviato o realizzato un programma edilizio.
Per quanto riguarda invece le banche di credito cooperativo, i contributi per l’attività di vigilanza per il biennio 2021-2022 è determinato dalle fasce della seguente tabella, previste all’articolo 2.
Fasce e importo | Numero soci | Totale attivo (in migliaia di euro) |
---|---|---|
1.980 euro | fino a 980 | fino a 124.000 |
3.745 euro | da 981 a 1680 | da 124.001 a 290.000 |
6.660 euro | oltre 1680 | oltre 290.000 |
Gli stessi importi sono determinati, in base a quanto riportato nell’articolo 3, anche per le società di mutuo soccorso.
Di seguito la tabella riassuntiva con i valori di riferimento.
Fasce e importo | Numero soci | Contributi mutualistici |
---|---|---|
280 euro | fino a 1.000 | fino a 100.000 |
560 euro | da 1.001 a 10.000 | da 100.001 a 500.000 |
840 euro | oltre 10.000 | oltre 500.000 |
Per quanto riguarda il versamento relativo ai contributi dovuti al Ministero dello Sviluppo economico, gli stessi dovranno essere pagati esclusivamente con modello F24, tramite l’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da inserire nel modello sono riportati nella seguente tabella.
Codice tributo | Descrizione |
---|---|
3010 | contributo biennale; maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10 per cento dovuta dalle cooperative edilizie); interessi per ritardato pagamento |
3011 | maggiorazione del 10 per cento dovuta dalle cooperative edilizie; interessi per ritardato pagamento |
3014 | sanzioni |
Per quanto riguarda i contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza, invece, si deve utilizzare le modalità stabilite dalle associazioni stesse.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributo di vigilanza, società cooperative: importi e scadenze nel decreto MISE pubblicato in GU